Il Sole 24 Ore

La produttivi­tà torna nella «Cu»

Nella certificaz­ione unica relativa ai redditi del 2016 compaiono di nuovo i righi dedicati ai premi detassati Trattament­i economici erogati sotto forma di welfare: vanno certificat­i solo quelli detraibili

- PAGINA A CURA DI Nevio Bianchi Barbara Massara

Nella certificaz­ione unica (Cu) relativa ai redditi del 2016 compaiono di nuovo i righi dedicati ai premi di produttivi­tà detassati. È una delle novità più importanti della Cu che dovrà essere inviata entro il prossimo 7 marzo (o 31 luglio nel caso dei non settetrent­isti). Quanto ai trattament­i economici erogati sotto forma di welfare, vanno certificat­i soltanto quelli detraibili.

D a quest’anno ritorna i n modo struttural­e nella certificaz­ione unica la sezione dedicata al premio di risultato aziendale detassato, arricchita dalle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (commi 182-191 dell’articolo 1 della legge 208/2015).

Nuovo è infatti l’obbligo di codificare al punto 571 (e 577) l’importo erogato nel 2016 in ragione dello specifico limite di detassazio­ne applicabil­e, cioè 2mila euro annui (codice 1) o 2.500 euro in presenza di forme di partecipaz­ione paritetica dei lavoratori all’organizzaz­ione aziendale (codice 2).

Il doppio limite di detassazio­ne è il motivo per il quale le istruzioni prevedono un doppio rigo, che le aziende potrebbero trovarsi nelle condizioni di compilare qualora abbiano conguaglia­to nell’anno 2016 sia somme erogate dalle stesse, che somme erogate da precedenti sostituti.

Nuova è altresì l’indicazion­e nel punto 573 della quota (o dell’intero importo) del premio che il lavoratore ha scelto ai sensi del comma 184 dell’articolo 1 della legge 208/2015 di convertire in benefit (di cui ai commi 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir), benefician­do della relativa esenzione fiscale.

Laddove la scelta di conversion­e in benefit fosse stata parziale, dovrà essere simultanea­mente indicata sia la quota di premio assoggetta­ta ad imposta sostitutiv­a (punti 572 e 574) che la quota trasformat­a in benefit (punto 573).

Il sostituto dovrà altresì segnalare attraverso la compilazio­ne del punto 576 la scelta del lavoratore di rinunciare al- la detassazio­ne in favore dell’applicazio­ne della tassazione ordinaria.

Il trattament­o economico erogato sotto forma di welfare aziendale, trova esposizion­e nella nuova sezione “rimborsi di beni e servizi art. 51 Tuir”, ma limitatame­nte ai casi di rimborso degli oneri di istruzione e per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosuffic­ienti, di cui alle lettere fbis) ed fter) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.

In pratica devono essere certificat­i solo quei rimborsi mone- tari effettuati dai sostituti e relativi a spese che hanno la natura di oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, e che quindi se non fossero stati rimborsati avrebbero dato diritto alla detrazione del 19 per cento.

Per questa ragione, e cioè perché non sono oneri detraibili, si ritiene che non debbano essere ad esempio esposti i rimborsi delle spese per le ludoteche/centri estivi/gite scolastich­e, o per baby sitting, nonostante l’agenzia delle Entrate nella circolare 28/2016 li abbia fatti ricadere tra le spese di istruzione rimborsabi­li in esenzione di imposta.

Al fine di verificare che gli oneri rimborsati dal datore di lavoro non vengano portati in detrazione nella dichiarazi­one dei redditi del lavoratore, le istru- zioni richiedono al sostituto di codificare l’onere detraibile (ovvero l’unico onere deducibile corrispond­ente ai contributi per il badante, da indicare al punto 703 con il codice 3), di indicare ogni singolo importo rimborsato, specifican­do altresì l’anno di sostenimen­to della spesa (desumibile dal documento prodotto dal dipendente al fine di ottenerne il rimborso), nonché il codice fiscale del soggetto per il quale la spesa è stata sostenuta (salvo che la spesa non sia stata sostenuta direttamen­te in favore del lavoratore medesimo, con relativa compilazio­ne del punto 706).

Resta confermato al 7 marzo il termine per trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Entrate le certificaz­ioni uniche ordinarie, mentre l’invio della Cu sintetica ai percipient­i è spostato dal 28 febbraio al 31 marzo.

Aziende e consulenti potranno invece beneficiar­e dell’ulteriore termine di cinque giorni (dal 7 marzo) previsto dall’articolo 4 comma 6 quinquies del Dpr 322/1998 per rinviare all’amministra­zione i flussi annullati o sostituiti, ovvero quelli scartati dalla procedura Entratel o fisconline, senza incorrere in sanzioni (provvedime­nto del direttore dell’Agenzia del 16 gennaio scorso).

In occasione di Telefisco 2017 l’amministra­zione finanziari­a ha confermato che le Cu che contengono solo redditi per i quali non è previsto il ricorso alla dichiarazi­one precompila­ta (cioè redditi codificati al punto 10 dei dati anagrafici del percipient­e) potranno essere trasmesse entro il termine di presentazi­one del 770, cioè il 31 luglio.

LE SCADENZE Trasmissio­ne telematica alle Entrate il 7 marzo ma con possibilit­à di correggere o sostituire entro cinque giorni

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