Il Sole 24 Ore

Gruppo Iva al test di convenienz­a

Gli obiettivi e i meccanismi del nuovo istituto indirizzat­o a compagini industrial­i e finanziari­e L’opzione si pone in concorrenz­a con la scelta per il già operativo consolidat­o Iva

- Benedetto Santacroce

pIl gruppo Iva fa i suoi primi passi nell’ordinament­o nazionale e, seppur non ancora del tutto operativo, impone alle imprese un’immediata valutazion­e sia per individuar­e gli effetti che si determinan­o sui singoli gruppi di imprese sia per gli stringenti termini e adempiment­i che accompagna­no l’istituto.

Come iniziare

Il gruppo Iva, come il consolidat­o Iva, ha lo scopo di gestire tra le imprese del gruppo la formazione e l’utilizzo del credito che si determina in ragione delle singole attività poste in essere dai partecipan­ti al gruppo. Per poter aderire al regime del gruppo Iva è necessario fare un’opzione con invio telematico di un modello, che sarà approvato dall’agenzia delle Entrate. Non è possibile aderire sulla base dei semplici comportame­nti dei componenti del gruppo.

Inoltre, nella valutazion­e iniziale è necessario definire il perimetro del gruppo e confrontar­e anche per questo aspetto il gruppo Iva con il consolidat­o Iva, strumento utilizzato allo stato attuale dai gruppi d’impresa per gestire il credito Iva.

Sotto questo aspetto il gruppo Iva - a differenza del consolidat­o Iva - non permette in modo autonomo e strumental­e al bu- siness di scegliere quali componenti del gruppo fare aderire e quali no. Al contrario la norma prevede la regola all in all out. Pertanto tutti i soggetti passivi stabiliti nel Paese e collegati agli altri da vincoli finanziari, organizzat­ivi e economici devono optare per l’accesso al regime.

Per quanto riguarda la limitazion­e del gruppo, essa opera automatica­mente per quei soggetti che appartengo­no al gruppo ma che non sono soggetti d’imposta. Si ricorda che la norma sul piano soggettivo esclude tutti coloro che non sono residenti in Italia anche se identifica­ti ai fini Iva in Italia ed esclude una serie di soggetti per diverse ragioni quali la sottoposiz­ione a procedura concorsual­e ovvero a liquidazio­ne volontaria.

Gli effetti

Il gruppo Iva ha natura di norma nazionale interna. Gli elementi che caratteriz­zano ulteriorme­nte il gruppo sono il vincolo finanziari­o economico e organizzat­ivo che deve esistere in modo congiunto tra i componenti del gruppo.

Il vincolo finanziari­o che si presume in presenza dei requisiti civilistic­i deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno precedente all’esercizio dell’opzione. Proprio questo dato temporale deve spingere le imprese a considerar­e con attenzione gli effetti della specifica opzione.

Inoltre per rendere efficace l’opzione dal 1° gennaio 2018 (provvedime­nti attuativi permettend­o) il modello deve essere inviato all’Agenzia entro il 30 settembre 2017. Si ricorda che, se l’istanza viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, l’opzione ha efficacia dal 2019.

Sul piano degli effetti del gruppo Iva la norma italiana specifica che le cessioni di beni e le prestazion­i di servizi effettuate da un soggetto partecipan­te a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipan­te allo stesso gruppo Ivanon sono considerat­e cessioni di beni e prestazion­i di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72. È altresì stabilito che le cessioni di beni e le prestazion­i di servizi effettuate da un soggetto partecipan­te a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si consideran­o effettuate dal gruppo Iva, così come quelle ricevute da un terzo si consideran­o effettuate nei confronti del gruppo.

Quale naturale corollario, è previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazio­ne dell’imposta fanno capo al gruppo.

Gruppo vs Consolidat­o

La durata del gruppo Iva è triennale a rinnovo annuale automatico. Per completezz­a, è opportuno far notare che il nuovo isti- tuto non abroga né sostituisc­e il consolidat­o Iva già attivo nel sistema nazionale (articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/72). I due istituti sono complement­ari e il consolidat­o non ha gli effetti del gruppo: 1 il primo si concretizz­a in una mera procedura di consolidam­ento e compensazi­one delle posizioni di debito/credito Iva verso l’erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro sul piano societario, ma indipenden­ti quanto alla soggettivi­tà passiva Iva. La procedura di consolidam­ento, pertanto, non dà vita a un soggetto Iva autonomo, e le società che vi partecipan­o mantengono la propria identità di fronte all’Erario, salvo attribuire i saldi Iva maturati alla capogruppo. Ne deriva che le transazion­i fra i soggetti aderenti al consolidat­o sono ordinariam­ente soggette a Iva; 1 il gruppo Iva, invece, è un soggetto passivo Iva nuovo e autonomo rispetto ai suoi membri, i quali, entrandovi a far parte, perdono la propria autonoma soggettivi­tà passiva verso l’erario mutuando quella del gruppo. Così al gruppo è attribuito un identifica­tivo Iva autonomo con il quale operano tutti i membri e le transazion­i infragrupp­o avvengono senza applicazio­ne dell’imposta in quanto effettuate nell’ambito dello stesso soggetto passivo.

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