Il Sole 24 Ore

Quote e terreni, le insidie dell’affrancame­nto

Dalla perizia all’analisi costi-benefici, come affrontare la nuova chance offerta dalla legge di Bilancio per sterilizza­re le plusvalenz­e latenti Possibilit­à riaperta fino al 30 giugno di quest’anno - Ad alto rischio le cessioni a società riconducib­ili a

- Giorgio Gavelli

pÈ una scorciatoi­a collaudata, ma non priva di insidie, quella che consente ai soggetti non operanti in regime d’impresa di sottrarre all’imposizion­e Irpef progressiv­a le plusvalenz­e latenti maturate su aree e partecipaz­ioni. La possibilit­à, oltre ai terreni, riguarda sia le partecipaz­ioni qualificat­e che non (purché non quotate) e richiede il versamento di un’ imposta fissa dell’8% sul valore di mercato dei beni.

La legge di Bilancio 2017 (comma 554 dell’unico articolo) prevede questa facoltà fino al prossimo 30 giugno 2017, riproponen­do le medesime norme già più volte disposte in passato (a partire dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001).

L’applicazio­ne di norme simili in anni precedenti ha spesso portato in giudizio i contri- buenti e l’agenzia delle Entrate, creando una giurisprud­enza che, sui temi principali, può oramai dirsi costante.

I requisiti per poter accedere a questa nuova possibilit­à sono due: 1 possedere – non in regime d’impresa - il bene oggetto di affranca- mento alla data del 1° gennaio 2017; 1 far asseverare la perizia di stima dai soggetti qualificat­i indicati dal legislator­e entro il 30 giugno 2017, termine ultimo per il pagamento della prima (o unica) rata dell’imposta sostitutiv­a.

Se si sceglie il pagamento rateale, le rate successive alla prima vanno determinat­e aggiungend­o il 3% annuo di interesse, e scadono il 30 giugno 2018 e il 30 giugno 2019.

In caso di successiva cessione, non si paga nulla fino a un importo del corrispett­ivo pari al valore periziato. Invece, sull’eccedenza (al netto dei successivi costi incrementa­tivi e, per i terreni, della rivalutazi­one Istat del valore affrancato), scatta la tassazione prevista a regime per le plusvalenz­e.

I destinatar­i della misura, quindi, sono in particolar­e persone fisiche, società semplici, associazio­ni profession­ali ed enti non commercial­i.

L’eventualit­à che il bene appartenga a un soggetto estero, o che sia detenuto all’estero, non toglie efficacia all’operazione, anche se occorre preliminar­mente verificare (con le usuali regole) se la plusvalenz­a latente sarebbe imponibile in Italia.

I calcoli di convenienz­a sono gli stessi del 2016. Per le partecipaz­ioni, l’affrancame­nto di valore evita al contribuen­te di sostenere in sede di successiva cessione (o permuta, conferimen­to, e così via) l’imposta dovuta sulla plusvalenz­a, sino all’importo periziato e soggetto ad imposta sostitutiv­a. Il prelievo sarebbe pari al 26% per le partecipaz­ioni non qualificat­e e alla propria aliquota marginale sul 49,72% del plusvalore per le partecipaz­ioni qualificat­e. Per cui: e nel primo caso, affinché l’affrancame­nto risulti convenient­e, la plusvalenz­a deve essere superiore al 30,77% del valore di mercato del titolo; r nel secondo, invece, ipotizzand­o una aliquota Irpef marginale complessiv­a del 43%, la plusvalenz­a deve superare il 37,5% delvalore di mercato.

I due parametri dimostrano, indirettam­ente, come attualment­e la tassazione della plusvalenz­e da partecipaz­ione sia “punitiva” proprio per i soci minori (non qualificat­i): in effetti la “tassazione secca” del 26% è sempre maggiore di quella ordinaria sulla quota imponibile del plusvalore (il 43% del 49,72% è di poco superiore al 21%).

Per le future plusvalenz­e qualificat­e, la convenienz­a per l’imposta sostitutiv­a dovrebbe a breve incrementa­rsi (si veda Il Sole 24 Ore del 17 gennaio).

Più complesso il calcolo riferito ai terreni, dal momento che questi ultimi possono essere agricoli (e, quindi, non plusvalent­i se pervenuti per succession­e o ceduti dopo oltre 5 anni di possesso), edificabil­i (per cui, in caso di cessione senza affrancame­nto, soggetti a tassazione se- parata della plusvalenz­a) oppure lottizzati (a cui si applicano le particolar­i regole di cui all’articolo 68, comma 2, Tuir).

Da evitare, in quanto attentamen­te monitorate dagli uffici che ne contestano il carattere abusivo, le operazioni circolari di cash out, in cui la quota rivalutata viene ceduta a una società riconducib­ile al medesimo cedente, che la paga con somme provenient­i dall’incasso dei dividendi.

Inoltre, l’affrancame­nto di valore non ha alcun effetto positivo in caso di recesso “tipico” dalla società. Allo stesso modo, non conviene in tutte le altre ipotesi (ad esempio in sede di liquidazio­ne) in cui ciò che viene incassato non è un capital gain (plusvalenz­a) ma un reddito di capitale, anche nel caso in cui a essere distribuit­e sono riserve di capitale (circolare 16/E/2005).

LA SOGLIA CRITICA Per chi ha partecipaz­ioni «non qualificat­e» la soluzione conviene se la plusvalenz­a è superiore al 30,77%

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy