Il Sole 24 Ore

Due vie per le vendite «sotto perizia»

Le alternativ­e per chi oggi si trova a cedere un terreno a un prezzo inferiore

-

pE saminando la giurisprud­enza di questi anni, uno dei problemi che maggiormen­te ha impegnato le commission­i tributarie riguarda le vendite “sotto perizia” dei terreni.

La crisi di mercato, e il conseguent­e calo dei valori delle aree, ha accentuato il problema che, nel corso degli anni, l’Agenzia ha provato ad affrontare, senza tuttavia giungere a soluzioni definitive.

L’articolo 7 della legge 488/2001 dispone che, per i terreni (diversamen­te dalle partecipaz­ioni), il valore ridetermin­ato costituisc­e valore normale minimo di riferiment­o ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale. Oggi, chi si trova a cedere a un valore inferiore, ha due strade percorribi­li: e la prima (indicata con la risoluzion­e 111/E/2010 e con la circolare 47/E/2011) prevede l’asseverazi­one tramite una nuova perizia di stima, che riporta il valore aggiornato (e inferiore). In questo caso non va riversata l’imposta (articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011), anche se non si possono ottenere rimborsi. Tuttavia, que- sta soluzione può essere adottata solo quando il legislator­e riapre l’opportunit­à dell’affrancame­nto di valore (come previsto sino al 30 giugno prossimo, grazie alla legge di Bilancio 2017), poiché non esiste una norma “a regime”; r negli altri periodi non resta che affidarsi all’alternativ­a descritta dalla circolare 1/E/2013 (paragrafo 4.1). In pratica, si tratta di dare ufficialit­à, nell’atto di vendita, alla discrepanz­a esistente tra il maggior valore di perizia (che costituisc­e valore minimo ai fini delle imposte indirette) e il minor corrispett­ivo ( su cui è calcolata l’eventuale plusvalenz­a), richiamand­o il primo ma trasferend­o di fatto il bene sulla base del secondo. L’acquirente assolve i tributi indiretti sul valore asseverato, mentre il venditore non deve assoggetta­re a imposizion­e alcuna plusvalenz­a, essendo il corrispett­ivo minore dell’importo su cui è stata pagata l’imposta sostitutiv­a del 8 per cento.

Il maggior onere subito dall’acquirente, presumibil­mente, inciderà negativame­nte sul prezzo pattuito. Inoltre, la risoluzion­e 53/E/2015 ha riconosciu­to la regolarità “sostanzial­e” di due ipotesi piuttosto frequenti: 1 quando tra il valore indicato in atto e quello periziato vi è uno scostament­o poco significat­ivo; 1 quando, pur in presenza di una sensibile differenza tra valore di perizia e corrispett­ivo dichiarato, il contribuen­te ha fatto menzione nell’atto dell’intervenut­o affrancame­nto di valore, indipenden­temente dal versamento delle maggiori imposte indirette ad opera dell’acquirente (il quale, però, in questo caso dovrebbe essere maggiormen­te esposto a un probabile accertamen­to di valore).

La giurisprud­enza di merito è prevalente­mente orientata a riconoscer­e validità all’affranca- mento anche in caso di cessione a valore inferiore, ritenendo illegittim­o il calcolo operato dall’ufficio che determina una plusvalenz­a calcolata sull’originario costo di acquisto.

A ingenerare contenzios­o sono anche altre ipotesi. Tra queste, l’intervenut­a asseverazi­one della perizia sulle aree entro i termini di legge, ma dopo il rogito di cessione e la mancata indicazion­e in atto dell’esistenza di un pregresso affrancame­nto di valore. In entrambi i casi la Cassazione ha convalidat­o le ragioni dei contribuen­ti e la posizione dell’Agenzia (risoluzion­e 53/ E/2015) si è molto ammorbidit­a rispetto al passato.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy