Donazioni legate al valore dichiarato
pTanto per i terreni, quanto per le partecipazioni, la “rivalutazione” va operata quando la cessione del bene è pressoché certa. Avvalersi dell’opzione per affrancare una plusvalenza del tutto potenziale, futura e incerta, può portare a versamenti inutili.
Questi sono i principi che emergono dalla giurisprudenza di Cassazione, che possiamo così sintetizzare: 1 l’affrancamento di valore costituisce un’opzione non revocabile per scelta unilaterale del contribuente (sentenze 385/2016 e 3410/2015), essendosi perfezionata con il pagamento dell’imposta sostitutiva (an-
che solo della prima rata); 1 gli eredi non hanno diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva pagata dal de cuius, poiché l’inutilità di tale versamento è stata causata solo da un evento successivo e imprevedibile, e non da un errore od omissione del contribuente (pronunce 13406/2016 e 6688/2015); 1 gli eredi non possono evitare il pagamento delle rate residue di imposta sostitutiva pendenti al momento della successione (sentenza 939/2016).
La disciplina fiscale in caso di successioni o donazioni incide fortemente sulle valutazioni dei contribuenti interessati. Per quanto attiene alle aree, la base di partenza del valore fiscalmente riconosciuto dei terreni edificabili da parte dell’erede o del donatario è sempre riconducibile al valore dichiarato ai fini delle imposte che regolano il trasferimento gratuito, oppure a quello successivamente definito e liquidato. Pertanto, non con- viene affrancare il valore di un terreno per poi trasferirlo gratuitamente: la successione o la donazione garantiscono all’avente causa un valore fiscalmente riconosciuto ai fini Irpef pari a quello di mercato in quel momento.
Per quanto riguarda le partecipazioni, il valore di successione (fiscalmente riconosciuto per l’erede) è quello determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipata, senza considerare le plusvalenze latenti sui beni aziendali e l’avviamento. Non si trasmette né il costo di acquisto del de cuius né l’eventuale valore ottenuto in sede di affrancamento (circolare 12/E/08 e risoluzione 158/E/2008).
L’unica eccezione si ha per le successioni apertesi tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, nelle quali la mancanza di un valore dichiarato in successione comporta l’applicazione delle regole sulle donazioni (circolare 91/E/01). In questo caso, l’articolo 68, comma 6, del Tuir prevede che il donatario “riceva” il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli direttamente dal donante (non rileva, a questi fini, il valore dichiarato nell’atto). In questa ipotesi, quindi, l’affrancamento operato prima della donazione (o anche successivamente, purché il donante disponesse ancora del bene alla data del provvedimento di rivalutazione) consente di fare “un doppio regalo” al donatario, trasmettendogli una partecipazione scevra da plusvalenze.
Attenzione, però, al caso in cui, apprezzandosi nuovamente la quota (o le azioni), il donatario intenda nuovamente ricorrere all’affrancamento di valore. Secondo la risoluzione 91/E/2014, in questo caso il donatario deve versare l’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato, senza poter detrarre quella a suo tempo versata dal donante.