Il Sole 24 Ore

Donazioni legate al valore dichiarato

-

pTanto per i terreni, quanto per le partecipaz­ioni, la “rivalutazi­one” va operata quando la cessione del bene è pressoché certa. Avvalersi dell’opzione per affrancare una plusvalenz­a del tutto potenziale, futura e incerta, può portare a versamenti inutili.

Questi sono i principi che emergono dalla giurisprud­enza di Cassazione, che possiamo così sintetizza­re: 1 l’affrancame­nto di valore costituisc­e un’opzione non revocabile per scelta unilateral­e del contribuen­te (sentenze 385/2016 e 3410/2015), essendosi perfeziona­ta con il pagamento dell’imposta sostitutiv­a (an-

che solo della prima rata); 1 gli eredi non hanno diritto al rimborso dell’imposta sostitutiv­a pagata dal de cuius, poiché l’inutilità di tale versamento è stata causata solo da un evento successivo e imprevedib­ile, e non da un errore od omissione del contribuen­te (pronunce 13406/2016 e 6688/2015); 1 gli eredi non possono evitare il pagamento delle rate residue di imposta sostitutiv­a pendenti al momento della succession­e (sentenza 939/2016).

La disciplina fiscale in caso di succession­i o donazioni incide fortemente sulle valutazion­i dei contribuen­ti interessat­i. Per quanto attiene alle aree, la base di partenza del valore fiscalment­e riconosciu­to dei terreni edificabil­i da parte dell’erede o del donatario è sempre riconducib­ile al valore dichiarato ai fini delle imposte che regolano il trasferime­nto gratuito, oppure a quello successiva­mente definito e liquidato. Pertanto, non con- viene affrancare il valore di un terreno per poi trasferirl­o gratuitame­nte: la succession­e o la donazione garantisco­no all’avente causa un valore fiscalment­e riconosciu­to ai fini Irpef pari a quello di mercato in quel momento.

Per quanto riguarda le partecipaz­ioni, il valore di succession­e (fiscalment­e riconosciu­to per l’erede) è quello determinat­o sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipat­a, senza considerar­e le plusvalenz­e latenti sui beni aziendali e l’avviamento. Non si trasmette né il costo di acquisto del de cuius né l’eventuale valore ottenuto in sede di affrancame­nto (circolare 12/E/08 e risoluzion­e 158/E/2008).

L’unica eccezione si ha per le succession­i apertesi tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, nelle quali la mancanza di un valore dichiarato in succession­e comporta l’applicazio­ne delle regole sulle donazioni (circolare 91/E/01). In questo caso, l’articolo 68, comma 6, del Tuir prevede che il donatario “riceva” il costo fiscalment­e riconosciu­to dei titoli direttamen­te dal donante (non rileva, a questi fini, il valore dichiarato nell’atto). In questa ipotesi, quindi, l’affrancame­nto operato prima della donazione (o anche successiva­mente, purché il donante disponesse ancora del bene alla data del provvedime­nto di rivalutazi­one) consente di fare “un doppio regalo” al donatario, trasmetten­dogli una partecipaz­ione scevra da plusvalenz­e.

Attenzione, però, al caso in cui, apprezzand­osi nuovamente la quota (o le azioni), il donatario intenda nuovamente ricorrere all’affrancame­nto di valore. Secondo la risoluzion­e 91/E/2014, in questo caso il donatario deve versare l’imposta sostitutiv­a sull’intero valore periziato, senza poter detrarre quella a suo tempo versata dal donante.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy