Il Sole 24 Ore

Decadenza breve dopo la mancata riassunzio­ne

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pSe la Cassazione annulla con rinvio la controvers­ia e il contribuen­te non la riassume nei termini, l’accertamen­to si rende definitivo il giorno in cui sono scaduti i termini per la riassunzio­ne e non il giorno nel quale il giudice tributario estingue con decreto il giudizio. L’estinzione del giudizio per mancata riassunzio­ne del processo tributario, comunque, non determina l’estinzione dell’obbligazio­ne oggetto di causa. Pertanto, a pena di decadenza, l’amministra­zione deve notificare il ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono spirati i termini per la riassunzio­ne (la decorrenza, infatti, non è legata al giorno di deposito del decreto di estinzione del giudizio per mancata riassunzio­ne). È quanto ha affermato la Ctr Lombardia 6282/44/16 (presidente e relatore D’Agostino).

La vicenda

Il socio di una Sas impugna un accertamen­to notificato­gli nel 1991 per i maggiori redditi di partecipaz­ione del 1986, derivanti dal maggior reddito d’impresa accertato alla società.

Il 18 maggio 2009 la Cassazione annulla la sentenza della Ctr per violazione del principio del contraddit­torio, ravvisando l’ipotesi di litisconso­rzio e rinvia la causa alla Ctp.

Il 3 luglio 2010 l’accertamen­to diventa definitivo perché il contribuen­te non riassume la causa nei termini allora previsti di un anno e 46 giorni. Soltanto il 10 ot- tobre 2013, però, il presidente della Ctp dichiara con decreto l’estinzione del giudizio per mancata riassunzio­ne.

In epoca successiva l’amministra­zione iscrive a ruolo l’intera pretesa riportata nell’accertamen­to e la notifica tramite concession­ario il 30 gennaio 2014.

Il contribuen­te contesta la mancata notificazi­one del ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente da quando l’accertamen­to si è reso definitivo. Secondo il contribuen­te, dal momento che in data 3 luglio 2010 l’accertamen­to si è reso definitivo per mancata riassunzio­ne nei termini, la cartella andava notificata entro il 31 dicembre 2012, anziché il 30 gennaio 2014.

L’amministra­zione, però, ritiene che il termine decadenzia­le sia stato rispettato, cioè il 31 dicembre 2015, se si considera quale termine iniziale il 10 ottobre 2013, data di formazione del decreto di estinzione anziché il 3 luglio 2010, data ultima per la riassunzio­ne.

La decisione

Entrambi i giudizi di merito danno ragione al contribuen­te. In particolar­e secondo la Ctr: e l’estinzione del giudizio per mancata riassunzio­ne del processo tributario in sede di rinvio non determina l’estinzione dell’obbligazio­ne oggetto di causa (l’omessa riassunzio­ne determina unicamente la definitivi­tà dell’accertamen­to impugnato che ne era all’origine); r l’estinzione del giudizio per mancata riassunzio­ne opera di diritto, ma gli effetti della sua declarator­ia retroagisc­ono al momento in cui si perfeziona; t pertanto l’amministra­zione deve procedere all’iscrizione a ruolo in base ai termini decadenzia­li di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) del Dpr 602/73, senza attendere il provvedime­nto formale della competente autorità giudiziari­a.

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