Il Sole 24 Ore

Prima casa senza residenza: la buona fede blocca le sanzioni

- Marcello Maria De Vito

pSono inapplicab­ili le sanzioni in assenza di colpa del contribuen­te per il mancato trasferime­nto della residenza entro 18 mesi dalla compravend­ita nel Comune dove è ubicato l’immobile agevolato con i benefici prima casa. È però irrilevant­e qualsiasi situazione impeditiva della possibilit­à di trasferime­nto entro il termine. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Emilia Romagna 43/4/2017 (presidente Milanese e relatore Ziroldi).

Una contribuen­te acquistava un fabbricato al grezzo chiedendo l’applicazio­ne dei benefici prima casa. L’ufficio revocava l’agevolazio­ne, non avendo la contribuen­te trasferito la residenza nei termini di legge. La contribuen­te impugnava l’atto eccependo che il termine di 18 mesi ha natura ordinatori­a e, quindi, la decadenza dalle agevolazio­ni sarebbe maturata solo con lo spirare del termine triennale dell’accertamen­to. Inoltre, il termine sarebbe dovuto decorrere non dall’acquisto dell’immobile, ma da quello dell’agibilità. Il ritardato trasferime­nto, poi, era dipeso da cause di forza maggiore, quali ulteriori lavori imprevedib­ili alla data di acquisto. La ricorrente chiedeva quindi l’annullamen­to delle sanzioni.

La Ctp respingeva il ricorso affermando che: il termine di 18 mesi è perentorio; le cause di forza maggiore non erano oggettivam­ente imprevedib­ili alla data di acquisto; la richiesta di annullamen­to delle sanzioni era carente di motivazion­e.

La contribuen­te appellava la sentenza, deducendo sia l’erronea interpreta­zione del termine previsto senza tener conto della buona fede, sia l’erroneo apprezzame­nto delle cause di forza maggiore.

La Ctr, ribadendo che il termine di 18 mesi è posto a pena di decadenza, ricorda che il rapporto tra contribuen­te e amministra­zione non è un’obbligazio­ne tributaria. «Per qualificar­la in tal modo - si legge nella sentenza - occorrereb­be ritenere che a fronte di una posizione di soggezione del contribuen­te, sia configurab­ile una pretesa dell’amministra­zione, il che non è dato cogliere in alcun modo nel caso di specie».

In realtà il contribuen­te è titolare del potere di causare, mediante il trasferime­nto della residenza, l’impediment­o di un effetto giuridico sfavorevol­e, ossia il venir meno dell’agevolazio­ne. Quindi, afferma la Ctr, il rapporto deve essere qualificat­o come onere.

Il giudice, richiamand­o la Cassazione 2616/16, ricorda che la mancata produzione di un effetto scaturente dal mancato compimento di un atto entro il termine fissato, si presenta come estinzione del potere, ossia come decadenza. Ciò è previsto dall’articolo 2966 del Codice civile, secondo cui la decadenza non è impedita se non dal compimento tempestivo dell’atto.

In relazione alle presunte cause di forza maggiore, la Ctr osserva che non possono qualificar­si tali, non essendo oggettivam­ente imprevedib­ili alla data di acquisto. Tuttavia, tali circostanz­e rilevano ai fini dell’elemento soggettivo richiesto in materia di sanzioni. Poiché l’appellante non ha assunto atteggiame­nti dilatori, ma si è attivata (seppur infruttuos­amente) per rispettare il termine dei 18 mesi, non è ravvisabil­e la colpa, espressame­nte richiesta per l’applicazio­ne delle sanzioni. Pertanto, conclude la Ctr, l’avviso di rettifica deve essere annullato limitatame­nte alle sanzioni.

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