Ici, l’esonero dal recupero non vale come esenzione
pUn immobile posseduto da una Onlus destinato a un’attività assistenziale, anche se convenzionata, non è esente da Ici se tale attività è svolta dietro corrispettivo, in forza di un’interpretazione comunitariamente orientata. L’affermazione è contenuta nella sentenza 9726/3/16 della Ctp di Milano (presidente Roggero, relatore Chiametti).
La vicenda riguardava una fondazione che svolgeva attività di assistenza sanitaria, inclusa la gestione di una casa per riposo per anziani. L’ente non aveva versato l’Ici, ritenendo applicabile l’esenzione di cui all’articolo 7, lettera i), Dlgs 504/92. L’ente, con qualifica di Onlus, assumeva che l’attività esercitata era svolta con modalità non commerciali e supportava tale affermazione con un duplice ordine di considerazioni: 1 in primo luogo si trattava di prestazioni svolte in perdita strutturale (dal conto economico di gestione emergeva che il pareggio di bilancio era raggiunto solo grazie ai proventi immobiliari, derivanti dal patrimonio della fondazione); 1 in secondo luogo le prestazioni venivano svolte in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.
La Ctp, accogliendo la tesi del Comune, ha rigettato il ricorso, prendendo le mosse dalla nota decisione della Commissione europea con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità dell’esenzione in esame, in virtù del divieto di aiuti di Stato alle imprese.
Vale la pena sottolineare questo passo della sentenza che fa giustizia di una inaccettabile semplificazione mossa talvolta nel corso delle contestazioni in materia.
Innanzitutto la pronuncia in oggetto è incentrata sulla circostanza che l’agevolazione Ici non garantiva la tassazione degli immobili in cui si svolgono attività “miste”, in parte istituzionali e in parte commerciale.
Nelle medesima decisione inoltre la Commissione Ue esonera lo Stato italiano dall’obbligo di recuperare l’aiuto di Stato illegittimo per le obiettive difficoltà di individuare retroattivamente la porzione di immobile esente (istituzionale) rispetto a quella imponibile (commerciale).
Ebbene, da più parti si osserva che proprio in forza di tale esonero i giudici dovrebbero applicare la disposizione di cui al citato articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992, per le annualità pregresse, così come era formulata. Di conseguenza, si potrebbe pensare che l’agevolazione Ici dovrebbe essere applicata anche alle attività miste.
Il fatto, però, che l’Italia sia stata esonerata dall’obbligo di recuperare le somme pregresse non comporta affatto che il giudice, di fronte ad una norma che contrasta con l’ordinamento unionale, sia legittimato ad applicarla così com’è. Basta ricordare che il giudice è addirittura tenuto a disapplicare d’ufficio le disposizioni legislative che violano la disciplina europea.
Del tutto correttamente, infine, i giudici ambrosiani confermano che anche le attività svolte in perdita o in regime convenzionale possono manifestare i caratteri della commercialità.