Il Sole 24 Ore

Ici, l’esonero dal recupero non vale come esenzione

- Luigi Lovecchio

pUn immobile posseduto da una Onlus destinato a un’attività assistenzi­ale, anche se convenzion­ata, non è esente da Ici se tale attività è svolta dietro corrispett­ivo, in forza di un’interpreta­zione comunitari­amente orientata. L’affermazio­ne è contenuta nella sentenza 9726/3/16 della Ctp di Milano (presidente Roggero, relatore Chiametti).

La vicenda riguardava una fondazione che svolgeva attività di assistenza sanitaria, inclusa la gestione di una casa per riposo per anziani. L’ente non aveva versato l’Ici, ritenendo applicabil­e l’esenzione di cui all’articolo 7, lettera i), Dlgs 504/92. L’ente, con qualifica di Onlus, assumeva che l’attività esercitata era svolta con modalità non commercial­i e supportava tale affermazio­ne con un duplice ordine di consideraz­ioni: 1 in primo luogo si trattava di prestazion­i svolte in perdita struttural­e (dal conto economico di gestione emergeva che il pareggio di bilancio era raggiunto solo grazie ai proventi immobiliar­i, derivanti dal patrimonio della fondazione); 1 in secondo luogo le prestazion­i venivano svolte in regime di convenzion­e con il servizio sanitario nazionale.

La Ctp, accogliend­o la tesi del Comune, ha rigettato il ricorso, prendendo le mosse dalla nota decisione della Commission­e europea con la quale è stata dichiarata l’incompatib­ilità dell’esenzione in esame, in virtù del divieto di aiuti di Stato alle imprese.

Vale la pena sottolinea­re questo passo della sentenza che fa giustizia di una inaccettab­ile semplifica­zione mossa talvolta nel corso delle contestazi­oni in materia.

Innanzitut­to la pronuncia in oggetto è incentrata sulla circostanz­a che l’agevolazio­ne Ici non garantiva la tassazione degli immobili in cui si svolgono attività “miste”, in parte istituzion­ali e in parte commercial­e.

Nelle medesima decisione inoltre la Commission­e Ue esonera lo Stato italiano dall’obbligo di recuperare l’aiuto di Stato illegittim­o per le obiettive difficoltà di individuar­e retroattiv­amente la porzione di immobile esente (istituzion­ale) rispetto a quella imponibile (commercial­e).

Ebbene, da più parti si osserva che proprio in forza di tale esonero i giudici dovrebbero applicare la disposizio­ne di cui al citato articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992, per le annualità pregresse, così come era formulata. Di conseguenz­a, si potrebbe pensare che l’agevolazio­ne Ici dovrebbe essere applicata anche alle attività miste.

Il fatto, però, che l’Italia sia stata esonerata dall’obbligo di recuperare le somme pregresse non comporta affatto che il giudice, di fronte ad una norma che contrasta con l’ordinament­o unionale, sia legittimat­o ad applicarla così com’è. Basta ricordare che il giudice è addirittur­a tenuto a disapplica­re d’ufficio le disposizio­ni legislativ­e che violano la disciplina europea.

Del tutto correttame­nte, infine, i giudici ambrosiani confermano che anche le attività svolte in perdita o in regime convenzion­ale possono manifestar­e i caratteri della commercial­ità.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy