Il Sole 24 Ore

Iva, nullo l’avviso senza rilascio di Pvc se causa un «danno»

- Rosanna Acierno

pÈ nullo l’accertamen­to emesso ai fini Iva senza il preventivo rilascio del Pvc o di un verbale di contraddit­torio qualora il contribuen­te dichiari di aver subìto un danno a causa della mancata conoscenza della verifica, derivante dall’impossibil­ità di aderire a un istituto deflativo del contenzios­o (ad esempio l’adesione al Pvc) e di beneficiar­e della riduzione più favorevole delle sanzioni. È questo il principio enunciato dalla Ctp di Parma 23/1/2017 (presidente e relatore Parmeggian­i).

La pronuncia trae origine da tre atti impositivi per il 2008 relativi rispettiva­mente a Irpef, Irap e Iva, emessi a seguito di un accertamen­to “a tavolino”, volto a contestare l’utilizzo di fatture oggettivam­ente inesistent­i.

Impugnati cumulativa­mente gli atti impositivi dinanzi alla Ctp di Parma, in via pregiudizi­ale, il contribuen­te eccepiva la mancanza di un confronto preventivo con l’amministra­zione finanziari­a e, conseguent­emente, la nullità degli avvisi perché emessi ante tempus, prima dei 60 giorni dal rilascio di un Pvc.

Costituito­si in giudizio, l’ufficio difendeva la legittimit­à del proprio operato, sottolinen­ando che la verifica era stata svolta direttamen­te in ufficio e per questo non era stato violato lo Statuto dei diritti del contribuen­te (articolo 7), che impone il rispetto dei 60 giorni solo in caso di verifiche svolte mediante accesso.

La Ctp di Parma, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato la sentenza a Sezioni unite della Cassazione 24823/2015, con cui è stato statuito che, in caso di verifica di tributi armonizzat­i (quali l’Iva), il contribuen­te ha diritto al preventivo confronto con l’amministra­zione finanziari­a, anche se l’omissione di ciò non sempre determina la nullità dell’atto impositivo. L’invalidazi­one, infatti, opera se il contribuen­te stesso, a seguito dell’omesso confronto, dimostra di aver subìto «un nocumento o una diminuzion­e delle possibilit­à di difesa rispetto alla pretesa fiscale».

Pertanto, in caso di accertamen­ti ai fini Iva, sussiste in capo all’amministra­zione finanziari­a il generale obbligo di instaurare il contraddit­torio preventivo quando il contribuen­te accertato dimostri di aver subìto un danno oppure una lesione.

Secondo i giudici parmensi, la prova richiesta in capo al contribuen­te circa il danno subìto deve ritenersi assolta laddove si faccia rilevare che in caso di emissione di un verbale di constatazi­one o di contraddit­torio, si sarebbe potuto optare per l’adesione al Pvc o al verbale di contraddit­torio (istituti deflattivi all’epoca dei fatti vigenti), con conseguent­e riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo. L’accertamen­to, dunque, è nullo laddove il contribuen­te dimostri di aver subìto un danno corrispond­ente alla mancata possibilit­à di pagamento delle sanzioni in misura inferiore rispetto a quelle dovute (seppure in misura ridotta) in caso di accettazio­ne dell’atto impositivo.

Il collegio, inoltre, afferma la nullità dell’atto sia ai fini Iva, sia ai fini delle imposte dirette in virtù del principio di assorbimen­to, laddove - come nel caso di specie - l’accertamen­to riguardi rettifiche ai fini delle imposte dirette conseguent­i a violazioni Iva.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy