Versamenti, prova alla banca
La Corte d’appello di Napoli chiarisce la decorrenza della prescr izione per la restituzione di somme Si presume che gli importi depositati sul conto servano per ripristinare la provvista
pI versamenti che il correntista effettua sul conto bancario hanno normalmente la funzione di ripristinarne la provvista. In questo caso, decorre dal momento della chiusura del conto la prescrizione decennale per la restituzione delle somme che la banca ha chiesto illegittimamente. Lo ricorda la Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro) con la sentenza 4447 del 16 dicembre 2016.
Il caso
Il giudizio è stato promosso da una Srl, che dal 1989 al 1998 era stata titolare di un conto corrente presso un istituto di credito. La società aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme che le erano state addebitate nel corso degli anni, sostenendo l’illegittimità delle norme contrattuali richiamate per giu- stificare quegli addebiti (capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, spese e remunerazioni). Dal canto suo, la banca eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla Srl.
Il tribunale aveva ritenuto che tra le parti fosse stata stipulata, per fatti concludenti, anche un’apertura di credito, giacché la banca aveva sempre pagato gli assegni che la cliente aveva emesso in mancanza di copertura. Era quindi onere della stessa banca dimostrare che la Srl aveva superato il limite dell’affidamento. L’istituto, però, non aveva dato quella prova e il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato che era impossibile individuare la soglia del fido. E dunque, concludeva il tribunale, i versamenti effettuati dalla correntista avevano «una mera funzione ripristinatoria della prov- vista». Così la banca era stata condannata a pagare alla società 118mila euro, che, in base alla Ctu, costituivano il saldo a credito della correntista al momento della chiusura del conto.
Contro la sentenza, la banca ha presentato appello, ribadendo l’eccezione di prescrizione della pretesa avanzata dalla Srl. Secondo l’appellante, il tribunale aveva errato nel ritenere che fosse suo onere dimostrare il limite del fido; sicché, in mancanza di quella prova, il giudice avrebbe dovuto ritenere che tutti i versamenti della società avessero natura solutoria (e cioè di estinzione del debito), e dunque dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla stessa società. La banca ha inoltre affermato che comunque gli interessi andavano calcolati al tasso previsto dall’articolo 5 della legge 154/1992 e non a quello legale.
La decisione
Nel respingere l’impugnazione, la Corte afferma - citando la sentenza 24418/2010 della Cassazione - che la prescrizione del diritto alla ripetizione degli interessi pagati in base a una clausola nulla decorre, «qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Peraltro, i versamenti eseguiti su un conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente il fine di ripristinare la provvista. Quindi, «una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici».
Nel caso in esame, la banca si era limitata a eccepire la prescrizione, ma non aveva «indicato se e in quale misura alcuni pagamenti potessero assumere carattere solutorio». Inoltre, il tribunale aveva correttamente stabilito che gli interessi si dovessero applicare nella misura legale prevista dall’articolo 1284 del Codice civile. Infatti, la disciplina contenuta nelle «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (legge 154/1992) e nel Testo unico bancario (decreto legislativo 385 /1993) non riguarda i contratti, come quello in discussione, stipulati prima dell’entrata in vigore di quei provvedimenti.