L’appalto non esonera il Comune
L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta
pPer la caduta in una buca, l’ente proprietario della via è responsabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né prevedibili con l’ordinaria diligenza. Lo conferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani).
Il caso nasce dalla domanda di una donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Richiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitale a versare il risarcimento.
L’ente aveva impugnato la pronuncia, sostenendo che la ricostruzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsabilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manutenzione della strada, chiamata in giudizio per la manleva. La Corte, però, non concorda e boccia il ricorso del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segnalato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dall’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracontrattuale. Era palese, quindi, la colpa specifica dell’ente tenuto, secondo l’articolo 14 del Codice della strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manutenzione, pulizia e gestione delle vie.
Inoltre, la responsabilità non può essere addebitata esclusivamente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie- tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base all’articolo 2051 del Codice civile – liberarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manutenzione a una società, se non dimostra di averle anche trasferito «integralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fattispecie nell’alveo della responsabilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato infondato il ricorso di Roma Capita- le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato alla ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il collegio, la norma del capitolato speciale di appalto, che prevede la responsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorveglianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, inidonea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di esonero della posizione del Comune quale custode del territorio e delle strade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori o servizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione).