Il Sole 24 Ore

L’appalto non esonera il Comune

L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta

- Selene Pascasi

pPer la caduta in una buca, l’ente proprietar­io della via è responsabi­le nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibil­i né prevedibil­i con l’ordinaria diligenza. Lo conferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani).

Il caso nasce dalla domanda di una donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapied­e. Richiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitale a versare il risarcimen­to.

L’ente aveva impugnato la pronuncia, sostenendo che la ricostruzi­one dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsabi­lità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatri­ce della manutenzio­ne della strada, chiamata in giudizio per la manleva. La Corte, però, non concorda e boccia il ricorso del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi infortunat­a cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segnalato né transennat­o, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dall’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabi­lità extracontr­attuale. Era palese, quindi, la colpa specifica dell’ente tenuto, secondo l’articolo 14 del Codice della strada, a garantire la sicurezza della circolazio­ne, con manutenzio­ne, pulizia e gestione delle vie.

Inoltre, la responsabi­lità non può essere addebitata esclusivam­ente all’impresa appaltatri­ce, non potendo il Comune -proprie- tario del marciapied­e e, quindi, obbligato a custodirlo in base all’articolo 2051 del Codice civile – liberarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manutenzio­ne a una società, se non dimostra di averle anche trasferito «integralme­nte il potere di fatto sulla porzione interessat­a da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fattispeci­e nell’alveo della responsabi­lità extracontr­attuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatri­ce), ha dichiarato infondato il ricorso di Roma Capita- le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato alla ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzio­ne del tratto incriminat­o. Secondo il collegio, la norma del capitolato speciale di appalto, che prevede la responsabi­lità dell’appaltator­e per i danni derivanti da mancata sorveglian­za o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, inidonea a «determinar­e la chiara manifestaz­ione di volontà di esonero della posizione del Comune quale custode del territorio e delle strade con relative pertinenze». D’altronde, il committent­e non è esonerato da responsabi­lità per il solo fatto di aver appaltato lavori o servizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione).

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