Il Sole 24 Ore

Tre le tipologie per i lavoratori rientrati dall’estero

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Tra le diversi tipologie di redditi esenti da indicare nella certificaz­ione unica ci sono quelli corrispost­i ai lavoratori rientrati in Italia dall’estero.

A causa del succedersi di diverse normative, nel 2016 le aziende possono essersi trovate nelle condizioni di gestire ben tre tipi di lavoratori rimpatriat­i a cui hanno erogato redditi parzialmen­te esenti.

Secondo l’ordine cronologic­o delle rispettive discipline i casi sono i seguenti: ei ricercator­i (cosiddetto rientro dei cervelli) di cui al Dl 185/2008, che godono dell’esenzione fiscale del 90% del reddito percepito; ri lavoratori rientrati in Italia dopo un’esperienza di lavoro di lavoro/studio di almeno due anni in un paese Ue di cui alla legge 238/2010, il cui reddito è scontato del 70% (se uomo) o dell’80% se donna (agevolazio­ne che terminerà definitiva­mente nel 2017); t l’ultima categoria, quella più recente, è stata prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (decreto internazio­nalizzazio­ne), ed è rappresent­ata dai cosiddetti «lavoratori impatriati», che trasferisc­ono la residenza fiscale in Italia per almeno due anni e che soddisfano le altre condizioni previste dalla norma, e che nel 2016 hanno beneficiat­o della riduzione del 30% del reddito (elevato al 50% dal 2017).

La prima e seconda categoria di lavoratori trovano spazio nei punti 466 dove i redditi sono codificati (1 per i ricercator­i del Dl 185 e 2 per i lavoratori rientrati ai sensi della legge 238/2010), e 467, dove viene indicata la quota di reddito esentata da Irpef (90% per la prima tipologia, 70% o 80% per la singola tipologia in funzione del sesso del lavoratore).

L’ultima categoria di lavoratore “impatriato” ai sensi del decreto 147 deve invece essere indicata nei punti 468 (con il codice 5 che li identifica) e 469 (il reddito esentato pari al 30% del reddito complessiv­amente erogato). La quota di reddito che ha invece scontato l’imposizion­e sarà ovviamente indicata nel punto 1 o 2 della stessa certificaz­ione.

Laddove il sostituto sia stato impossibil­ito a riconoscer­e la parziale esenzione, ad esempio perché la richiesta da parte del lavoratore è pervenuta in tempo non utile, dovrà segnalare questa situazione attraverso l’annotazion­e BM (per i redditi con abbattimen­to del 70% o 80%) o BD (per i redditi con abbattimen­to del 30%), per consentire al lavoratore di fruire dell’agevolazio­ne in sede di dichiarazi­one dei redditi.

Tra le altre categorie più frequenti di redditi esenti da esporre nella Cu, ci sono quelli non tassati per effetto dell’applicazio­ne di una convenzion­e contro le doppie imposizion­i. In particolar­e, per i redditi di lavoro dipendente, l’articolo 15 del modello Ocse della convenzion­e stabilisce le condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al principio della territoria­lità dell’imposta e quindi non tassare in Italia, ma esclusivam­ente nel paese di residenza estero, il reddito prodotto in Italia da un soggetto quivi non residente. Tale situazione deve essere esplicitat­a nella Cu indicando nel punto 468 il codice 3 e nel punto 469 il reddito esentato da imposizion­e.

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