Vincoli negoziali sulle bonifiche
Le ultime pronunce dei Tar chiar iscono la portata degli obblighi assunti dal propr ietar io non responsabile La sottoscrizione di accordi urbanistici impegna i titolari a farsi carico di tutte le fasi dell’iter
Il proprietario non responsabile dell’inquinamento che ha aderito a un vincolo negoziale che lo impegna a bonificare un sito contaminato deve seguire tutte le fasi del procedimento. E il vincolo permane anche se i costi degli interventi sono superiori a quanto preventivato o sono necessari interventi non presi in considerazione al momento dell’adesione.
Sono questi i principi chiariti dalle sentenze emesse lo scorso gennaio dal Tar Veneto (la 65 del 23 gennaio) e dal Tar Brescia (la 48 del 17 gennaio). I giudici amministrativi stanno infatti delineando le caratteristiche dell’obbligo di bonifica determinato dall’adesione dei proprietari non responsabili ad accordi urbanistici.
L’obbligo di bonifica
In base al principio del “chi inquina paga”, il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) stabilisce una netta separazione tra il soggetto responsabile dell’inquinamento, che è tenuto per legge a bonificare, e il proprietario non responsabile che invece non è, di regola, sottoposto a tale obbligo.
Ma, in alcuni casi, anche il soggetto non responsabile può decidere di accollarsi gli obblighi di bonifica. e La “parte interessata”. In primo luogo, il proprietario non responsabile può decidere di farsi carico della bonifica in qualità di “parte interessata”. È un’ipotesi molto comune, che si verifica quando il responsabile dell’inquinamento non si assume gli obblighi di bonifica (perché non è noto o non può o non vuole farlo) ed è quindi la Pa ad effettuare la decontaminazione. La Pa, avendo preventivamente iscritto onere reale, potrà quindi soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata dell’area e chiedendo il rimborso dei costi al proprietario nei limiti del valore di mercato dell’area dopo l’esecuzione degli interventi. Per evitare gravami sulla propria area, quindi, i proprietari non responsabili possono decidere di partecipare attivamente alla procedura di bonifica. r Successione nella titolarità. È possibile assumere l’obbligo di bonificare anche con la compravendita di aree compromesse a livello ambientale (ad esempio con successioni societarie). I nuovi proprietari subentrano nella bonifica e sono considerati dalla Pa come i (nuovi) referenti. t Gli accordi. Il proprietario non responsabile può poi essere tenuto a bonificare in virtù di accordi urbanistici che gli consentono di trarre vantaggi sul futuro utilizzo dell’area (in termini di volumetrie, destinazioni d’uso, oneri di urbanizzazione eccetera).
La portata dei vincoli
È proprio su queste forme di vincolo negoziale, inteso in senso ampio, che la giurisprudenza sta facendo chiarezza con recenti pronunce. In particolare, il Tar Veneto (sentenza 65/ 2017) ha individuato nell’adesione ad un accordo di programma il vincolo che impegna l’aderente (sia esso il soggetto che ha inquinato o meno) al rispetto delle azioni di bonifica decise nell’ambito dell’accordo stesso. I giudici veneti hanno sottolineato la forza vincolante dell’accordo chiarendo che l’atto (iniziale) di adesione ad esso obbliga l’aderente a seguire tutte le fasi di bonifica necessarie per la conclusione del procedimento.
Il Tar Brescia con la sentenza 48/ 2017 ha focalizzato l’attenzione sulla vincolatività degli atti unilaterali d’obbligo chiarendo che essi ben possono essere titoli giuridici da cui derivano le obbligazioni di bonifica con una forza vincolante notevole: essi continuano a impegnare il proprio sottoscrittore anche nel caso in cui i costi degli interventi si rivelino maggiori di quanto preventivato o qualora si rendano necessari ulteriori interventi non presi in considerazione al momento della sottoscrizione.
In tal senso, anche il Tar Milano (sentenza 1297 del 29 giugno 2016) e il Tar Firenze (1635 del 11 novembre 2016) hanno chiarito che l’approvazione di piani attuativi e le conseguenti convenzioni urbanistiche possono determinare il sorgere dell’obbligo di bonifica in capo ai non inquinatori.
Resta, comunque inteso che in assenza di un vincolo giuridico, legale o negoziale, nessun soggetto può essere costretto a bonificare anche se è proprietario dell’area inquinata.