Il Sole 24 Ore

Vincoli negoziali sulle bonifiche

Le ultime pronunce dei Tar chiar iscono la portata degli obblighi assunti dal propr ietar io non responsabi­le La sottoscriz­ione di accordi urbanistic­i impegna i titolari a farsi carico di tutte le fasi dell’iter

- Carmen Chierchia Guido Inzaghi

Il proprietar­io non responsabi­le dell’inquinamen­to che ha aderito a un vincolo negoziale che lo impegna a bonificare un sito contaminat­o deve seguire tutte le fasi del procedimen­to. E il vincolo permane anche se i costi degli interventi sono superiori a quanto preventiva­to o sono necessari interventi non presi in consideraz­ione al momento dell’adesione.

Sono questi i principi chiariti dalle sentenze emesse lo scorso gennaio dal Tar Veneto (la 65 del 23 gennaio) e dal Tar Brescia (la 48 del 17 gennaio). I giudici amministra­tivi stanno infatti delineando le caratteris­tiche dell’obbligo di bonifica determinat­o dall’adesione dei proprietar­i non responsabi­li ad accordi urbanistic­i.

L’obbligo di bonifica

In base al principio del “chi inquina paga”, il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) stabilisce una netta separazion­e tra il soggetto responsabi­le dell’inquinamen­to, che è tenuto per legge a bonificare, e il proprietar­io non responsabi­le che invece non è, di regola, sottoposto a tale obbligo.

Ma, in alcuni casi, anche il soggetto non responsabi­le può decidere di accollarsi gli obblighi di bonifica. e La “parte interessat­a”. In primo luogo, il proprietar­io non responsabi­le può decidere di farsi carico della bonifica in qualità di “parte interessat­a”. È un’ipotesi molto comune, che si verifica quando il responsabi­le dell’inquinamen­to non si assume gli obblighi di bonifica (perché non è noto o non può o non vuole farlo) ed è quindi la Pa ad effettuare la decontamin­azione. La Pa, avendo preventiva­mente iscritto onere reale, potrà quindi soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata dell’area e chiedendo il rimborso dei costi al proprietar­io nei limiti del valore di mercato dell’area dopo l’esecuzione degli interventi. Per evitare gravami sulla propria area, quindi, i proprietar­i non responsabi­li possono decidere di partecipar­e attivament­e alla procedura di bonifica. r Succession­e nella titolarità. È possibile assumere l’obbligo di bonificare anche con la compravend­ita di aree compromess­e a livello ambientale (ad esempio con succession­i societarie). I nuovi proprietar­i subentrano nella bonifica e sono considerat­i dalla Pa come i (nuovi) referenti. t Gli accordi. Il proprietar­io non responsabi­le può poi essere tenuto a bonificare in virtù di accordi urbanistic­i che gli consentono di trarre vantaggi sul futuro utilizzo dell’area (in termini di volumetrie, destinazio­ni d’uso, oneri di urbanizzaz­ione eccetera).

La portata dei vincoli

È proprio su queste forme di vincolo negoziale, inteso in senso ampio, che la giurisprud­enza sta facendo chiarezza con recenti pronunce. In particolar­e, il Tar Veneto (sentenza 65/ 2017) ha individuat­o nell’adesione ad un accordo di programma il vincolo che impegna l’aderente (sia esso il soggetto che ha inquinato o meno) al rispetto delle azioni di bonifica decise nell’ambito dell’accordo stesso. I giudici veneti hanno sottolinea­to la forza vincolante dell’accordo chiarendo che l’atto (iniziale) di adesione ad esso obbliga l’aderente a seguire tutte le fasi di bonifica necessarie per la conclusion­e del procedimen­to.

Il Tar Brescia con la sentenza 48/ 2017 ha focalizzat­o l’attenzione sulla vincolativ­ità degli atti unilateral­i d’obbligo chiarendo che essi ben possono essere titoli giuridici da cui derivano le obbligazio­ni di bonifica con una forza vincolante notevole: essi continuano a impegnare il proprio sottoscrit­tore anche nel caso in cui i costi degli interventi si rivelino maggiori di quanto preventiva­to o qualora si rendano necessari ulteriori interventi non presi in consideraz­ione al momento della sottoscriz­ione.

In tal senso, anche il Tar Milano (sentenza 1297 del 29 giugno 2016) e il Tar Firenze (1635 del 11 novembre 2016) hanno chiarito che l’approvazio­ne di piani attuativi e le conseguent­i convenzion­i urbanistic­he possono determinar­e il sorgere dell’obbligo di bonifica in capo ai non inquinator­i.

Resta, comunque inteso che in assenza di un vincolo giuridico, legale o negoziale, nessun soggetto può essere costretto a bonificare anche se è proprietar­io dell’area inquinata.

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