Il Sole 24 Ore

Costi non indicati nelle intese a carico dei privati

Se causati da eventi prevedibil­i

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Anche se non è responsabi­le dell’inquinamen­to, il proprietar­io ha comunque alcuni obblighi, a cominciare dall’adozione delle cosiddette misure di prevenzion­e, ossia di iniziative volte a contrastar­e eventi che creano una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente.

La circostanz­a di non avere inquinato non lo esime inoltre dalla partecipaz­ione (in forma indiretta) ai costi di bonifica.

Se il responsabi­le dell’inquinamen­to non provvede, le attività di bonifica vengono condotte dalla Pa. Ma l’eliminazio­ne della contaminaz­ione determina un migliorame­nto valutabile anche in termini economici.

Per questo l’ordinament­o giuridico permette alla Pa di: 1 iscrivere onere reale in relazione al bene (e quindi di attivare una azione reale di garanzia con relativo diritto di prelazione sul bene); 1 chiedere al privato il rimborso delle spese degli interventi adottati (nei limiti del valore di mercato del bene a seguito dell’esecuzione degli interventi).

Il privato non responsabi­le deve quindi valutare i costi da sostenere per mantenere la proprietà del bene o per ripagare l’amministra­zione. Una ponderazio­ne economica che si allaccia spesso alle valutazion­i legate ai possibili sviluppi urbanistic­i.

La stipula di convenzion­i urbanistic­he, accordi di programma o atti unilateral­i d’obbligo è il punto di arrivo di valutazion­i negoziali tra Pa e privati in cui si bilanciano gli interessi pubblici (di eliminazio­ne della contaminaz­ione e di sviluppo o riqualific­azione delle aree) con gli interessi economici dei privati.

L’obbligo del proprietar­io non responsabi­le di bonificare previsto nelle convenzion­i urbanistic­he di solito è strettamen­te correlato all’attività di trasformaz­ione urbanistic­a prevista dal piano attuativo. Con la conseguenz­a che al decadere per qualsiasi motivo in tutto o in parte delle previsioni edificator­ie (ad esempio per decadenza del piano o variante urbanistic­a) vengono meno in tutto o in parte gli obblighi di bonifica.

Inoltre, durante la fase esecutiva del contratto, possono intervenir­e imprevisti (difficoltà tecniche, impossibil­ità di perfeziona­re varianti urbanistic­he, dichiarazi­one di illegittim­ità della procedura da parte dell’autorità giudiziari­a eccetera) che possono determinar­e uno squilibrio economico.

In questo caso l’operatore privato può sottrarsi alla bonifica ma secondo il Tar Brescia (sentenza 48/2017) bisogna fare una distinzion­e: 1 se lo squilibrio era prevedibil­e, il privato non potrà liberarsi unilateral­mente dagli obblighi negoziali assunti con la Pa (e quindi resterà obbligato a bonificare); 1 se lo squilibrio, invece, non era prevedibil­e e altera pesantemen­te le spese ipotizzate (ad esempio nel caso in cui il piano attuativo venga annullato), allora può chiedere all’amministra­zione misure compensati­ve volte a ristabilir­e l’equilibrio economico che spetta all’amministra­zione individuar­e di volta in volta e possono consistere in minori contributi di costruzion­e, soluzioni perequativ­e relative ai diritti edificator­i, ed anche rimodulazi­one delle operazioni di bonifica.

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