Spesometro anche per gli enti locali
La circolare delle Entrate 1/2017 ha chiar ito che non c’è esonero per la pubblica amministrazione Comunicazione obbligatoria per tutte le fatture non elettroniche
pAnche state trasmesse tramite il Sistema di interscambio. L’obbligo di invio delle fatture emesse al di fuori del sistema di interscambio comporta una serie di problemi peculiari per gli enti locali che richiedono puntuali chiarimenti.
Ad esempio, molti enti gestiscono in economia il servizio idrico integrato, emettendo le bollette-fatture ai sensi del Dm 370/2000, che prevede che per l’addebito dei corrispettivi relativi a diversi servizi, tra i quali le somministrazioni di acqua, fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette in luogo delle fatture, la cui registrazione può avvenire cumulativamente sul registro dei corrispettivi.
Il provvedimento delle Entrate del 2 agosto 2013 (paragrafo 4.1) aveva previsto apposito esonero dalla comunicazione polivalente per le fatture oggetto dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 7 del Dpr 605/1973, nel caso specifico le comunicazioni delle utenze di cui all’articolo 6 lettera g-ter del Dpr 605/1973. Esonero che dovrà essere - ci si augura - ribadito per il nuovo adempimento.
Un altro punto da chiarire riguarda la fatturazione delle operazioni esenti, in quanto gli enti locali forniscono servizi esenti come asili nido, gestione di micro comunità per anziani, assistenza domiciliare, in contabilità separata, godendo dell’esonero dalla fatturazione previsto dall’articolo 36 bis del Dpr 633/1972.
La circolare delle Entrate 24/2011, al punto 2.1, stabiliva che tra i soggetti obbligati erano compresi anche coloro che si avvalevano della dispensa prevista dall’articolo 36-bis citato, obbligo ribadito dalla risposta dell’Agenzia dell’ 11 ottobre 2011 al quesito n. 10: «Vanno sempre comunicate le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia stabilita».
La circolare 1/2017 in effetti stabilisce che le informazioni da trasmettere sono relative al-
LE SANZIONI Versamento di due euro per ogni documento non trasmesso correttamente con un massimo di mille euro per ogni trimestre