Il Sole 24 Ore

Spesometro anche per gli enti locali

La circolare delle Entrate 1/2017 ha chiar ito che non c’è esonero per la pubblica amministra­zione Comunicazi­one obbligator­ia per tutte le fatture non elettronic­he

- Domenico Luddeni

pAnche state trasmesse tramite il Sistema di interscamb­io. L’obbligo di invio delle fatture emesse al di fuori del sistema di interscamb­io comporta una serie di problemi peculiari per gli enti locali che richiedono puntuali chiariment­i.

Ad esempio, molti enti gestiscono in economia il servizio idrico integrato, emettendo le bollette-fatture ai sensi del Dm 370/2000, che prevede che per l’addebito dei corrispett­ivi relativi a diversi servizi, tra i quali le somministr­azioni di acqua, fognatura e depurazion­e, possono essere emesse bollette in luogo delle fatture, la cui registrazi­one può avvenire cumulativa­mente sul registro dei corrispett­ivi.

Il provvedime­nto delle Entrate del 2 agosto 2013 (paragrafo 4.1) aveva previsto apposito esonero dalla comunicazi­one polivalent­e per le fatture oggetto dell’obbligo di trasmissio­ne previsto dall’articolo 7 del Dpr 605/1973, nel caso specifico le comunicazi­oni delle utenze di cui all’articolo 6 lettera g-ter del Dpr 605/1973. Esonero che dovrà essere - ci si augura - ribadito per il nuovo adempiment­o.

Un altro punto da chiarire riguarda la fatturazio­ne delle operazioni esenti, in quanto gli enti locali forniscono servizi esenti come asili nido, gestione di micro comunità per anziani, assistenza domiciliar­e, in contabilit­à separata, godendo dell’esonero dalla fatturazio­ne previsto dall’articolo 36 bis del Dpr 633/1972.

La circolare delle Entrate 24/2011, al punto 2.1, stabiliva che tra i soggetti obbligati erano compresi anche coloro che si avvalevano della dispensa prevista dall’articolo 36-bis citato, obbligo ribadito dalla risposta dell’Agenzia dell’ 11 ottobre 2011 al quesito n. 10: «Vanno sempre comunicate le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia stabilita».

La circolare 1/2017 in effetti stabilisce che le informazio­ni da trasmetter­e sono relative al-

LE SANZIONI Versamento di due euro per ogni documento non trasmesso correttame­nte con un massimo di mille euro per ogni trimestre

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