Partecipate, esclusione ampia per le «quotate»
pIn attesa che il decreto correttivo al Testo unico Madia venga licenziato dal Consiglio dei ministri occorre approfondire un tema che riguarda le società pubbliche quotate in borsa, così come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p).
Per tale norma sono società quotate: 1 le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; 1 le società che hanno emesso, al 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; 1 le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
Questa norma conferma nel Testo unico l’estensione del concetto di quotata pubblica anche alle aziende che hanno emesso obbligazioni sui mercati regolamentati. In sostanza, il legislatore amplia la definizione di società quotata, confermando una scelta che è di fatto servita a fare uscire dal perimetro delle regole pub- bliche alcune grandi società statali. Il Testo unico, però, oltre a riconfermare questa scelta di favore per gli emittenti di obbligazioni, determina anche la fine di questo beneficio a chi le ha emesse entro il 2015 e per chi, ai sensi, dell’articolo 26, comma 5 abbia entro il 30 giugno «adottato atti volti alla emissione di strumenti finanziari» e che portino ad effetto il procedimento di quotazione entro 12 mesi dalla approvazione del Dgs 175/2016.
Ancora, la definizione propone un inciso, di più problematica lettura, ovvero quello che si riferisce alle società partecipate da aziende quotate, che vengono anch’esse considerate quotate, «salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche». Questa precisazione rischia di creare confusione e si auspica che tale frase venga elisa dal decreto correttivo.
Ma cerchiamo di comprendere cosa significhi. Se nel caso di una controllata da pubbliche amministrazioni pare pacifico che il controllo comporti l’applicazione delle regole che riguardano le società controllate pub- bliche a tale società, anche se essa è partecipata da una quotata, cosa accade quando la società sia invece controllata da una quotata e partecipata da enti pubblici? La formulazione del testo induce a pensare che per essa valgano le regole previste nel Testo unico ma non in quanto controllata bensì come mera partecipata pubblica, visto che il controllo è detenuto da una azienda quotata e quindi “terza”. Sembra, in altre parole, che non possa essere considerata pubblica, anche se lo è la quotata che ne detiene il controllo.
Questo passaggio limita l’adeguamento a molti aspetti del Testo unico per la società, ma non riesce ad eludere quello, centrale, del dovuto rispetto dell’articolo 4, ovvero della necessaria coerenza dell’oggetto sociale della azienda con le finalità degli enti partecipanti.
In sostanza, se per le società quotate la detenzione da parte dei soci non è problematica (con l’eccezione di quanto precisato all’articolo 26, comma 3, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015»), non altrettanto vale per queste società, anche se sono controllate da società quotate.
Viene da domandarsi, però, quale sia stato l’intento del legislatore nel formulare delle norme che forse potranno ridurre le partecipazioni degli enti locali ma rischiano di ripercuotersi sul valore delle azioni di aziende quotate e quindi sul pubblico risparmio.
La giusta strada della esclusione delle società quotate dalle regole di natura pubblicistica avrebbe potuto in modo ragionevole estendersi anche a questa marginale casistica, con benefici evidenti per tutti gli attori in campo.
LE DEFINIZIONI Fuori dalle procedure riservate alle quotate chi ha emesso obbligazioni dopo il 2015 e chi è controllato da una quotata