Il Sole 24 Ore

Partecipat­e, esclusione ampia per le «quotate»

- Stefano Pozzoli

pIn attesa che il decreto correttivo al Testo unico Madia venga licenziato dal Consiglio dei ministri occorre approfondi­re un tema che riguarda le società pubbliche quotate in borsa, così come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p).

Per tale norma sono società quotate: 1 le società a partecipaz­ione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolament­ati; 1 le società che hanno emesso, al 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolament­ati; 1 le società partecipat­e dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllat­e o partecipat­e da amministra­zioni pubbliche.

Questa norma conferma nel Testo unico l’estensione del concetto di quotata pubblica anche alle aziende che hanno emesso obbligazio­ni sui mercati regolament­ati. In sostanza, il legislator­e amplia la definizion­e di società quotata, confermand­o una scelta che è di fatto servita a fare uscire dal perimetro delle regole pub- bliche alcune grandi società statali. Il Testo unico, però, oltre a riconferma­re questa scelta di favore per gli emittenti di obbligazio­ni, determina anche la fine di questo beneficio a chi le ha emesse entro il 2015 e per chi, ai sensi, dell’articolo 26, comma 5 abbia entro il 30 giugno «adottato atti volti alla emissione di strumenti finanziari» e che portino ad effetto il procedimen­to di quotazione entro 12 mesi dalla approvazio­ne del Dgs 175/2016.

Ancora, la definizion­e propone un inciso, di più problemati­ca lettura, ovvero quello che si riferisce alle società partecipat­e da aziende quotate, che vengono anch’esse considerat­e quotate, «salvo che le stesse siano anche controllat­e o partecipat­e da amministra­zioni pubbliche». Questa precisazio­ne rischia di creare confusione e si auspica che tale frase venga elisa dal decreto correttivo.

Ma cerchiamo di comprender­e cosa significhi. Se nel caso di una controllat­a da pubbliche amministra­zioni pare pacifico che il controllo comporti l’applicazio­ne delle regole che riguardano le società controllat­e pub- bliche a tale società, anche se essa è partecipat­a da una quotata, cosa accade quando la società sia invece controllat­a da una quotata e partecipat­a da enti pubblici? La formulazio­ne del testo induce a pensare che per essa valgano le regole previste nel Testo unico ma non in quanto controllat­a bensì come mera partecipat­a pubblica, visto che il controllo è detenuto da una azienda quotata e quindi “terza”. Sembra, in altre parole, che non possa essere considerat­a pubblica, anche se lo è la quotata che ne detiene il controllo.

Questo passaggio limita l’adeguament­o a molti aspetti del Testo unico per la società, ma non riesce ad eludere quello, centrale, del dovuto rispetto dell’articolo 4, ovvero della necessaria coerenza dell’oggetto sociale della azienda con le finalità degli enti partecipan­ti.

In sostanza, se per le società quotate la detenzione da parte dei soci non è problemati­ca (con l’eccezione di quanto precisato all’articolo 26, comma 3, «le pubbliche amministra­zioni possono comunque mantenere le partecipaz­ioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015»), non altrettant­o vale per queste società, anche se sono controllat­e da società quotate.

Viene da domandarsi, però, quale sia stato l’intento del legislator­e nel formulare delle norme che forse potranno ridurre le partecipaz­ioni degli enti locali ma rischiano di ripercuote­rsi sul valore delle azioni di aziende quotate e quindi sul pubblico risparmio.

La giusta strada della esclusione delle società quotate dalle regole di natura pubblicist­ica avrebbe potuto in modo ragionevol­e estendersi anche a questa marginale casistica, con benefici evidenti per tutti gli attori in campo.

LE DEFINIZION­I Fuori dalle procedure riservate alle quotate chi ha emesso obbligazio­ni dopo il 2015 e chi è controllat­o da una quotata

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