Studi di fattibilità per valutare le fusioni tra Comuni
pLa corsa alle fusioni dei Comuni sta determinando scelte non sempre ponderate. È molto ricorrente, infatti, la formalizzazione degli atti che avviene di impulso da parte degli enti interessati, senza la preventiva elaborazione di studi di fattibilità che ne giustifichino la convenienza sociale.
Questi studi sono imprescindibili perché l’aggregazione funzioni ma anche perché venga evitata in presenza di fattori negativi che pregiudichino la convivenza sociale, formatasi unicamente sull’errato entusiasmo di contare di più semplicemente perché più grandi.
Pertanto, occorre preliminarmente elaborare un serio progetto sul quale chiamare i Consigli comunali, prima, e quindi i cittadini a decidere consapevolmente del l oro futuro.
Sono tanti gli elementi che devono caratterizzarlo, provenienti soprattutto dalla analisi comparata dei dati che caratterizzano i Comuni istanti.
Primi fra tutti quelli riguardanti le performance amministrative realizzate da ciascuno in relazione alle prestazioni e ai servizi resi e alle corrispondenti ricadute tributarie.
Nondimeno, sarà necessario che esso rappresenti al suo interno: 1 una comparazione analitica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati alla fusione, desumibili dai rendiconti, dai bilanci di previsione e dai documenti contabili ad essi relativi, da aggregare univocamente e inequivocabilmente in uno schema di bilancio consolidato verosimilmente rappresentativo del nuovo ente, al lordo dei saldi riguardanti le partecipate esistenti e i consorzi in essere; 1 la determinazione della sopravveniente dotazione organica, solitamente sovradimensionata, piena di doppioni e superiore come costo rispetto ad un Comune di pari dimensioni; 1 il progetto
industriale della città d’insieme, meglio se condiviso da cittadini e portatori di interesse locale, con evidenziata la concreta aspettativa di generare, a fronte di una saggia economia di scala e di una riduzione del peso burocratico, migliori servizi pubblici, alla collettività e alle imprese, sviluppo e occupazione; 1 l’inesistenza di procedure di predissesto, interdittiva del ricorso alla fusione, e di provvedimenti preclusivi della Corte dei conti ex articolo 148 bis del Tuel.
Tutto questo allo scopo di pervenire ad una conclusione amministrativa, dal contenuto univoco, che costituisca, per ciascuno dei Comuni interessati, la ragione della formazione delle volontà a pervenire alla fusione e il presupposto indispensabile per garantire l’utilità pubblica dell’evento.
I DOCUMENTI NECESSARI Servono i consuntivi relativi all’ultimo triennio, i bilanci preventivi, l’accertamento residui e la «fotografia» di eventuali fondi vincolati
La parte dell’analisi che assume un maggiore peso è, certamente, quella destinata a valutare la compatibilità della fusione con le condizioni economico-finanziarie e patrimoniali degli enti, da effettuarsi, prioritariamente, sulla base di: 7 bilanci consuntivi dell’ultimo triennio; 7 bilanci di previsione più attuali; 7 situazione di cassa aggiornata di periodo, con allegata l’ultima dichiarazione del Tesoriere; 7 documentazione relativa all’accertamento annuale dei residui e di quello straordinario (articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011); 7 situazione dettagliata dell’esistenza dei fondi vincolati e di quelli, eventualmente, gestiti in regime consortile.
In buona sostanza, una cautela non di troppo bensì necessaria.