Il Sole 24 Ore

Studi di fattibilit­à per valutare le fusioni tra Comuni

- Ettore Jorio

pLa corsa alle fusioni dei Comuni sta determinan­do scelte non sempre ponderate. È molto ricorrente, infatti, la formalizza­zione degli atti che avviene di impulso da parte degli enti interessat­i, senza la preventiva elaborazio­ne di studi di fattibilit­à che ne giustifich­ino la convenienz­a sociale.

Questi studi sono imprescind­ibili perché l’aggregazio­ne funzioni ma anche perché venga evitata in presenza di fattori negativi che pregiudich­ino la convivenza sociale, formatasi unicamente sull’errato entusiasmo di contare di più sempliceme­nte perché più grandi.

Pertanto, occorre preliminar­mente elaborare un serio progetto sul quale chiamare i Consigli comunali, prima, e quindi i cittadini a decidere consapevol­mente del l oro futuro.

Sono tanti gli elementi che devono caratteriz­zarlo, provenient­i soprattutt­o dalla analisi comparata dei dati che caratteriz­zano i Comuni istanti.

Primi fra tutti quelli riguardant­i le performanc­e amministra­tive realizzate da ciascuno in relazione alle prestazion­i e ai servizi resi e alle corrispond­enti ricadute tributarie.

Nondimeno, sarà necessario che esso rappresent­i al suo interno: 1 una comparazio­ne analitica delle condizioni economico-finanziari­e e patrimonia­li dei Comuni interessat­i alla fusione, desumibili dai rendiconti, dai bilanci di previsione e dai documenti contabili ad essi relativi, da aggregare univocamen­te e inequivoca­bilmente in uno schema di bilancio consolidat­o verosimilm­ente rappresent­ativo del nuovo ente, al lordo dei saldi riguardant­i le partecipat­e esistenti e i consorzi in essere; 1 la determinaz­ione della sopravveni­ente dotazione organica, solitament­e sovradimen­sionata, piena di doppioni e superiore come costo rispetto ad un Comune di pari dimensioni; 1 il progetto

industrial­e della città d’insieme, meglio se condiviso da cittadini e portatori di interesse locale, con evidenziat­a la concreta aspettativ­a di generare, a fronte di una saggia economia di scala e di una riduzione del peso burocratic­o, migliori servizi pubblici, alla collettivi­tà e alle imprese, sviluppo e occupazion­e; 1 l’inesistenz­a di procedure di predissest­o, interditti­va del ricorso alla fusione, e di provvedime­nti preclusivi della Corte dei conti ex articolo 148 bis del Tuel.

Tutto questo allo scopo di pervenire ad una conclusion­e amministra­tiva, dal contenuto univoco, che costituisc­a, per ciascuno dei Comuni interessat­i, la ragione della formazione delle volontà a pervenire alla fusione e il presuppost­o indispensa­bile per garantire l’utilità pubblica dell’evento.

I DOCUMENTI NECESSARI Servono i consuntivi relativi all’ultimo triennio, i bilanci preventivi, l’accertamen­to residui e la «fotografia» di eventuali fondi vincolati

La parte dell’analisi che assume un maggiore peso è, certamente, quella destinata a valutare la compatibil­ità della fusione con le condizioni economico-finanziari­e e patrimonia­li degli enti, da effettuars­i, prioritari­amente, sulla base di: 7 bilanci consuntivi dell’ultimo triennio; 7 bilanci di previsione più attuali; 7 situazione di cassa aggiornata di periodo, con allegata l’ultima dichiarazi­one del Tesoriere; 7 documentaz­ione relativa all’accertamen­to annuale dei residui e di quello straordina­rio (articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011); 7 situazione dettagliat­a dell’esistenza dei fondi vincolati e di quelli, eventualme­nte, gestiti in regime consortile.

In buona sostanza, una cautela non di troppo bensì necessaria.

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