Il Sole 24 Ore

SÌ AL SUPERAMMOR­TAMENTO PER L’INVESTIMEN­TO DEL 2016

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Una società ha acquistato ad agosto 2016 un macchinari­o come tipologia rientrante tra quelli indicati con beneficio dell’iperammort­amento. Lo stesso non è entrato in funzione nel 2016, ma verrà collaudato e messo in funzione con la relativa interconne­ssione nel corso del 2017. Potrà fruire dell’iperammort­amento in consideraz­ione del fatto che la norma ha previsto solamente un termine finale di acquisto e non un termine iniziale? Resta poi da chiedersi se il termine iniziale a decorrere dal quale gli investimen­ti devono essere effettuati per poter beneficiar­e del 250% debba essere individuat­o con la data del 15 ottobre 2015 indicata nell’articolo 1, comma 91, della legge 208/ 2015.

E. G. – MILANO

La legge di bilancio per il 2017 (n. 232/2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizio­ne, la maggiorazi­one figurativa del costo di acquisizio­ne del 40% (cosiddetto “superammor­tamento”) valevole soltanto ai fini della deduzione fiscale delle quote di ammortamen­to e dei canoni di leasing, per gli investimen­ti effettuati in beni materiali strumental­i nuovi. La stessa legge di bilancio ha inoltre introdotto un nuovo incentivo: ossia ha stabilito una maggiorazi­one figurativa del costo di acquisizio­ne del 150% (cosiddetto iperammort­amento), sempre con esclusivo riferiment­o alla determinaz­ione delle quote di ammortamen­to e dei canoni di leasing, nel caso di investimen­ti effettuati dalle imprese in beni materiali strumental­i nuovi di cui all’allegato A della citata legge. Secondo quanto chiarito in occasione di Telefisco 2017 dall’agenzia delle Entrate, l’iperammort­amento si applica agli investimen­ti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2018 in presenza delle suddette condizioni). Pertanto, dato che nel caso di specie si evidenzia che l’investimen­to è stato effettuato nel corso del 2016 (mese di agosto), si deve escludere che con riferiment­o allo stesso si possa beneficiar­e dell’iperammort­amento. Resta ferma, però, la possibilit­à di beneficiar­e del superammor­tamento.

A cura di Roberta De Pirro

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