SÌ AL SUPERAMMORTAMENTO PER L’INVESTIMENTO DEL 2016
Una società ha acquistato ad agosto 2016 un macchinario come tipologia rientrante tra quelli indicati con beneficio dell’iperammortamento. Lo stesso non è entrato in funzione nel 2016, ma verrà collaudato e messo in funzione con la relativa interconnessione nel corso del 2017. Potrà fruire dell’iperammortamento in considerazione del fatto che la norma ha previsto solamente un termine finale di acquisto e non un termine iniziale? Resta poi da chiedersi se il termine iniziale a decorrere dal quale gli investimenti devono essere effettuati per poter beneficiare del 250% debba essere individuato con la data del 15 ottobre 2015 indicata nell’articolo 1, comma 91, della legge 208/ 2015.
E. G. – MILANO
La legge di bilancio per il 2017 (n. 232/2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione, la maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 40% (cosiddetto “superammortamento”) valevole soltanto ai fini della deduzione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi. La stessa legge di bilancio ha inoltre introdotto un nuovo incentivo: ossia ha stabilito una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 150% (cosiddetto iperammortamento), sempre con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, nel caso di investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A della citata legge. Secondo quanto chiarito in occasione di Telefisco 2017 dall’agenzia delle Entrate, l’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2018 in presenza delle suddette condizioni). Pertanto, dato che nel caso di specie si evidenzia che l’investimento è stato effettuato nel corso del 2016 (mese di agosto), si deve escludere che con riferimento allo stesso si possa beneficiare dell’iperammortamento. Resta ferma, però, la possibilità di beneficiare del superammortamento.
A cura di Roberta De Pirro