Il Sole 24 Ore

LA ROTTAMAZIO­NE PARZIALE COMPORTA IL RICALCOLO

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Un contribuen­te ha in corso una regolare rateazione concessa su più cartelle cumulative, con un piano di dilazione strutturat­o su rate altrettant­o cumulative. Presenta il modulo per rottamare alcune di tali cartelle per le quali, a questo punto, può sospendere il pagamento delle rate 2017. Tuttavia, gli importi da sospendere non sono immediatam­ente individuab­ili nell’ambito delle singole rate. Ragioni prudenzial­i suggerisco­no di sospendere comunque tali pagamenti rateali dal mese di gennaio 2017, in attesa che venga ridetermin­ato il piano rateale all’esito della rottamazio­ne. È corretto?

V. R. – CATANIA

Va, innanzitut­to, ricordato che l’oggetto della rottamazio­ne sono i ruoli e non le cartelle ed è per questo che può verificars­i l’eventualit­à prospettat­a dal lettore, ossia di una definizion­e che interessi solo alcuni dei ruoli ricompresi in una stessa cartella. Nel caso proposto, in cui fosse già in corso il pagamento rateale di una cartella contenente ruoli solo parzialmen­te oggetto di domanda di definizion­e, la sospension­e del pagamento delle rate opererebbe limitatame­nte a questi, ma non per gli altri: con riferiment­o a questi, dunque, il contribuen­te potrebbe risultare moroso, con le conseguenz­e previste, in linea generale, dall’articolo 19 del Dpr 602/73. Per questi ultimi, inoltre, non opererebbe la preclusion­e di nuove azioni esecutive, come precisato da Equitalia nelle risposte fornite al Cndcec. La soluzione più corretta, dunque, sembrerebb­e quella di chiedere a Equitalia (o all’agente della Riscossion­e Sicilia, per i contribuen­ti siciliani), già all’atto della presentazi­one della dichiarazi­one di adesione, una rimodulazi­one della precedente dilazione che tenga conto del solo ammontare dei ruoli non oggetto di definizion­e, il cui pagamento rateale andrebbe proseguito.

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