LA ROTTAMAZIONE PARZIALE COMPORTA IL RICALCOLO
Un contribuente ha in corso una regolare rateazione concessa su più cartelle cumulative, con un piano di dilazione strutturato su rate altrettanto cumulative. Presenta il modulo per rottamare alcune di tali cartelle per le quali, a questo punto, può sospendere il pagamento delle rate 2017. Tuttavia, gli importi da sospendere non sono immediatamente individuabili nell’ambito delle singole rate. Ragioni prudenziali suggeriscono di sospendere comunque tali pagamenti rateali dal mese di gennaio 2017, in attesa che venga rideterminato il piano rateale all’esito della rottamazione. È corretto?
V. R. – CATANIA
Va, innanzitutto, ricordato che l’oggetto della rottamazione sono i ruoli e non le cartelle ed è per questo che può verificarsi l’eventualità prospettata dal lettore, ossia di una definizione che interessi solo alcuni dei ruoli ricompresi in una stessa cartella. Nel caso proposto, in cui fosse già in corso il pagamento rateale di una cartella contenente ruoli solo parzialmente oggetto di domanda di definizione, la sospensione del pagamento delle rate opererebbe limitatamente a questi, ma non per gli altri: con riferimento a questi, dunque, il contribuente potrebbe risultare moroso, con le conseguenze previste, in linea generale, dall’articolo 19 del Dpr 602/73. Per questi ultimi, inoltre, non opererebbe la preclusione di nuove azioni esecutive, come precisato da Equitalia nelle risposte fornite al Cndcec. La soluzione più corretta, dunque, sembrerebbe quella di chiedere a Equitalia (o all’agente della Riscossione Sicilia, per i contribuenti siciliani), già all’atto della presentazione della dichiarazione di adesione, una rimodulazione della precedente dilazione che tenga conto del solo ammontare dei ruoli non oggetto di definizione, il cui pagamento rateale andrebbe proseguito.