Il Sole 24 Ore

CONTA IL CARICO ISCRITTO NON IL GIUDIZIO PENDENTE

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A seguito di decisione contraria della Ctp (commission­e tributaria provincial­e), l’agenzia ha iscritto a ruolo i 2/3 di maggiore imposta, sanzioni e interessi, in un regolare pagamento rateizzato (ultima rata pagata gennaio 2017). Il giudizio presso la Ctr (commission­e tributaria regionale) è tuttora pendente. È stata avanzata richiesta di conciliazi­one giudiziale in corso di discussion­e. Qualora per effetto dell’accordo (che ovviamente porterebbe all’abbandono del contenzios­o) l’ufficio non dovesse né iscrivere alcuna ulteriore somma né procedere ad alcuno sgravio oltre a quanto già a ruolo, è possibile fruire della rottamazio­ne?

L. F. – ALESSANDRI­A

L’adesione alla rottamazio­ne prescinde dall’esito della conciliazi­one giudiziale in corso. L’istituto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016, infatti, riguarda esclusivam­ente il carico iscritto a ruolo alla data del 31 dicembre 2016 e, dunque, non tiene conto dello stato, né dell’esito del giudizio in corso ( cui, peraltro, occorre rinunciare). Pertanto, nel caso prospettat­o dal lettore, il contribuen­te potrà aderire alla definizion­e agevolata limitatame­nte al ruolo contenente i 2/ 3 dell’accertamen­to impugnato, risparmian­do le relative sanzioni e interessi di mora: l’esito della conciliazi­one in corso, dunque, risulterà ininfluent­e, non solo in relazione all’ammontare concordato con il fisco, ma anche perché una eventuale differenza positiva, rispetto al carico già esistente, verrebbe iscritta a ruolo successiva­mente al 31 dicembre 2016 e, dunque, non più rottamabil­e.

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