CONTA IL CARICO ISCRITTO NON IL GIUDIZIO PENDENTE
A seguito di decisione contraria della Ctp (commissione tributaria provinciale), l’agenzia ha iscritto a ruolo i 2/3 di maggiore imposta, sanzioni e interessi, in un regolare pagamento rateizzato (ultima rata pagata gennaio 2017). Il giudizio presso la Ctr (commissione tributaria regionale) è tuttora pendente. È stata avanzata richiesta di conciliazione giudiziale in corso di discussione. Qualora per effetto dell’accordo (che ovviamente porterebbe all’abbandono del contenzioso) l’ufficio non dovesse né iscrivere alcuna ulteriore somma né procedere ad alcuno sgravio oltre a quanto già a ruolo, è possibile fruire della rottamazione?
L. F. – ALESSANDRIA
L’adesione alla rottamazione prescinde dall’esito della conciliazione giudiziale in corso. L’istituto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016, infatti, riguarda esclusivamente il carico iscritto a ruolo alla data del 31 dicembre 2016 e, dunque, non tiene conto dello stato, né dell’esito del giudizio in corso ( cui, peraltro, occorre rinunciare). Pertanto, nel caso prospettato dal lettore, il contribuente potrà aderire alla definizione agevolata limitatamente al ruolo contenente i 2/ 3 dell’accertamento impugnato, risparmiando le relative sanzioni e interessi di mora: l’esito della conciliazione in corso, dunque, risulterà ininfluente, non solo in relazione all’ammontare concordato con il fisco, ma anche perché una eventuale differenza positiva, rispetto al carico già esistente, verrebbe iscritta a ruolo successivamente al 31 dicembre 2016 e, dunque, non più rottamabile.