PER LE LITI PENDENTI C’È SOLO L’ITER ORDINARIO
Con sentenza depositata in segreteria il 3 novembre 2016, la Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato un avviso di accertamento. Ad oggi risulta iscritto solo 1/ 3 dell’accertato. Può il contribuente definire l’intero accertamento anche non è stata fatta l’iscrizione a ruolo a seguito della sentenza pronunciata prima del 31 dicembre 2016?
P. S. – REGGIO CALABRIA rà non imponibile se sussistono i requisiti di cui all’articolo 41 del Dl 331/1993. Diverso è il caso di contratto di consignment stock all’importazione (senza utilizzo del deposito Iva), che un operatore italiano stipula con una società extra–Ue per l’importazione di determinati beni. Pur essendo al momento dell’importazione soltanto il detentore, e non il proprietario dei beni, questo soggetto dovrà versare l’Iva in Dogana all’atto di ingresso della merce, ma potrà anche detrarre l’imposta immediatamente dopo aver annotato la bolletta doganale nel registro degli acquisti, ex articolo 25 del Dpr 633/1972. Quando preleva i beni dal conto deposito, inoltre, il cessionario deve emettere un’autofattura indicando il corrispettivo pagato, l’Iva relativa, gli estremi della bolletta doganale di importazione e quelli di registrazione nel registro degli acquisti; deve annotare l’autofattura nel registro delle vendite e in quello degli acquisti, in modo da documentare l’acquisto ai soli fini Ires. Solo al verificarsi del prelievo viene a costituirsi il plafond di cui all’articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972, in quanto l’operazione si considera effettuata non all’atto dell’invio nel territorio dello Stato, bensì nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà per l’acquirente, vale a dire all’atto del prelievo dei beni dal deposito a opera di quest’ultimo.