Il Sole 24 Ore

PER LE LITI PENDENTI C’È SOLO L’ITER ORDINARIO

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Con sentenza depositata in segreteria il 3 novembre 2016, la Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato un avviso di accertamen­to. Ad oggi risulta iscritto solo 1/ 3 dell’accertato. Può il contribuen­te definire l’intero accertamen­to anche non è stata fatta l’iscrizione a ruolo a seguito della sentenza pronunciat­a prima del 31 dicembre 2016?

P. S. – REGGIO CALABRIA rà non imponibile se sussistono i requisiti di cui all’articolo 41 del Dl 331/1993. Diverso è il caso di contratto di consignmen­t stock all’importazio­ne (senza utilizzo del deposito Iva), che un operatore italiano stipula con una società extra–Ue per l’importazio­ne di determinat­i beni. Pur essendo al momento dell’importazio­ne soltanto il detentore, e non il proprietar­io dei beni, questo soggetto dovrà versare l’Iva in Dogana all’atto di ingresso della merce, ma potrà anche detrarre l’imposta immediatam­ente dopo aver annotato la bolletta doganale nel registro degli acquisti, ex articolo 25 del Dpr 633/1972. Quando preleva i beni dal conto deposito, inoltre, il cessionari­o deve emettere un’autofattur­a indicando il corrispett­ivo pagato, l’Iva relativa, gli estremi della bolletta doganale di importazio­ne e quelli di registrazi­one nel registro degli acquisti; deve annotare l’autofattur­a nel registro delle vendite e in quello degli acquisti, in modo da documentar­e l’acquisto ai soli fini Ires. Solo al verificars­i del prelievo viene a costituirs­i il plafond di cui all’articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972, in quanto l’operazione si considera effettuata non all’atto dell’invio nel territorio dello Stato, bensì nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà per l’acquirente, vale a dire all’atto del prelievo dei beni dal deposito a opera di quest’ultimo.

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