MODELLO INTRA–2, RESTA LA PARTE STATISTICA
L’Intrastat acquisti è totalmente abrogato o si è trasformato in una dichiarazione statistica?
D.D. – BRESCIA
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b, del Dl 193/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 225/2016, dal 1° gennaio 2017 non occorre più presentare gli Intrastat per gli acquisti di beni e di servizi. Tale abrogazione trova la sua ratio nel fatto che i dati oggetto della predetta comunicazione sono già oggetto di comunicazione, con decorrenza dalla medesima data, nelle comunicazioni dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, alle bollette doganali e alle note di variazione che devono essere effettuate, con cadenza trimestrale, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Intervenendo in materia, l’agenzia delle Dogane, nella nota 244 diffusa il 10 gennaio 2017, ha precisato che, al fine di garantire un uniforme e corretto adempimento da parte degli operatori economici, persiste l’obbligo della comunicazione degli elenchi riepilogativi relativi alle suddette operazioni, riferite all’ultimo trimestre o all’ultimo mese del 2016. Di conseguenza, i soggetti obbligati erano tenuti a trasmettere telematicamente entro il 25 gennaio 2017 gli elenchi riepilogativi (modelli Intra–2) di cui all’articolo 50, comma 6. del Dl 331/1993, riferiti alle operazioni citate. In altri termini, tale obbligo comunicativo non sussiste con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la nota citata non chiarisce se debbano continuare a essere inviati ai fini statistici, dato che il Dl 193/2016 ha abrogato solo il comma 6 dell’articolo 50 del Dl 331/1993, e non anche il successivo comma 6–ter, in attuazione del quale il Dm 22 febbraio 2010, recependo sia la direttiva 2006/112/Ce che il regolamento 2004/638/Ce, ha dettato le regole puntuali circa la disciplina degli elenchi riepilogativi, ai fini sia fiscali che statistici. In assenza, a oggi, di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, sembrerebbe che l’indicazione dei dati statistici negli Intrastat resti obbligatoria per i soggetti passivi che realizzano scambi comunitari di valore superiore a 20 milioni di euro. Pertanto, è ragionevole ipotizzare la permanenza del modello Intra–2 o, quanto meno, la mancata abolizione i ntegrale dello stesso nella parte statistica.
A cura di Roberta De Pirro