Il Sole 24 Ore

MODELLO INTRA–2, RESTA LA PARTE STATISTICA

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L’Intrastat acquisti è totalmente abrogato o si è trasformat­o in una dichiarazi­one statistica?

D.D. – BRESCIA

Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b, del Dl 193/2016, convertito con modificazi­oni, dalla legge 225/2016, dal 1° gennaio 2017 non occorre più presentare gli Intrastat per gli acquisti di beni e di servizi. Tale abrogazion­e trova la sua ratio nel fatto che i dati oggetto della predetta comunicazi­one sono già oggetto di comunicazi­one, con decorrenza dalla medesima data, nelle comunicazi­oni dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, alle bollette doganali e alle note di variazione che devono essere effettuate, con cadenza trimestral­e, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferiment­o. Intervenen­do in materia, l’agenzia delle Dogane, nella nota 244 diffusa il 10 gennaio 2017, ha precisato che, al fine di garantire un uniforme e corretto adempiment­o da parte degli operatori economici, persiste l’obbligo della comunicazi­one degli elenchi riepilogat­ivi relativi alle suddette operazioni, riferite all’ultimo trimestre o all’ultimo mese del 2016. Di conseguenz­a, i soggetti obbligati erano tenuti a trasmetter­e telematica­mente entro il 25 gennaio 2017 gli elenchi riepilogat­ivi (modelli Intra–2) di cui all’articolo 50, comma 6. del Dl 331/1993, riferiti alle operazioni citate. In altri termini, tale obbligo comunicati­vo non sussiste con riferiment­o agli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la nota citata non chiarisce se debbano continuare a essere inviati ai fini statistici, dato che il Dl 193/2016 ha abrogato solo il comma 6 dell’articolo 50 del Dl 331/1993, e non anche il successivo comma 6–ter, in attuazione del quale il Dm 22 febbraio 2010, recependo sia la direttiva 2006/112/Ce che il regolament­o 2004/638/Ce, ha dettato le regole puntuali circa la disciplina degli elenchi riepilogat­ivi, ai fini sia fiscali che statistici. In assenza, a oggi, di chiariment­i da parte dell’agenzia delle Entrate, sembrerebb­e che l’indicazion­e dei dati statistici negli Intrastat resti obbligator­ia per i soggetti passivi che realizzano scambi comunitari di valore superiore a 20 milioni di euro. Pertanto, è ragionevol­e ipotizzare la permanenza del modello Intra–2 o, quanto meno, la mancata abolizione i ntegrale dello stesso nella parte statistica.

A cura di Roberta De Pirro

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