«CONSIGNMENT STOCK» CON PLAFOND AL PRELIEVO
Una società intende adottare la procedura del “consignment stock” all’importazione, utilizzando sia un deposito fiscale per le successive vendite ai propri clienti Ue, sia un deposito non fiscale, all’interno della propria azienda, prelevando i beni da immettere nel ciclo di produzione. Alla luce del Dl 193 del 2016, quali sono gli adempimenti prescritti? È possibile, nel secondo caso, utilizzare il plafond disponibile in Dogana?
R. F. – PAVIA
Nel primo caso descritto dal quesito, di consignment con introduzione nel deposito Iva, l’immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti nel deposito non costituisce una importazione in sospensione d’imposta, ma una importazione senza pagamento dell’Iva. L’introduzione fisica dei beni nel deposito dev’essere sempre comprovata con la presentazione in Dogana di un documento sottoscritto dal depositario, dal quale risulti la presa in carico dei beni. La mancata esibizione di questo documento comporta la riscossione, da parte della Dogana, dell’Iva dovuta. All’atto dell’estrazione, il bene viene assoggettato al trattamento fiscale della relativa operazione di uscita: cessione interna, comunitaria o all’esportazione. Nel caso specifico di cessione intra–Ue, quindi, l’operazione sa-
La rottamazione riguarda solo i carichi iscritti a ruolo e non le liti pendenti. Ne consegue che quanto non è iscritto a ruolo non può beneficiare di alcuna agevolazione e pertanto seguirà le ordinarie regole del processo tributario.
A cura di Laura Ambrosi