Il Sole 24 Ore

«CONSIGNMEN­T STOCK» CON PLAFOND AL PRELIEVO

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Una società intende adottare la procedura del “consignmen­t stock” all’importazio­ne, utilizzand­o sia un deposito fiscale per le successive vendite ai propri clienti Ue, sia un deposito non fiscale, all’interno della propria azienda, prelevando i beni da immettere nel ciclo di produzione. Alla luce del Dl 193 del 2016, quali sono gli adempiment­i prescritti? È possibile, nel secondo caso, utilizzare il plafond disponibil­e in Dogana?

R. F. – PAVIA

Nel primo caso descritto dal quesito, di consignmen­t con introduzio­ne nel deposito Iva, l’immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti nel deposito non costituisc­e una importazio­ne in sospension­e d’imposta, ma una importazio­ne senza pagamento dell’Iva. L’introduzio­ne fisica dei beni nel deposito dev’essere sempre comprovata con la presentazi­one in Dogana di un documento sottoscrit­to dal depositari­o, dal quale risulti la presa in carico dei beni. La mancata esibizione di questo documento comporta la riscossion­e, da parte della Dogana, dell’Iva dovuta. All’atto dell’estrazione, il bene viene assoggetta­to al trattament­o fiscale della relativa operazione di uscita: cessione interna, comunitari­a o all’esportazio­ne. Nel caso specifico di cessione intra–Ue, quindi, l’operazione sa-

La rottamazio­ne riguarda solo i carichi iscritti a ruolo e non le liti pendenti. Ne consegue che quanto non è iscritto a ruolo non può beneficiar­e di alcuna agevolazio­ne e pertanto seguirà le ordinarie regole del processo tributario.

A cura di Laura Ambrosi

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