Il Sole 24 Ore

PROCEDIMEN­TO AL RINUNCIA E PARZIALE ROTTAMAZIO­NE

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PAVIA – G. P.

ruolo? a iscrizione successiva con 10%) ( differenza la versata va quindi, e, 40% del riduzione la imposte delle pagamento del fini ai cristalizz­ata rimane e contendere del materia cessata la verifica si favorevole, parzialmen­te sentenza di specifico, caso questo In appello. di udienza di attesa in ed 40%) del fiscale pretesa della riduzione ( favorevole parzialmen­te grado primo di sentenza con definito già richieste) imposte delle 2 1/ di iscrizione con ( settore

di studi per accertamen­to un ad riferiti ruoli riporta che cartella una rottamare di decide contribuen­te Un

Lparziale di caso in terzi), due i oltre non comunque e ( Ctp dalla resa sentenza dalla risultante montare l’amper interessi) relativi con ( pagato essere debba giudizio di oggetto tributo il che prevede 1992 546/ Dlgs 68, l’articolo che Posto riscossion­e. la delall’agente affidate somme le esclusivam­ente interessa carichi dei agevolata definizion­e a

contenzios­o. il prosegue rottamazio­ne dalla interessat­o non l’importo per giudizio”; al nunciare ria impegnarsi “dovrà contribuen­te il quale alla dere acceper mora), di interessi ed sanzioni di titolo a to dovuquanto a relativame­nte ( rottamazio­ne” “della l’impatto calcolato andrà cifra quella su scossione: ridella all’agente 60 affidato caso questo in avrà cio l’uffi100, a pari era l’accertamen­to se che plificando, esemsignif­ica, Ciò 1997). 472/ Dlgs 19 articolo da me cosanzioni alle oltre ( giudizio di grado primo del to all’esiriscoss­ione della all’agente affidate somme le essere risulteran­no queste ricorso, del accoglimen­to

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