Costi straordinari in nota integrativa
Non vanno indicati gli effetti delle operazioni di leasing
Necessario fornire spiegazioni anche sulla scelta del periodo di ammortamento dell’avviamento
Nota integrativa semplificata ma non troppo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Con il decreto legislativo 139/2015, infatti, si riducono alcuni obblighi informativi (ad esempio leasing) e se ne sommano altri nuovi in aggiunta a quelli previsti in precedenza (ad esempio ricavi e costi straordinari).
Ma andiamo con ordine nel dettaglio delle modifiche apportate dal Dlgs 139/2015 all’informativa da indicare in nota integrativa a partire dai bilanci abbreviati 2016.
Modifiche e riduzioni
Innanzitutto, a differenza della precedente formulazione che individuava in negativo le informazioni che si potevano omettere nella nota integrativa, il nuovo testo normativo enuncia in positivo le informazioni che devono essere fornite.
Dal confronto dei due testi normativi si rileva l’intento di mantenere in nota le sole informazioni ritenute utili per i lettori dei bilanci delle piccole società, infatti, le informazioni sono numericamente inferiori rispetto al passato.
Operativamente, per esempio, è significativo il venir meno dell’obbligo di evidenziare in nota gli effetti che la rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario avrebbe prodotto sul bilancio.
È, inoltre, lunga la lista degli accadimenti con riferimento ai quali non si dovrà più dire nulla: riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, variazioni del patrimonio netto, fondi e Tfr, partecipazioni in imprese controllate e collegate, variazioni nei cambi valutari, crediti e debiti relativi ad operazioni pronti contro termine, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi, corrispettivi del revisore legale, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi, finanziamenti effettuati dai soci, patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare.
Richieste aggiuntive
Chi è alle prese con la composizione della nota integrativa “abbreviata” deve fare attenzione perché per la prima volta fanno ingresso nel documento i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e gli elementi di ricavo e costo eccezionali.
Questi ultimi, devono essere indicati nella nota integrativa anche a causa, rispettivamente, dell’abrogazione dei conti d’ordine e della parte straordinaria del conto economico.
Infine, altre informazioni in più rispetto al passato devono essere date con riguardo ai movimenti delle immobilizzazioni, al numero medio dei dipendenti, ai rapporti economici con amministratori e sindaci, agli strumenti finanziari derivati, ai dati dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.
Informazioni ulteriori
Anche i soggetti che redigono il bilancio abbreviato devono attrezzarsi per illustrare in nota i criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. È il caso, ad esempio, di una società che abbia scelto - in forza del principio di rilevanza - di applicare la metà dell’aliquota ordinaria per ammortizzare i cespiti acquistati durante l’anno, avendo valutato come irrilevanti le differenze rispetto all’applicazione del pro rata temporis.
La nuova norma, inoltre, ribadisce la necessità di fornire spiegazioni sulla scelta del periodo di ammortamento dell’avviamento e sulle ragioni delle differenze iscritte nell’attivo con riferimento alle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto.
Infine, vale la regola in base alla quale vanno indicate comunque le informazioni che, seppur non obbligatorie in base all’articolo 2435-bis, siano considerate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.