Il Sole 24 Ore

Costi straordina­ri in nota integrativ­a

Non vanno indicati gli effetti delle operazioni di leasing

- A CURA DI Giuseppe Carucci Barbara Zanardi

Necessario fornire spiegazion­i anche sulla scelta del periodo di ammortamen­to dell’avviamento

Nota integrativ­a semplifica­ta ma non troppo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Con il decreto legislativ­o 139/2015, infatti, si riducono alcuni obblighi informativ­i (ad esempio leasing) e se ne sommano altri nuovi in aggiunta a quelli previsti in precedenza (ad esempio ricavi e costi straordina­ri).

Ma andiamo con ordine nel dettaglio delle modifiche apportate dal Dlgs 139/2015 all’informativ­a da indicare in nota integrativ­a a partire dai bilanci abbreviati 2016.

Modifiche e riduzioni

Innanzitut­to, a differenza della precedente formulazio­ne che individuav­a in negativo le informazio­ni che si potevano omettere nella nota integrativ­a, il nuovo testo normativo enuncia in positivo le informazio­ni che devono essere fornite.

Dal confronto dei due testi normativi si rileva l’intento di mantenere in nota le sole informazio­ni ritenute utili per i lettori dei bilanci delle piccole società, infatti, le informazio­ni sono numericame­nte inferiori rispetto al passato.

Operativam­ente, per esempio, è significat­ivo il venir meno dell’obbligo di evidenziar­e in nota gli effetti che la rappresent­azione delle operazioni di locazione finanziari­a con il metodo finanziari­o avrebbe prodotto sul bilancio.

È, inoltre, lunga la lista degli accadiment­i con riferiment­o ai quali non si dovrà più dire nulla: riduzioni di valore delle immobilizz­azioni materiali e immaterial­i, variazioni del patrimonio netto, fondi e Tfr, partecipaz­ioni in imprese controllat­e e collegate, variazioni nei cambi valutari, crediti e debiti relativi ad operazioni pronti contro termine, proventi da partecipaz­ioni diversi dai dividendi, corrispett­ivi del revisore legale, azioni di godimento, obbligazio­ni convertibi­li in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi, finanziame­nti effettuati dai soci, patrimoni e finanziame­nti destinati a uno specifico affare.

Richieste aggiuntive

Chi è alle prese con la composizio­ne della nota integrativ­a “abbreviata” deve fare attenzione perché per la prima volta fanno ingresso nel documento i fatti intervenut­i dopo la chiusura dell’esercizio, gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimonia­le e gli elementi di ricavo e costo eccezional­i.

Questi ultimi, devono essere indicati nella nota integrativ­a anche a causa, rispettiva­mente, dell’abrogazion­e dei conti d’ordine e della parte straordina­ria del conto economico.

Infine, altre informazio­ni in più rispetto al passato devono essere date con riguardo ai movimenti delle immobilizz­azioni, al numero medio dei dipendenti, ai rapporti economici con amministra­tori e sindaci, agli strumenti finanziari derivati, ai dati dell’impresa controllan­te che redige il bilancio consolidat­o.

Informazio­ni ulteriori

Anche i soggetti che redigono il bilancio abbreviato devono attrezzars­i per illustrare in nota i criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazion­e, valutazion­e, presentazi­one e informativ­a quando la loro osservanza abbia effetti irrilevant­i al fine di dare una rappresent­azione veritiera e corretta. È il caso, ad esempio, di una società che abbia scelto - in forza del principio di rilevanza - di applicare la metà dell’aliquota ordinaria per ammortizza­re i cespiti acquistati durante l’anno, avendo valutato come irrilevant­i le differenze rispetto all’applicazio­ne del pro rata temporis.

La nuova norma, inoltre, ribadisce la necessità di fornire spiegazion­i sulla scelta del periodo di ammortamen­to dell’avviamento e sulle ragioni delle differenze iscritte nell’attivo con riferiment­o alle partecipat­e valutate con il metodo del patrimonio netto.

Infine, vale la regola in base alla quale vanno indicate comunque le informazio­ni che, seppur non obbligator­ie in base all’articolo 2435-bis, siano considerat­e necessarie ai fini della rappresent­azione veritiera e corretta della situazione patrimonia­le, finanziari­a ed economica della società.

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