Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo: fuori i marchi

I chiar imenti nella r isoluzione 19 pubblicata dall’agenzia delle Entrate

- Alessandro Sacrestano

pVia libera dalle Entrate all’acquisizio­ne agevolata, i n base all’articolo 3 del Dl 145/13 ( bo n u s r i c e r c a e s v i l u p p o) , di brevetti, sebbene rilevati da un fallimento. Semaforo rosso, invece, per marchi e disegni. A chiarirlo è la risoluzion­e 19/E/17 pubblicata ieri con cui l’amministra­zione finanziari­a si è pronunciat­a sui criteri di ammissibil­ità dei predetti costi.

Come si ricorderà, il bonus è stato modificato dalla legge di Bilancio per il 2017. Allo stato, infatti, la misura riconosce a tutte le imprese, indipenden­temente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché residenti nel territorio dello Stato, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il criterio di calcolo presuppone un “approccio incrementa­le”, ossia sono agevolabil­i le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La norma prevede il riconoscim­ento dell’incentivo per tutte le attività che comportino la realizzazi­one di ricerca fondamenta­le, ricerca industrial­e e sviluppo sperimenta­le. In tale ambito, sono considerat­i costi eleggibili: il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; le quote di ammortamen­to delle spese di acquisizio­ne o utilizzazi­one di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva; le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese, comprese le startup innovative e le imprese localizzat­e in altri Stati membri Ue, negli Stati aderenti all’accordo dello Spazio economico europeo o in Stati che consentono lo scambio di informazio­ni; le competenze tecniche e privative industrial­i relative a un’invenzione industrial­e o biotecnolo­gica, a una topografia di prodotto, a semicondut­tori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’agenzia delle Entrate, quindi, risponde ad un interpello proprio sulla natura delle spese agevolabil­i. Nel dettaglio, l’impresa istante – operante proprio nel campo R&S – ha chiesto di sapere se potessero rientrare fra i beni agevolati anche i marchi, brevetti e disegni che la stessa aveva acquisito direttamen­te da un fallimento. Il dubbio espresso dall’impresa acquirente riguardava proprio lo status del soggetto cedente, sottoposto ad una procedura concorsual­e. Oltretutto, la rilevazion­e dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativa­mente. Infine, era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industrial­i sostenute dall’impresa fallita.

Le Entrate si sono pronun- ciate dopo aver acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico. Quest’ultimo ha sottolinea­to che l’ammissibil­ità dei costi al regime di aiuto presuppone tanto la stretta inerenza all’attività di ricerca, quanto il necessario sostenimen­to durante lo svolgiment­o della ricerca medesima. Fatta questa premessa, la risoluzion­e chiarisce che, a mente di quanto indicato nella circolare n. 5/E/16, segnatamen­te ai titoli di spesa sostenuti dal richiedent­e, sono agevolabil­i le sole competenze tecniche e privative industrial­i relative a un’invenzione industrial­e o biotecnolo­gica.

Ne deriva, quindi, che mentre sono pacificame­nte agevolabil­i i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, non può dirsi altrettant­o per i marchi e i disegni. Quanto alla natura del cedente, lo stesso Mise ha evidenziat­o come la norma abbia riguardo esclusivam­ente all’obbligo di acquisizio­ne da un terzo, a nulla rilevando che questi sia un soggetto fallito.

Sulla questione relativa all’indicazion­e “indistinta” i n fattura dei beni acquisiti il Fisco suggerisce di adottare un criterio che evidenzi l’incidenza percentual­e del valore normale del singolo bene acquisito rispetto al valore normale complessiv­o del lotto di beni acquistato. Nessuna inclusione, infine, nel calcolo della media storica dell’impresa acquirente di tutte le privative conseguite dalla cedente fallita, in quanto nel caso di specie non si realizza alcuna una continuità operativa fra le due realtà imprendito­riali.

Agevolabil­i i brevetti acquisiti dalle imprese in fallimento

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