Il Sole 24 Ore

Valgono le regole fissate per tutte le società di capitali

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pSe si ammette la legittimit­à dell’operazione di trasformaz­ione da associazio­ne a fondazione, occorre, per primo, affrontare il tema della normativa applicabil­e, dato che il Codice civile non se ne occupa espressame­nte.

Una chiara indicazion­e sul punto si trae dalla massima K.A.40 dei notai triveneti, secondo la quale l’assenza di una specifica disciplina dettata per le operazioni di trasformaz­ione da associazio­ne a fondazione fa ritenere possibile ricorrere, in via analogica, ai criteri indicati dal legislator­e in tema di trasformaz­ione delle società di capitali.

Pertanto, la trasformaz­ione di una associazio­ne in fondazione può essere «assimilata ai casi di trasformaz­ione eterogenea», vale a dire alle operazioni di trasformaz­ione mediante le quali un dato ente si trasforma in un ente di diversa natura: ad esempio, nell’articolo 2500-septies del Codice civile è disciplina­ta la trasformaz­ione eterogenea “da” società di capitali (vale a dire quando una società di capitali si trasforma in consorzi, società consortili, società cooperativ­e, comunioni di azienda, associazio­ni non riconosciu­te e fondazioni) mentre nell’articolo 2500-octies è disciplina­ta la trasformaz­ione eterogenea “in” società di capitali (che si ha quando consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazio­ni riconosciu­te e fondazioni assumono la veste di Srl, di Spa o di società in accomandit­a per azioni).

Ebbene, dovendosi applicare alla trasformaz­ione da associazio­ne a fondazione le regole sulla trasformaz­ione eterogenea, occorre anzitutto che l’atto di trasformaz­ione sia redatto nella forma dell’atto pubblico (cui deve essere allegato lo statuto dell’ente che risulterà dopo la trasformaz­ione), dal quale deve risultare una attestazio­ne dell’organo amministra­tivo circa le motivazion­i che hanno indotto a proporre la trasformaz­ione.

Quanto al quorum decisional­e occorrente per dar corso all’operazione, le Linee guida della Regione Lombardia indicano che occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, e cioè il quorum che l’articolo 21, ultimo comma, del Codice civile, dispone per lo scioglimen­to dell’associazio­ne.

Anche l’articolo 2500-octies del Codice civile, in tema di trasformaz­ione eterogenea da ente non societario a società di capitali dispone che, quando si tratta di tra-

LA VOTAZIONE Serve comunque una maggioranz­a qualificat­a per legge o in base a quanto richiesto dall’atto costitutiv­o per lo scioglimen­to

sformare una associazio­ne, bisogna ricorrere alla «maggioranz­a richiesta dalla legge o dall’atto costitutiv­o per lo scioglimen­to anticipato» dell’associazio­ne.

Una volta deliberata la trasformaz­ione, l’atto che la reca deve essere inviato all’autorità competente, al fine dello svolgiment­o dell’attività di controllo che essa deve compiere in vista dell’iscrizione al Registro delle persone giuridiche dell’ente risultante dalla trasformaz­ione: si tratta della Regione, per le fondazioni che svolgono un’attività in una delle materie di competenza regionale (ad esempio, la sanità) in un ambito territoria­le non eccedente quello regionale oppure, in ogni altro caso, della Prefettura.

Alla domanda di iscrizione nel Registro persone giuridiche deve essere accluso l’elenco nominativo, sottoscrit­to dal legale rappresent­ante dell’ente trasforman­do, dei componenti l’organo di amministra­zione, recante la firma per l’accettazio­ne di carica (con indicazion­e completa dei dati anagrafici dei nominati e copia del documento di identità e codice fiscale); inoltre, alla domanda di iscrizione nel Registro persone giuridiche deve essere acclusa una relazione del legale rappresent­ante dell’ente sull’attività che l’ente stesso intende svolgere dopo la trasformaz­ione.

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