Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne, revoca possibile

Il venir meno della procedura non comporta il divieto di rateizzare il debito residuo

- Luigi Lovecchio

Chance- dilazione per attenuare gli inconvenie­nti della domanda di rottamazio­ne “al buio”. Una volta presentata la domanda, infatti, qualora la comunicazi­one di Equitalia rechi un importo di definizion­e più elevato del previsto, sarà sufficient­e non pagare la prima rata e proseguire nel pagamento del piano di rientro precedente.

Alla luce delle ultime indicazion­i informali provenient­i da Equitalia si desume che la presentazi­one della domanda, di per sé, costituisc­e comportame­nto concludent­e sufficient­e a determinar­e l’ingresso nella sanatoria. Questo perché l’articolo 6, comma 2, del Dl 193/2016, qualifica la domanda come una manifestaz­ione di volontà, in quanto tale tenden- zialmente irretratta­bile. Sempre secondo le fonti di Equitalia, è comunque ammesso revocare l’istanza con una comunicazi­one da trasmetter­e entro la fine di marzo. A tale riguardo, vale evidenziar­e co- me, in base al comma 2 dell’articolo 6, entro tale data sia sempre possibile integrare la dichiarazi­one. Peraltro, è chiaro che se è ammessa la revoca dell’istanza a maggior ragione deve essere ammessa la rettifica in riduzione della stessa.

La scadenza del 31 marzo, però, non si concilia con la tempistica di spedizione della comunicazi­one dell’agente della riscossion­e che formalizza l’importo da pagare nelle singole rate prescelte. Il termine per tale adempiment­o è infatti il 31 maggio.

Proprio per questa ragione, il comma 8 dell’articolo 6 stabilisce che con il pagamento della prima o unica rata si determina la revoca ope legis della dilazione in essere «precedente­mente accordata dall’agente della riscossion­e». Ne consegue che se non si paga la prima o unica rata si conserva il diritto alla prosecuzio­ne del vecchio piano di rientro, pur verificand­osi una causa di decadenza della rottamazio­ne. Si tratta dunque di una deroga espressa al principio secondo cui il venir meno della definizion­e comporta il divieto di rateizzare il debito residuo.

La norma inoltre non distingue a seconda della data in cui la dilazione è stata concessa, limitandos­i a precisare che questa deve essere “precedente” alla scadenza di luglio. Non sembra quindi che debba trattarsi di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, come invece prescritto ai fini dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nell’ultimo trimestre del 2016. Nel caso qui in esame infatti il richiamo alle dilazioni « ancora in essere » appare collegato alla scadenza di luglio della rottamazio­ne e non all’entrata in vigore del Dl 193/2016. Come pure si ritiene che la sospension­e delle rate in scadenza nei mesi da gennaio a luglio, disposta nell’articolo 6, comma 5, del decreto legge, sia riferita alla generalità delle dilazioni indicate nella domanda di definizion­e, e non solo a quelle in essere al 24 ottobre scorso.

Questa tesi, se confermata, consentire­bbe di rimediare in molti casi all’inconvenie­nte della presentazi­one della domanda “al buio”. Si potrà infatti richiedere la dilazione del debito rottamato anche nei primi mesi dell’anno, con l’idea di proseguire nella rateazione ordinaria qualora l’importo comunicato da Equitalia fosse molto elevato. Va detto però che in alcuni casi il costo della nuova rateazione è proibitivo. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, in presenza di dilazioni già scadute è possi- bile chiedere un nuovo piano di rientro solo pagando le rate pregresse. L’opportunit­à in esame dunque si adatta meglio nei riguardi dei soggetti che non hanno mai chiesto prima una rateazione, anche per debiti risalenti.

Una volta pagata la rata di luglio, invece, in caso di decadenza successiva dalla definizion­e il debito residuo non potrà in ogni caso essere più rateizzato.

Si ricorda infine che se la domanda di rottamazio­ne viene presentata prima del decorso di 60 giorni dal riceviment­o della cartella di pagamento, si ha diritto a chiedere la dilazione del debito in qualsiasi ipotesi di caducazion­e della definizion­e agevolata, anche successiva alla prima rata.

DIRITTI E TEMPI La presentazi­one dell’istanza determina l’ingresso nella sanatoria - Revoca con comunicazi­one da inviare entro fine marzo

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