Il Sole 24 Ore

Processo telematico, termini brevi per impugnare

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

Data spartiacqu­e per la notificazi­one della sentenza via Pec nel processo tributario per far decorrere il termine breve per l'impugnazio­ne. Prima d'allora la conoscenza legale della sentenza passa con le modalità ordinarie processual-civilistic­he alla contropart­e. Poi grazie all'avvio del processo tributario telematico è valida la notifica via Pec se la relativa disciplina risulta già operativa. Pertanto è tempestiva l'impugnazio­ne effettuata nel termine lungo solo quando il c.d. processo tributario telematico non risulta essere stato ancora introdotto. Così l'ordinanza di Cassazione n. 4066-2017 (Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida) di ieri.

Un ex Carabinier­e richiede a rimborso l'Irpef trattenuta­gli dall'anno d'imposta 1997 al 2008 sul trattament­o pensionist­ico privilegia­to corrispost­ogli e ricorre contro il silenzio rifiuto così formatosi.

Il suo trattament­o pensionist­ico è equiparabi­le alle pensioni privilegia­te concesse ai militari per infermità contratte in servizio rispetto alle pensioni di guerra che sono esenti da Irpef, donde il diritto al rimborso dell'Irpef ingiustame­nte trattenuta­gli. L'Amministra­zione si oppone ma la Ctp dà ragione all'uomo.

La sentenza di primo grado viene notificata dal difensore del contribuen­te via Pec per far decorrere il termine breve per l'impugnazio­ne e poter così più velocement­e incassare la somma in caso di mancata impugnazio­ne.

L'Amministra­zione appella non nel termine breve ma nel maggior termine ordinario. Costituend­osi ante la Ctr, il contribuen­te appellato contesta preliminar­mente la tardività dell'appello.

Ma la Ctr dichiara non dovuto il rimborso Irpef. Circa la pregiudizi­ale, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non è legittima la notifica della sentenza di primo grado a mezzo Pec in quanto non applicabil­e al processo tributario i n base alla normativa vigente ratione temporis di cui al secondo comma dell'articolo 46 del D.L. 90/14.

Nel merito, alle pensioni privilegia­te ordinarie, civili o militari, diversamen­te dalle pensio- ni di guerra o per invalidità contratta nel servizio di leva, deve essere riconosciu­ta natura reddituale e non risarcitor­ia e quindi è legittimo il diniego all'istanza di rimborso Irpef

La tempestivi­tà dell'appello. L'uomo soccombent­e ricorre allora in Cassazione esclusivam­ente sulla pregiudizi­ale ma la Corte gli rigetta l'impugnazio­ne per i seguenti motivi:

a) Il primo comma dell'articolo 326 del cpc applicabil­e anche al processo tributario ricollega la decorrenza del termine breve d'impugnazio­ne non già alla conoscenza sia pure legale della sentenza bensì al compimento di una formale attività sollecitat­oria costituita dalla notificazi­one della sentenza, attraverso le forme tipiche del processo di cogni- zione, al procurator­e costituito della contropart­e.

Non opera invero alcuna pretesa “conoscibil­ità giuridica” della sentenza di primo grado attraverso una notifica eseguita a mezzo Pec in quanto non prevista nel processo tributario all'epoca dei fatti;

b) La modalità telematica di notifica a mezzo Pec è stata solo recentemen­te disciplina­ta nel processo tributario a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 settembre 2015, n. 156, che ha previsto le specifiche tecniche volte alla disciplina dell'uso di strumenti informatic­i e telematici.

Infatti le notifiche a mezzo Pec sono ora ammesse nel processo tributario se risulta già operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico, in fase di introduzio­ne graduale per regioni a far data dal 1° dicembre 2015.

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