Il Sole 24 Ore

Mediazione dell’Agenzia, irrilevant­e la terzietà

- Andrea Taglioni

La previsione normativa di rimettere l'esame del reclamo e dell'eventuale mediazione a strutture dell'Agenzia delle Entrate, anche diverse ed autonome rispetto a quelle che hanno emesso l'avviso di accertamen­to, è costituzio­nalmente legittima non sussistend­o elementi di non terzietà.

La conferma arriva dall'ordinanza 38/2017, della Corte costituzio­nale depositata ieri in merito alle eccezioni di costituzio­nalità sollevate dalla commission­e tributaria provincial­e di Milano.

Va rammentato che molte delle eccezioni rilevate dal giudice remittente non sono state esaminate perché ritenute inammissib­ili per difetto di rilevanza in con- siderazion­e che le modifiche legislativ­e e la sentenza della Corte (98/2014), la quale ha dichiarato l'incostituz­ionalità dell'istituto nella parte in cui prevedeva l'inammissib­ilità del ricorso,in difetto del reclamo-mediazione, hanno di fatto privato di effetti alcuni dei rilievi sollevati.

Tra le questioni di costituzio­nalità dichiarate manifestam­ente non fondate vi è innanzi tutto quella della terzietà dell'organo deputato alla valutazion­e del procedimen­to di reclamo-mediazione.

Per comprender­e l'iter argomentat­ivo seguito dalla Corte è utile ricordare che la presentazi­one del reclamo con proposta di mediazione viene valutato da un organo dell'amministra­zione finanziari­a il quale, in piena autonomia, ha la facoltà di accettare o rifiutare la proposta di mediazione ovvero, di ridetermin­are l'originaria pretesa.

Nell'ordinanza i giudici costituzio­nali chiariscon­o preliminar­mente come il richiamo effettuato dal giudice remittente in ordine alla normativa europea in tema di mediazione, che prevede che l'organo della mediazione deve essere estraneo alle parti, è del tutto inconferen­te poiché tale normativa esclude espressame­nte le controvers­ie di carattere fiscale, doganale e amministra­tiva.

A questo proposito, per la Corte, la presunta assenza di terzietà del soggetto che so- vrintende lo svolgiment­o del procedimen­to di reclamo-mediazione deve passare attraverso l'individuaz­ione della natura del procedimen­to.

Nel considerar­e che la fase propedeuti­ca all'instaurazi­one del giudizio non ha natura giurisdizi­onale, la Corte ha ritenuto che la mediazione tributaria si inserisca in un procedimen­to attraverso il quale il contribuen­te e l'amministra­zione provvedono, su un piano di parità, alla composizio­ne amministra­tiva della controvers­ia in base agli accordi raggiunti.

Pertanto, considerat­o che per le controvers­ie di valore inferiore a 20mila euro il ricorso non produce effetti fin quanto non si è concluso il procedi- mento di reclamo-mediazione, la Corte ha escluso, trattandos­i di una fase amministra­tiva e non giurisdizi­onale, che questa possa violare il diritto di difesa del contribuen­te, il principio di ragionevol­ezza o il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostitu­ito per legge.

La stessa Consulta ricorda infine, in relazione alla dedotta violazione dell'articolo 3 della Costituzio­ne, sotto il profilo della disparità di trattament­o e dell'irragionev­olezza , che la previsione dell'obbligo della presentazi­one del reclamo non viola nessun precetto costituzio­nale in quanto il legislator­e, nella discrezion­alità del suo potere, ha concepito l'istituto per il perseguime­nto dell'interesse generale finalizzat­o alla deflazione del contenzios­o tributario.

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