Mediazione dell’Agenzia, irrilevante la terzietà
La previsione normativa di rimettere l'esame del reclamo e dell'eventuale mediazione a strutture dell'Agenzia delle Entrate, anche diverse ed autonome rispetto a quelle che hanno emesso l'avviso di accertamento, è costituzionalmente legittima non sussistendo elementi di non terzietà.
La conferma arriva dall'ordinanza 38/2017, della Corte costituzionale depositata ieri in merito alle eccezioni di costituzionalità sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Milano.
Va rammentato che molte delle eccezioni rilevate dal giudice remittente non sono state esaminate perché ritenute inammissibili per difetto di rilevanza in con- siderazione che le modifiche legislative e la sentenza della Corte (98/2014), la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'istituto nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità del ricorso,in difetto del reclamo-mediazione, hanno di fatto privato di effetti alcuni dei rilievi sollevati.
Tra le questioni di costituzionalità dichiarate manifestamente non fondate vi è innanzi tutto quella della terzietà dell'organo deputato alla valutazione del procedimento di reclamo-mediazione.
Per comprendere l'iter argomentativo seguito dalla Corte è utile ricordare che la presentazione del reclamo con proposta di mediazione viene valutato da un organo dell'amministrazione finanziaria il quale, in piena autonomia, ha la facoltà di accettare o rifiutare la proposta di mediazione ovvero, di rideterminare l'originaria pretesa.
Nell'ordinanza i giudici costituzionali chiariscono preliminarmente come il richiamo effettuato dal giudice remittente in ordine alla normativa europea in tema di mediazione, che prevede che l'organo della mediazione deve essere estraneo alle parti, è del tutto inconferente poiché tale normativa esclude espressamente le controversie di carattere fiscale, doganale e amministrativa.
A questo proposito, per la Corte, la presunta assenza di terzietà del soggetto che so- vrintende lo svolgimento del procedimento di reclamo-mediazione deve passare attraverso l'individuazione della natura del procedimento.
Nel considerare che la fase propedeutica all'instaurazione del giudizio non ha natura giurisdizionale, la Corte ha ritenuto che la mediazione tributaria si inserisca in un procedimento attraverso il quale il contribuente e l'amministrazione provvedono, su un piano di parità, alla composizione amministrativa della controversia in base agli accordi raggiunti.
Pertanto, considerato che per le controversie di valore inferiore a 20mila euro il ricorso non produce effetti fin quanto non si è concluso il procedi- mento di reclamo-mediazione, la Corte ha escluso, trattandosi di una fase amministrativa e non giurisdizionale, che questa possa violare il diritto di difesa del contribuente, il principio di ragionevolezza o il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
La stessa Consulta ricorda infine, in relazione alla dedotta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza , che la previsione dell'obbligo della presentazione del reclamo non viola nessun precetto costituzionale in quanto il legislatore, nella discrezionalità del suo potere, ha concepito l'istituto per il perseguimento dell'interesse generale finalizzato alla deflazione del contenzioso tributario.