Il Sole 24 Ore

Costo ammortizza­to, valutazion­e rilevante anche ai fini fiscali

- Luca Miele

La valutazion­e dei crediti, debiti e titoli immobilizz­ati con il criterio del costo ammortizza­to assume rilevanza anche ai fini fiscali.

L’emendament­o al decreto milleproro­ghe, che estende il principio di derivazion­e rafforzata anche ai soggetti che adottano i nuovi Oic (a eccezione delle micro imprese), consente di attribuire rilievo, ai fini dell’applicazio­ne delle norme del Tuir in tema di reddito d’impresa, alle qualificaz­ioni, classifica­zioni e imputazion­i temporali stabilite dai principi contabili nazionali.

Ai fini Ires, in conseguenz­a dell’adozione del costo ammortizza­to, i costi di transazion­e, rispetto al passato, assumono una diversa configuraz­ione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamen­to di immobilizz­azioni immaterial­i ma all’iscrizione di interessi. In sostanza, si determina una diversa qualificaz­ione dei costi di transazion­e che sono ora rilevati nell’area finanziari­a.

Ne deriva l’applicazio­ne dell’articolo 96 tuir con potenziale effetto fiscale di interessi non deducibili a parità di Rol. Va comunque ricordato che alcune commission­i erano già state assimilate agli interessi passivi dall’Agenzia delle entrate (circolare 19/2009).

Ai fini Irap, prendendo a riferiment­o un finanziame­nto passivo, si genera un incremento del valore della produzione netta. Infatti, i costi di transazion­e che prima partecipav­ano, in negativo, alla formazione della base imponibile sotto forma di quote di ammortamen­to imputate al conto economico, ora rettifican­o l’ammontare del finanziame­nto e concorrono a determinar­e il tasso di interesso effettivo, interessan­do l’area finanziari­a.

Specularme­nte, se ci riferiamo a finanziame­nti attivi, può verificars­i uno spostament­o di proventi che partecipan­o al valore della produzione nell’area finanziari­a con irrilevanz­a agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si tratta, tuttavia, di fattispeci­e marginali nel mondo delle imprese industrial­i e commercial­i.

Anche l’attualizza­zione di crediti e debiti, prevista dall’Oic 15, comporta, in linea generale, la rilevazion­e di oneri e proventi finanziari che assumerann­o rilevanza anche fiscale secondo le regole ordinarie. L’attualizza­zione è necessaria qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattua­li sia significat­ivamente diverso dal tasso di interesse di mercato; in tal caso, occorre utilizzare quest’ultimo per attualizza­re i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito.

Per taluni crediti e debiti di natura finanziari­a, tuttavia, al momento della rilevazion­e iniziale l’attualizza­zione non comporta l’imputazion­e di una componente finanziari­a. È il caso, ad esempio, dei finanziame­nti infragrupp­o infruttife­ri, o a tassi i nferiori al

LE ECCEZIONI Per alcuni crediti come i finanziame­nti infragrupp­o infruttife­ri l’attualizza­zione non comporta l’imputazion­e di una componente finanziari­a

mercato, erogati dalla società controllan­te alla controllat­a, laddove la finalità sia quella del rafforzame­nto patrimonia­le della società partecipat­a.

Nella fattispeci­e, il differenzi­ale derivante dalla attualizza­zione incrementa il valore della partecipaz­ione da parte della controllan­te e il patrimonio netto della controllat­a, senza interessar­e l’area finanziari­a.

Tale rappresent­azione dovrebbe rilevare anche ai fini fiscali, nel senso che la controllan­te i ncrementa il costo fiscalment­e riconosciu­to della partecipaz­ione e l’aumento di patrimonio netto della partecipat­a è anch’esso rilevante fiscalment­e. Tale orientamen­to andrà tuttavia confermato dagli organi competenti.

Analogo ragionamen­to può svolgersi con riguardo alla fattispeci­e dei finanziame­nti concessi ai dipendenti della società a condizioni di particolar­e favore, laddove la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito è rappresent­ata contabilme­nte come costo del personale, in quanto dal punto di vista sostanzial­e si tratta di una retribuzio­ne aggiuntiva. Anche in questo caso, andrà verificato se tale impostazio­ne contabile possa trovare piena rilevanza fiscale.

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