Il nodo delle cartelle fuori tempo
pIl contribuente che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, deve rinunciare all’eventuale contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. Va altresì considerato che la definizione può essere fatta solo per le somme affidate alla riscossione entro il 2016. La lite, invece, prosegue per le altre somme. Per evitare disparità di trattamento, si devono mettere sullo stesso piano i contribuenti che hanno presentato ricorso, in pre- senza sia di sentenze favorevoli al contribuente, sia di sentenze favorevoli all’ente impositore. Senza dimenticare che sono ammessi alla rottamazione anche i contribuenti che non hanno presentato alcun ricorso contro le richieste di pagamento dell’agente della riscossione.
L’ammissione alla rottamazione deve essere consentita pure ai contribuenti che hanno ricevuto atti di irrogazione sanzioni, di accertamenti esecutivi o avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici avrebbero dovuto affidare le somme all’agente entro il 31 dicembre 2016. Non è pensabile che, per dimenticanza degli uffici, possano essere penalizzati i contribuenti che non hanno avuto affidate le somme all’agente della riscossione. Così come, al contrario, sono ammessi alla definizione i contribuenti che, pur avendo contenzioso in corso, con esito favorevole, e quindi dovrebbero es- sere esclusi dalla rottamazione, hanno ancora il debito affidato all’agente della riscossione. È inaccettabile che la definizione possa dipendere dalla tempestività o dalle “dimenticanze” degli uffici.
Una soluzione potrebbe essere quella di consentire ai contribuenti di indicare nella domanda di definizione gli atti esecutivi emessi dagli uffici entro il 2016 e per i quali il contribuente intende avvalersi della rottamazione. Questa soluzione potrebbe essere estesa anche ai contribuenti con atti di contestazione sanzioni o atti di accertamento, che, avendo avuto sentenze favorevoli, non hanno alcuna somma affidata all’agente della riscossione, Equitalia o riscossione Sicilia che sia.
In occasione delle precedenti sanatorie, la rottamazione è stata sempre accompagnata dalla chiusura delle liti pendenti. I contribuenti potevano così scegliere a quale delle due sanatorie aderire. Per fare questo, occorrerebbe riaprire la definizione delle liti pendenti, eliminando però il limite di 20mila euro previsto per la definizione chiusa il 2 aprile 2012. Le regole per la chiusura delle liti pendenti prevedevano il pagamento di un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2mila euro. Se la lite superava i 2mila euro, si doveva pagare: il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa; il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa; il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata ancora resa alcuna pronuncia giurisdizionale.
Una rottamazione più semplice “accompagnata” dalla chiusura delle liti pendenti aumenterebbe notevolmente gli incassi per l’erario, evitando anche di generare nuovo contenzioso. E costituirebbe anche una tregua per chiudere le tante liti tra Fisco e contribuenti. Con buona pace per tutti e benefici per i contribuenti e per le casse dell’erario.
LITI PENDENTI L’adesione alla sanatoria comporta la rinuncia al contenzioso ma il contenzioso prosegue per le altre somme