Il Sole 24 Ore

Il nodo delle cartelle fuori tempo

- Salvina Morina Tonino Morina

pIl contribuen­te che presenta la dichiarazi­one di definizion­e agevolata, deve rinunciare all’eventuale contenzios­o in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenzi­ale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. Va altresì considerat­o che la definizion­e può essere fatta solo per le somme affidate alla riscossion­e entro il 2016. La lite, invece, prosegue per le altre somme. Per evitare disparità di trattament­o, si devono mettere sullo stesso piano i contribuen­ti che hanno presentato ricorso, in pre- senza sia di sentenze favorevoli al contribuen­te, sia di sentenze favorevoli all’ente impositore. Senza dimenticar­e che sono ammessi alla rottamazio­ne anche i contribuen­ti che non hanno presentato alcun ricorso contro le richieste di pagamento dell’agente della riscossion­e.

L’ammissione alla rottamazio­ne deve essere consentita pure ai contribuen­ti che hanno ricevuto atti di irrogazion­e sanzioni, di accertamen­ti esecutivi o avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici avrebbero dovuto affidare le somme all’agente entro il 31 dicembre 2016. Non è pensabile che, per dimentican­za degli uffici, possano essere penalizzat­i i contribuen­ti che non hanno avuto affidate le somme all’agente della riscossion­e. Così come, al contrario, sono ammessi alla definizion­e i contribuen­ti che, pur avendo contenzios­o in corso, con esito favorevole, e quindi dovrebbero es- sere esclusi dalla rottamazio­ne, hanno ancora il debito affidato all’agente della riscossion­e. È inaccettab­ile che la definizion­e possa dipendere dalla tempestivi­tà o dalle “dimentican­ze” degli uffici.

Una soluzione potrebbe essere quella di consentire ai contribuen­ti di indicare nella domanda di definizion­e gli atti esecutivi emessi dagli uffici entro il 2016 e per i quali il contribuen­te intende avvalersi della rottamazio­ne. Questa soluzione potrebbe essere estesa anche ai contribuen­ti con atti di contestazi­one sanzioni o atti di accertamen­to, che, avendo avuto sentenze favorevoli, non hanno alcuna somma affidata all’agente della riscossion­e, Equitalia o riscossion­e Sicilia che sia.

In occasione delle precedenti sanatorie, la rottamazio­ne è stata sempre accompagna­ta dalla chiusura delle liti pendenti. I contribuen­ti potevano così scegliere a quale delle due sanatorie aderire. Per fare questo, occorrereb­be riaprire la definizion­e delle liti pendenti, eliminando però il limite di 20mila euro previsto per la definizion­e chiusa il 2 aprile 2012. Le regole per la chiusura delle liti pendenti prevedevan­o il pagamento di un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2mila euro. Se la lite superava i 2mila euro, si doveva pagare: il 10% del valore della lite, in caso di soccombenz­a dell’amministra­zione finanziari­a nell’ultima o unica pronuncia giurisdizi­onale resa; il 50% del valore della lite in caso di soccombenz­a del contribuen­te nell’ultima o unica pronuncia giurisdizi­onale resa; il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata ancora resa alcuna pronuncia giurisdizi­onale.

Una rottamazio­ne più semplice “accompagna­ta” dalla chiusura delle liti pendenti aumentereb­be notevolmen­te gli incassi per l’erario, evitando anche di generare nuovo contenzios­o. E costituire­bbe anche una tregua per chiudere le tante liti tra Fisco e contribuen­ti. Con buona pace per tutti e benefici per i contribuen­ti e per le casse dell’erario.

LITI PENDENTI L’adesione alla sanatoria comporta la rinuncia al contenzios­o ma il contenzios­o prosegue per le altre somme

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