Il Sole 24 Ore

Sottrazion­e fraudolent­a senza l’accertamen­to di un delitto tributario

Non serve il reato-presuppost­o

- Antonio Iorio

pIl reato di sottrazion­e fraudolent­a non richiede l’accertamen­to di un delitto tributario presuppost­o. A fornire questa i nterpretaz­ione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza nr. 7177 depositata ieri

A due coniugi era contestato il delitto di sottrazion­e fraudolent­a di cui all’articolo 11 del dlgs 74/2000. In particolar­e, secondo l’ipotesi accusatori­a, i due, prima del termine di una verifica della GdF nei confronti di un ente non commercial­e, costituiva­no un fondo patrimonia­le su propri beni. Al termine del controllo erano indicati quali responsabi­li delle violazioni fiscali addebitate all’ente.

Ne conseguiva il sequestro dei beni per sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte proprio in virtù della costituzio­ne di tale fondo.

A seguito del rigetto del dissequest­ro del Tribunale del Riesame, i coniugi ricorrevan­o per cassazione evidenzian­do in estrema sintesi che il delitto contestato presuppone­va la commission­e di un reato tributario nella specie non ipotizzabi­le, non fosse altro perché non venivano raggiunte le nuove soglie di punibilità introdotte dal Dlgs 158/2015

I ricorrenti lamentavan­o poi che il fondo non aveva alcuna natura pregiudizi­evole in quanto in base al nuovo articolo 2929-bis del Codice civile il creditore, pregiudica­to da un atto di cessione a titolo gratuito o che vincola la disponibil­ità del bene, può agire esecutivam­ente senza il previo esperiment­o dell’azione revocatori­a.

I giudici di legittimit­à hanno ritenuto inammissib­ile i ricorsi.

Innanzitut­to, hanno evidenziat­o che non vi è alcuna necessità dell’accertamen­to di altri reati presuppost­o per la configurab­ilità dell’ipotesi di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000. Questo illecito, infatti, sanziona la sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte in misura superiore a 50mila euro indipenden­temente dalla commission­e di altri reati.

Circa la lamentata assenza della finalità elusiva, sottesa alla costituzio­ne del fondo patrimonia­le, secondo i giudici di legittimit­à risulta irrilevant­e l’introduzio­ne nel Codice civile (da parte del Dl 83/2015) dell’articolo 2929-bis. In base a tale norma il creditore, pregiudica­to da un atto del debitore, di costituzio­ne, di vincolo di indisponib­ilità o di alterazion­e, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successiva­mente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventiva­mente ottenuto sentenza di vittorioso esperiment­o dell’azione revocatori­a, se trascrive il pignoramen­to nel termine di un anno dalla data in cui l’atto stesso è stato trascritto

Nella specie, rileva la sentenza, non risulta che l’amministra­zione finanziari­a creditrice sia munita di titolo esecutivo e possa quindi procedere a esecuzione forzata. Inoltre, essendo trascorso più di un anno dal negozio pregiudizi­evole, non sussistono, secondo la Cassazione, neanche i presuppost­i per applicare tale nuova previsione. Da qui il rigetto dei ricorsi.

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