Sottrazione fraudolenta senza l’accertamento di un delitto tributario
Non serve il reato-presupposto
pIl reato di sottrazione fraudolenta non richiede l’accertamento di un delitto tributario presupposto. A fornire questa i nterpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza nr. 7177 depositata ieri
A due coniugi era contestato il delitto di sottrazione fraudolenta di cui all’articolo 11 del dlgs 74/2000. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, i due, prima del termine di una verifica della GdF nei confronti di un ente non commerciale, costituivano un fondo patrimoniale su propri beni. Al termine del controllo erano indicati quali responsabili delle violazioni fiscali addebitate all’ente.
Ne conseguiva il sequestro dei beni per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte proprio in virtù della costituzione di tale fondo.
A seguito del rigetto del dissequestro del Tribunale del Riesame, i coniugi ricorrevano per cassazione evidenziando in estrema sintesi che il delitto contestato presupponeva la commissione di un reato tributario nella specie non ipotizzabile, non fosse altro perché non venivano raggiunte le nuove soglie di punibilità introdotte dal Dlgs 158/2015
I ricorrenti lamentavano poi che il fondo non aveva alcuna natura pregiudizievole in quanto in base al nuovo articolo 2929-bis del Codice civile il creditore, pregiudicato da un atto di cessione a titolo gratuito o che vincola la disponibilità del bene, può agire esecutivamente senza il previo esperimento dell’azione revocatoria.
I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile i ricorsi.
Innanzitutto, hanno evidenziato che non vi è alcuna necessità dell’accertamento di altri reati presupposto per la configurabilità dell’ipotesi di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000. Questo illecito, infatti, sanziona la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in misura superiore a 50mila euro indipendentemente dalla commissione di altri reati.
Circa la lamentata assenza della finalità elusiva, sottesa alla costituzione del fondo patrimoniale, secondo i giudici di legittimità risulta irrilevante l’introduzione nel Codice civile (da parte del Dl 83/2015) dell’articolo 2929-bis. In base a tale norma il creditore, pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione, di vincolo di indisponibilità o di alterazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto stesso è stato trascritto
Nella specie, rileva la sentenza, non risulta che l’amministrazione finanziaria creditrice sia munita di titolo esecutivo e possa quindi procedere a esecuzione forzata. Inoltre, essendo trascorso più di un anno dal negozio pregiudizievole, non sussistono, secondo la Cassazione, neanche i presupposti per applicare tale nuova previsione. Da qui il rigetto dei ricorsi.