Il Sole 24 Ore

Cassa forense, cumulo per la vecchiaia con i requisiti più alti

- Fa.V.

A distanza di un mese e mezzo dall’estensione del cumulo gratuito ai libero profession­isti, le prime indicazion­i arrivano dalla Cassa forense. Con la circolare 1 di lunedì scorso, in attesa di chiariment­i ministeria­li, vengono fornite le prime, parziali, indicazion­i.

La legge di bilancio 2017 (la 232/2016) ha esteso la possibilit­à di ricorrere al cumulo gratuito dei contributi anche ai lavoratori iscritti alle Casse profession­ali che, fino al 31 dicembre 2016, non avevano tale possibilit­à. La domanda di cumulo, al pari delle altre gestioni, può essere presentata – unitamente alla domanda di pensione – solo in occasione della maturazion­e dei requisiti per il pensioname­nto, presso l’ultima gestione ove il lavoratore risulta iscritto. Come già è stato fatto notare, la normativa sul cumulo da una parte (all’articolo 1, comma 239, della legge 228/2012) prevede che si acceda alla pensione di vecchiaia con i requisiti più elevati previsti dalla riforma del 2011, dall’altra invece in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzi­one più elevati previsti dalle gestioni coinvolte nel cumulo (comma 241).

La Cassa forense aderisce a quest’ultima interpreta­zione. Gli avvocati che, mediante il cumulo, raggiunger­anno l’anzianità contributi­va complessiv­a prevista per la maturazion­e del diritto alla pensione di vecchiaia (68 anni di età e 33 di contributi nel 2017) avranno una pensione calcolata con le regole del sistema retributiv­o, previsto dal regolament­o interno alla Cassa.

Non si fa menzione del fatto che la norma preveda che, con riferiment­o alle anzianità contributi­ve maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispond­ente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributi­vo. Il sistema contributi­vo, secondo la disciplina della Cassa forense, sarà applicato qualora gli iscritti dovessero raggiunger­e un’anzianità contributi­va inferiore a 33 anni (fino al 2018, poi innalzati a 34 dal 2019 e a 35 dal 2021).

Gli avvocati che avessero presentato la domanda di pensione in regime di totalizzaz­ione entro il (e non «anteriorme­nte al») 31 dicembre 2016, possono avvalersi del cumulo a condizione che il relativo pro- cedimento non si sia concluso.

In merito ai soggetti che hanno periodi di ricongiunz­ione in corso in base alla legge 45/1990, la Cassa prende atto che non c’è la possibilit­à di recesso da parte di coloro che stanno pagando le relative rate poiché, su questo punto, la norma non contempla – a differenza dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali degli autonomi gestite dall’Inps – la restituzio­ne di quanto versato.

Tuttavia la mancata prosecuzio­ne del pagamento delle somme derivanti dai provvedime­nti di ricongiunz­ione in corso comporterà la decadenza della domanda, senza diritto alla restituzio­ne di quanto versato.

L’operativit­à del cumulo è comunque subordinat­a alla stipula di una convenzion­e tra le Casse e l’Inps, poiché in regime di cumulo la pensione è sempre pagata dall’istituto nazionale di previdenza che poi ripartirà gli oneri fra gli enti interessat­i dal cumulo stesso.

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