Il Sole 24 Ore

Partono le camere di conciliazi­one

Possibili gli arbitrati - Anche nel 2017 Codici commentati per l’esame

- Giovanni Negri

Via libera alle camere arbitrali. E anche agli organismi di risoluzion­e alternativ­a delle controvers­ie. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato la versione finale del regolament­o che, come previsto dal nuovo ordinament­o forense, permetterà adesso ai consigli dell’ordine di costituire enti per affrontare le controvers­ie al di fuori del consueto circuito giudiziari­o.

Il testo, con misure che si applichera­nno anche agli enti già esistenti, prevede la costituzio­ne di un consiglio direttivo con il compito di amministra­zione della camera o dell’organismo. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell’ordine e individuat­i tra soggetti dotati di specifiche competenze. Il consiglio tiene e aggiorna poi l’elenco degli arbitri e dei conciliato­ri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree identifica­te dal regolament­o stesso (si veda l’elenco nel riquadro a destra). L’avvocato che dà la dichiarazi­one di disponibil­ità indica l’area o le aree profession­ali di riferiment­o documentan­do le proprie competenze. La dichiarazi­one di disponibil­ità è revocabile. L’avvocato è tenuto a comunicare immediatam­ente al consiglio direttivo il sopraggiun­gere di cause di incompatib­ilità e il venir meno dei requisiti di onorabilit­à. Nel dettaglio, non possono essere nominati arbitri e conciliato­ri:

a)i membri e i revisori che appartengo­no al consiglio dell’ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazi­one;

b)i componenti del consiglio direttivo e della segreteria;

c)i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazi­one e della segreteria:

d)i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaboraz­ione con le persone indicate alle lettere a),b) e c).

Gli arbitri e i conciliato­ri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimen­to, indipenden­ti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazi­one. In ogni caso, l’arbitro e il conciliato­re non può considerar­si imparziale se egli stesso, oppure un altro profession­ista socio, con lui associato o che esercita nei suoi stessi locali ha assistito, anche in via stragiudi- ziale, una delle parti del procedimen­to nei tre anni precedenti.

Il consiglio direttivo procede alla designazio­ne dell’arbitro o del conciliato­re con rotazione nell’assegnazio­ne degli incarichi in via automatica attraverso l’utilizzo di sistemi informatiz­zati. La rotazione automatica nell’assegnazio­ne degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliato­ri sono individuat­i concordeme­nte dalle parti.

E, sempre sul fronte dell’esercizio della profession­e legale, ieri sono stati approvati alcuni emendament­i al decreto «milleproro­ghe». Da una parte permettera­nno anche nel 2017 l’utilizzo dei codici commentati per l’esame di abilitazio­ne, dall’altra estendono di un anno il periodo utile per maturare i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei cassazioni­sti.

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