Conti bancari, niente usura senza dolo
pÈ da escludere che il superamento del tasso-soglia nei contratti bancari sia dovuto a dolo di amministratori e funzionari dell’istituto di credito se non è provata la coscienza e volontà di applicare interessi usurari (articolo 644 del Codice penale). È la conclusione di un’ordinanza del Tribunale di Catania (giudice per le indagini preliminari Giancarlo Cascino) del 24 ottobre.
La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dal legale di una Srl, che lamentava l’applicazione di tassi usurari su un conto corrente bancario intestato alla stessa società. Il pm aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo che mancasse l’elemento psicologico del reato. Contro la richiesta la società aveva presentato opposizione (articolo 410 del Codice di procedura penale), affermando che le consulenze allegate alla denuncia dimostravano invece l’esistenza dell’illecito.
Nel decidere l’opposizione, il giudice afferma che la notizia di reato, «seppure idonea a sostenere da un punto di vista materiale il fumus» dell’usura, non consente di affermare la «certa ricorrenza dell’elemento soggettivo» dello stes- so illecito. Neanche sotto forma di dolo eventuale, che si ha - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 24612/2014 della Cassazione - quando l’agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di un fatto-reato come conseguenza del proprio comportamento, persista nella sua condotta, accettando il rischio che l’evento si realizzi.
Piuttosto, «pare assai più vicina alla realtà - si legge ancora nell’ordinanza - la conclusione per cui gli amministratori bancari, in un’ottica di massimizzazione dei profitti», abbiano portato gli interessi debitori ai massimi consentiti dalla legge ( sino ai tassi- soglia), «confidando nelle loro capacità di calcolo e pianificazione per evitarne, ovviamen- te, il superamento».
Lo sconfinamento degli interessi in territorio usurario si era dunque verificato per errore di previsione o di calcolo, mancando «un profitto o tornaconto diretto » dei dipendenti della banca, trattandosi di personale, « ancorché di tipo apicale, tuttavia con rapporto di lavoro subordinato». Tanto più che nelle unità periferiche i funzionari sono privi di potere decisionale sui tassi delle singole operazioni finanziarie.
Peraltro, anche altri elementi inducono ad affermare l’insussistenza del dolo. Come il carattere intermittente del superamento del tasso-soglia nei vari trimestri, o «il mutevole andamento dei tassi di interesse su operazioni banca- rie nel periodo di riferimento». O, ancora, «la mancanza di prova circa l’esistenza di strutture di corporate proprio per la valutazione dei contratti in essere e dei tassi contrattualmente pattuiti».
Non si può dunque condividere, secondo il Tribunale etneo, l’affermazione della società opponente, secondo cui il computo del tasso effettivo globale sarebbe «un dato contabile e certo»; così come va respinta l’idea che il superamento di tale tasso dimostrerebbe, di per sé, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di usura.
Le ragioni della società possono quindi trovare tutela solo davanti al giudice civile. Il Tribunale ha così accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
VOLONTÀ E CALCOLO Secondo i giudici, i manager dell’istituto di credito hanno probabilmente voluto massimizzare i profitti senza superare il limite