Il Sole 24 Ore

Contratto di vendita se la ditta fornisce materiale e «posa»

La questione del prezzo

- Selene Pascasi

pSe a fornire il materiale ea provvedern­e alla posa in opera è la ditta che lo fabbrica o lo commercia, si configura un contratto di vendita e non di appalto. Lo chiarisce il Tribunale di Ferrara, con sentenza 1075 del 29 novembre 2016.

Protagonis­ta una Srl raggiunta da un’ingiunzion­e di pagamento di circa 35mila euro – richiesti dalla ditta incaricata di alcuni lavori – a saldo di fatture emesse per mano d’opera e costo dei materiali. Somme non dovute - controbatt­e la Srl - e comunque eccessive, secondo i calcoli effettuati dal consulente: di qui l’opposizion­e al decreto ingiuntivo. La ditta, però, si costituisc­e a giudizio insistendo sia per la provvisori­a esecutorie­tà del decreto, che per il recupero del denaro non incassato. Ascoltati i testimoni ed esperita una ctu, il Tribunale accoglie l’opposizion­e promossa dalla Srl, ma riduce la somma spettante alla ditta: il credito vantato, spiega, era stato provato solo in parte. Soluzione che il giudice ferrarese intraprend­e all’esito di una causa ordinaria di cognizione, diretta ad accertare la fondatezza della pretesa, sempre suscettibi­le di riduzione, fatta valere con il ricorso per ingiunzion­e. Ma in un tale processo – come già sottolinea­to dalla Corte di legittimit­à (Cassazione 2421/06) e dai giudici di merito (Tribunale di Milano, 2229/15) – l’opponente, assumendo la posizione sostanzial­e di convenuto, ha «l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficaci­a dei fatti posti a fondamento della domanda, o l’esistenza di fatti estintivi o modificati­vi di tale diritto». Ebbene, nella fattispeci­e, era indubbio che l’elemento più dibattuto riguardass­e l’importo della fattura relativa ai lavori di rifaciment­o del locale, troppo esoso - per l’avvocato della Srl - in rapporto agli in- terventi realmente eseguiti. Inevitabil­e, allora, individuar­e la natura giuridica del contratto stretto tra le parti, che il Tribunale qualifica come negozio di compravend­ita. D’altro canto, rileva «la circostanz­a secondo cui la ditta venditrice si sia impegnata ad assumere in proprio l’obbligazio­ne di risultato relativa alla messa in posa e all’installazi­one dei beni venduti non risulta incompatib­ile con la natura del contratto di vendita».

Sul punto, poi, va anche ricordato che per distinguer­e la vendita dall’appalto – nelle

LA DIFFERENZA Nel contratto di appalto la somministr­azione del prodotto è solo un mezzo per effettuare l’intervento

ipotesi in cui alla prestazion­e «di fare», tipica dell’appalto, si affianchi quella «di dare» che connota la vendita – occorre accertare se, per volontà delle parti, a prevalere sia il lavoro o la materia (Cassazione 20301/12). Così, si parlerà di appalto se la somministr­azione del materiale sia solo un mezzo per produrre l’opera, mentre si tratterà di vendita se il lavoro sia il mezzo per conseguire lo scopo del contratto. Ancora, sono contratti di vendita quelli «concernent­i la fornitura ed eventualme­nte anche la posa in opera, qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricant­e o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi» (Cassazione 872/14). Ecco che, nella vicenda riconducib­ile a una vendita, non essendoci prova di un accordo sul prezzo dei lavori, la somma che la Srl era tenuta a sborsare era quella indicata dal consulente inferiore, di quasi 10mila euro, a quanto preteso dalla ditta.

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