Contratto di vendita se la ditta fornisce materiale e «posa»
La questione del prezzo
pSe a fornire il materiale ea provvederne alla posa in opera è la ditta che lo fabbrica o lo commercia, si configura un contratto di vendita e non di appalto. Lo chiarisce il Tribunale di Ferrara, con sentenza 1075 del 29 novembre 2016.
Protagonista una Srl raggiunta da un’ingiunzione di pagamento di circa 35mila euro – richiesti dalla ditta incaricata di alcuni lavori – a saldo di fatture emesse per mano d’opera e costo dei materiali. Somme non dovute - controbatte la Srl - e comunque eccessive, secondo i calcoli effettuati dal consulente: di qui l’opposizione al decreto ingiuntivo. La ditta, però, si costituisce a giudizio insistendo sia per la provvisoria esecutorietà del decreto, che per il recupero del denaro non incassato. Ascoltati i testimoni ed esperita una ctu, il Tribunale accoglie l’opposizione promossa dalla Srl, ma riduce la somma spettante alla ditta: il credito vantato, spiega, era stato provato solo in parte. Soluzione che il giudice ferrarese intraprende all’esito di una causa ordinaria di cognizione, diretta ad accertare la fondatezza della pretesa, sempre suscettibile di riduzione, fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Ma in un tale processo – come già sottolineato dalla Corte di legittimità (Cassazione 2421/06) e dai giudici di merito (Tribunale di Milano, 2229/15) – l’opponente, assumendo la posizione sostanziale di convenuto, ha «l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto». Ebbene, nella fattispecie, era indubbio che l’elemento più dibattuto riguardasse l’importo della fattura relativa ai lavori di rifacimento del locale, troppo esoso - per l’avvocato della Srl - in rapporto agli in- terventi realmente eseguiti. Inevitabile, allora, individuare la natura giuridica del contratto stretto tra le parti, che il Tribunale qualifica come negozio di compravendita. D’altro canto, rileva «la circostanza secondo cui la ditta venditrice si sia impegnata ad assumere in proprio l’obbligazione di risultato relativa alla messa in posa e all’installazione dei beni venduti non risulta incompatibile con la natura del contratto di vendita».
Sul punto, poi, va anche ricordato che per distinguere la vendita dall’appalto – nelle
LA DIFFERENZA Nel contratto di appalto la somministrazione del prodotto è solo un mezzo per effettuare l’intervento
ipotesi in cui alla prestazione «di fare», tipica dell’appalto, si affianchi quella «di dare» che connota la vendita – occorre accertare se, per volontà delle parti, a prevalere sia il lavoro o la materia (Cassazione 20301/12). Così, si parlerà di appalto se la somministrazione del materiale sia solo un mezzo per produrre l’opera, mentre si tratterà di vendita se il lavoro sia il mezzo per conseguire lo scopo del contratto. Ancora, sono contratti di vendita quelli «concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera, qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi» (Cassazione 872/14). Ecco che, nella vicenda riconducibile a una vendita, non essendoci prova di un accordo sul prezzo dei lavori, la somma che la Srl era tenuta a sborsare era quella indicata dal consulente inferiore, di quasi 10mila euro, a quanto preteso dalla ditta.