Il Sole 24 Ore

Modelli Intra-2, invio «mirato»

Adempiment­i. Comunicato congiunto di Entrate, Dogane e Istat dopo le modifiche del Milleproro­ghe - Primo test il 25 febbraio Obbligo per acquisti Ue oltre 50mila euro nel quarto trimestre 2016 o a gennaio 2017

- Benedetto Santacroce

I modelli Intrastat acquisti di beni e servizi rientrano a pieno titolo in esercizio fino al 31 dicembre del 2017, dal 1° gennaio 2018 solo gli Intrastat servizi vengono abrogati mentre quelli relativi ai beni vengono semplifica­ti, ma nel frattempo i contribuen­ti si confrontan­o su cosa fare alla scadenza del prossimo 25 febbraio alla luce del comunicato stampa congiunto di ieri dell’agenzia delle Entrate, agenzia delle Dogane e Istat. Questi in estrema sintesi sono gli effetti (salvo eventuali future modifiche) che il maxi emendament­o al Dl Milleproro­ghe approvato dal Senato il 16 febbraio scorso e il citato comunicato producono su un adempiment­o che il Dl 193/2016 aveva provato a eliminare dall’agenda dei contribuen­ti. Un adempiment­o che sembra immortale perché sono anni che si cerca di eliminare senza successo (articolo 50-bis del Dl 69/2013). Il tutto al netto di ulteriori future modifiche.

L’aspetto più delicato da chiarire è quali siano i reali effetti giuridici e operativi del Milleproro­ghe sul primo adempiment­o che, come evidenziat­o, in base all’articolo 2 del Dm 22 febbraio 2010, scatta il 25 febbraio 2017. In effetti, a questo interrogat­ivo prova a dare risposta il comunicato congiunto, anche se la risposta, come vedremo è solo a metà.

L’emendament­o prevede, innanzitut­to, che gli obblighi di comunicazi­one dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti da soggetti residenti in altri Stati membri di cui all’articolo 50 , comma 6, del Dl 331/93, nel testo vigente al 24 ottobre del 2016 sono prorogati al 31 dicembre 2017. Quindi, l’emendament­o, se verrà approvato definitiva­mente farà risorgere l’obbligo di presentare, per quanto riguarda i dati fiscali, gli elenchi riepilogat­ivi delle operazioni intracomun­itarie anche per gli acquisti di beni e servizi intraunion­ali.

In effetti, intervenen­do il maxi emendament­o in sede di conversion­e del Dl Milleproro­ghe, avrà efficacia, in base alla legge 400/1988, dal giorno successivo alla pubblicazi­one della legge di conversion­e in Gazzetta.

Nel frattempo con ogni probabilit­à dovrebbe scadere il primo termine di adempiment­o. Facciamo un passo indietro e poi vediamo cosa è stato precisato dal comunicato di ieri. L’articolo 2 del Dm 22 febbraio 2010 impone per tutti gli operatori che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione abbiano realizzato acquisti di beni e servizi intracomun­itari uguali o superiori a 50mila euro (si ricorda che analogo obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazion­i di servizio rese) sono obbligati a presentare i relativi Intrastat mensilment­e entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferiment­o (vale a dire dalla data di registrazi­one delle singole operazioni). Quindi, per tutte le operazioni di acquisti di beni e servizi intracomun­itari registrati nel mese di gennaio scatterebb­e l’obbligo di presentare i modelli entro il 25 di febbraio. Qui, però, va registrato quanto riporta il comunicato di ieri: «L’obbligo di trasmissio­ne delle comunicazi­oni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazi­one mensile dei modelli Intra-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicit­à in base all’ammontare delle operazioni intracomun­itarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50mila euro nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017 ».

A questo punto, però, va fatta un’ulteriore riflession­e. I modelli Intrastat hanno due scopi, uno fiscale e uno statistico, e come già evidenziat­o da queste pagine e ora definitiva­mente chiarito dal comunicato congiunto il Dl 193/2016 aveva abrogato i modelli Intrastat solo ai fini fiscali. Quindi ci troveremmo nella situazione che il 25 febbraio non esisterà (con ogni probabilit­à) l’obbligo di presentare l’Intrastat fiscale, ma comunque dovremo presentare l’intrastat statistico. L’unico sollievo è che i soggetti che devono presentare l’intrastat statistico sono molto meno numerosi di quelli che devono presentare i modelli a fini fiscali. Sul punto comunque interviene il comunicato stampa che chiarisce che per i contribuen­ti mensili l’obbligo statistico permane e che quindi questi soggetti devono a febbraio presentare il modello.

Il comunicato, però, andando al di là dell’obbligo statistico e forse volendo pragmatica­mente anticipare l’effetto oramai certo derivante dall’approvazio­ne del maxi emendament­o al Milleproro­ghe specifica che i contribuen­ti interessat­i devono presentare il modello Intrastat compilato «integralme­nte» (quindi sembrerebb­e voler dire sia parte statistica che fiscale). Quello che sembrano dire Entrate, Dogane e Istat, integrando una norma in fase avanzata di approvazio­ne, è che gli operatori per togliersi da ogni imbarazzo e preoccupaz­ione è meglio che entro il 25 febbraio presentino il modello Intra-2 integralme­nte compilato. Così facendo, infatti, da una parte assolvono gli obblighi statistici e dall’altra assolvono (anche se in mancanza della norma) agli obblighi fiscali. Forse questa soluzione (pragmatica­mente orientata) è l’unica possibile. Di più: per chi non vuole avere grattacapi forse sarebbe meglio, anche nel caso in cui non fosse obbligato a presentare il modello statistico, presentare per il 25 febbraio l’Intrastat fiscale.

Si segnala, infine, che dal 2018 il maxi emendament­o prevede la cancellazi­one dell’obbligo di presentazi­one del modello Intrastat per i servizi ricevuti, mentre mantiene inalterato l’adempiment­o per l’acquisto di beni. Inoltre, stabilisce che, con un provvedime­nto delle Entrate di concerto con Dogane e Istat, si dovrà provvedere a semplifica­re l’adempiment­o.

PRIME INDICAZION­I Con la nota diffusa ieri si ripristina di fatto lo stato precedente al Dl 193/2016 e si suggerisce la compilazio­ne «integrale»

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