Per l’Irap non contano i trasferimenti
L’eliminazione nei bilanci della sezione straordinaria del conto economico al test della determinazione della base imponibile Irap. Il maxi emendamento al decreto Milleproroghe, nel disciplinare i riflessi fiscali delle novità intervenute dal 2016 nelle regole contabili, reca anche alcune previsioni che interessano il computo del valore della produzione netta.
In particolare, se da un lato resta ferma la cosiddetta presa diretta dal bilancio che informa la formazione della base imponibile del tributo regionale, dall’altro lato – con un intervento che modifica il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 446/997 – vengono esclusi dalla determinazione del tributo regionale i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
Il riferimento ai «trasferimen- ti» deve intendersi fatto alle cessioni, ai conferimenti, alle fusioni e alle scissioni.
Le componenti positive e negative richiamate sono rappresentate, certamente, dalle plusvalenze e minusvalenze, ma resta da chiarire se tale formulazione normativa possa includere anche altri costi connessi al trasferimento d’azienda.
Si tratta di un intervento finalizzato a “neutralizzare” l’eliminazione delle voci E20 ed E21 del conto economico che, tuttavia, è limitato alle componenti straordinarie da trasferimento d’azienda. Tale scelta “minimale” tiene verosimilmente conto del fatto che già prima alcune componenti dell’area straordinaria erano di per sé rilevanti ai fini Irap per effetto del principio di correlazione, secondo il quale concorrono comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificabili in voci diverse da quelle ordina- rie del conto economico laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi, essendo quindi ininfluente la loro classificazione in bilancio. Peraltro, l’evoluzione interpretativa fornita dalla prassi amministrativa nel corso degli anni ha portato a una estensione del significato di tale principio che ha ampliato la sua “attrazione”. Ora, per effetto della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, si riduce fortemente l’applicazione del principio di correlazione che, seppure ancora operante, dovrebbe ancora riguardare fattispecie – forse marginali – di componenti di natura finanziaria correlate a componenti non finanziarie.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che alcune componenti prima allocate in area straordinaria vanno ora imputate in area finanziaria e, quindi, comunque non partecipano alla formazione del valore della produzione netta. Si pensi alle sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di una procedura di ristrutturazione del debito che andavano iscritte nella voce E20 del conto economico e per le quali non trovava applicazione il principio della correlazione. Se tali sopravvenienze attive fossero confluite nelle voci del valore della produzione sarebbero state attratte alla base imponibile Irap in modo palesemente incoerente in quanto tale posta appartiene all’aspetto finanziario della capacità di far fronte ai propri debiti. Invece, secondo i nuovi principi contabili, tale posta confluisce tra i componenti di natura finanziaria e, quindi, resta comunque esclusa dal valore della produzione netta Irap. Una eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui la determinazione della base imponibile Irap avvenga ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 446/1997. Si pensi a una holding industriale che, in base al comma 9 del suddetto articolo, determina la base imponibile Irap con regole specifiche e per la quale il provento finanziario derivante dalla ristrutturazione del debito potrebbe rilevare agli effetti del tributo regionale.
In via più generale, possono, comunque, esservi componenti positive e negative, prima imputate nell’area straordinaria, che non sono correlate a componenti ordinarie degli esercizi precedenti o successivi, e che, quindi, andranno a confluire nell’area ordinaria. È il caso, ad esempio, degli oneri per eventi naturali, ora imputati alla voce B14 – oneri diversi di gestione e prima imputati nella sezione straordinaria.
IL PUNTO Non rilevano neppure le sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di una ristrutturazione del debito