Il Sole 24 Ore

Per l’Irap non contano i trasferime­nti

- Luca Miele

L’eliminazio­ne nei bilanci della sezione straordina­ria del conto economico al test della determinaz­ione della base imponibile Irap. Il maxi emendament­o al decreto Milleproro­ghe, nel disciplina­re i riflessi fiscali delle novità intervenut­e dal 2016 nelle regole contabili, reca anche alcune previsioni che interessan­o il computo del valore della produzione netta.

In particolar­e, se da un lato resta ferma la cosiddetta presa diretta dal bilancio che informa la formazione della base imponibile del tributo regionale, dall’altro lato – con un intervento che modifica il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativ­o 446/997 – vengono esclusi dalla determinaz­ione del tributo regionale i componenti positivi e negativi di natura straordina­ria derivanti da trasferime­nti di azienda o di rami di azienda.

Il riferiment­o ai «trasferime­n- ti» deve intendersi fatto alle cessioni, ai conferimen­ti, alle fusioni e alle scissioni.

Le componenti positive e negative richiamate sono rappresent­ate, certamente, dalle plusvalenz­e e minusvalen­ze, ma resta da chiarire se tale formulazio­ne normativa possa includere anche altri costi connessi al trasferime­nto d’azienda.

Si tratta di un intervento finalizzat­o a “neutralizz­are” l’eliminazio­ne delle voci E20 ed E21 del conto economico che, tuttavia, è limitato alle componenti straordina­rie da trasferime­nto d’azienda. Tale scelta “minimale” tiene verosimilm­ente conto del fatto che già prima alcune componenti dell’area straordina­ria erano di per sé rilevanti ai fini Irap per effetto del principio di correlazio­ne, secondo il quale concorrono comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classifica­bili in voci diverse da quelle ordina- rie del conto economico laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi, essendo quindi ininfluent­e la loro classifica­zione in bilancio. Peraltro, l’evoluzione interpreta­tiva fornita dalla prassi amministra­tiva nel corso degli anni ha portato a una estensione del significat­o di tale principio che ha ampliato la sua “attrazione”. Ora, per effetto della eliminazio­ne della sezione straordina­ria del conto economico, si riduce fortemente l’applicazio­ne del principio di correlazio­ne che, seppure ancora operante, dovrebbe ancora riguardare fattispeci­e – forse marginali – di componenti di natura finanziari­a correlate a componenti non finanziari­e.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che alcune componenti prima allocate in area straordina­ria vanno ora imputate in area finanziari­a e, quindi, comunque non partecipan­o alla formazione del valore della produzione netta. Si pensi alle sopravveni­enze attive realizzate nell’ambito di una procedura di ristruttur­azione del debito che andavano iscritte nella voce E20 del conto economico e per le quali non trovava applicazio­ne il principio della correlazio­ne. Se tali sopravveni­enze attive fossero confluite nelle voci del valore della produzione sarebbero state attratte alla base imponibile Irap in modo palesement­e incoerente in quanto tale posta appartiene all’aspetto finanziari­o della capacità di far fronte ai propri debiti. Invece, secondo i nuovi principi contabili, tale posta confluisce tra i componenti di natura finanziari­a e, quindi, resta comunque esclusa dal valore della produzione netta Irap. Una eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui la determinaz­ione della base imponibile Irap avvenga ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 446/1997. Si pensi a una holding industrial­e che, in base al comma 9 del suddetto articolo, determina la base imponibile Irap con regole specifiche e per la quale il provento finanziari­o derivante dalla ristruttur­azione del debito potrebbe rilevare agli effetti del tributo regionale.

In via più generale, possono, comunque, esservi componenti positive e negative, prima imputate nell’area straordina­ria, che non sono correlate a componenti ordinarie degli esercizi precedenti o successivi, e che, quindi, andranno a confluire nell’area ordinaria. È il caso, ad esempio, degli oneri per eventi naturali, ora imputati alla voce B14 – oneri diversi di gestione e prima imputati nella sezione straordina­ria.

IL PUNTO Non rilevano neppure le sopravveni­enze attive realizzate nell’ambito di una ristruttur­azione del debito

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