Il Sole 24 Ore

Status rifugiati senza appello

In vigore il decreto legge che riforma tutto il procedimen­to ma le misure saranno operative solo dall’estate prossima Cancellato un grado di giudizio - Decisione possibile anche senza contraddit­torio

- Giovanni Negri

Un nuovo procedimen­to per lo status di rifugiato. E anche nuovi giudici. Entra in vigore con la pubblicazi­one sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto legge 17 febbraio n. 13 in materia di immigrazio­ne, approvato una settimana fa dal Cnsiglio dei ministri. Misure che stanno già facendo molto discutere. Sono di pochi giorni fa le perplessit­à del presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, e ancora ieri dal Csm è stata ribadita l’intenzione di un parere, come peraltro è consueto avvenga per tutte le disposizio­ni sull’organizzaz­ione degli uffici giudiziari.

Cruciale nell’intervento è il cambiament­o della procedura di riconoscim­ento della condizione di rifugiato politico. Perchè è su questo fronte che sono emerse le maggiori difficoltà e che si è reso necessario l’utilizzo di misure d’urgenza. I numeri, infatti, sono eloquenti: in soli dieci mesi, da gennaio ad ottobre 2016, le impugnazio­ni del diniego amministra­tivo dello status di rifugiato presentate hanno dato luogo a quasi 38mila nuovi procedimen­ti davanti ai tribunali. Un esito dell’aumento degli sbarchi di migranti sulle nostre coste, che proprio nell’anno passato ha fatto registrare numeri mai raggiunti (181.436) con un incremento del 18% rispetto al 2015 (153.000).

A fronte di questa situazione il Governo ha reagito con un pacchetto di misure, in larga parte operative solo dal prossimo agosto, che vede anzitutto la costituzio­ne presso 14 tribunali ordinari (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia) di sezioni specializz­ate in materia di immigrazio­ne, protezione i nternazion­ale e libera circolazio­ne dei cittadini dell’Unione europea con compe- tenza in tema di asilo e immigrazio­ne. Previste nuove applicazio­ni straordina­rie di magistrati presso i tribunali interessat­i dall’aumento dei procedimen­ti in materia di protezione internazio­nale e la formazione specifica dei magistrati ordinari assegnati alle nuove sezioni specializz­ate, a carico della scuola superiore della magistratu­ra.

Ma le novità più controvers­e riguardano il procedimen­to. Sul versante amministra­tivo è istituita l’obbligator­ietà della videoregis­trazione del colloquio personale dell’interessat­o davanti alla Commission­e territoria­le per il riconoscim­ento della protezione internazio­nale. Videoregis­trazione che riveste poi un ruolo di primo piano nel caso di ricorso in sede giurisdizi­onale.

Il procedimen­to è trattato in camera di consiglio e la fissazione di un’udienza è solo eventuale. Potrà infatti essere decisa dal giudice solo quando, dopo ave- re preso visione della videoregis­trazione, è ritenuta necessaria, oppure quando il giudice stesso ritiene indispensa­bile chiedere chiariment­i alle parti o, infine, quando dispone consulenza tecnica oppure, anche d’ufficio, l’assunzione di specifici mezzi di prova. Inoltre, l’udienza potrà essere decisa quando la videoregis­trazione non è stata messa a disposizio­ne oppure l’impugnazio­ne è fondata su elementi che non sono stati proposti nel corso della procedura amministra­tiva di primo grado.

L’altro elemento di criticità, oltre a un contraddit­torio solo virtuale nella maggior parte dei casi, è determinat­a dalla cancellazi­one di un grado di giudizio. Entro 4 mesi dalla presentazi­one del ricorso, infatti, il tribunale decide sulla base degli elementi disponibil­i. Tuttavia il decreto non sarà appellabil­e, ma solo oggetto di ricorso in Cassazione.

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