Il Sole 24 Ore

Udienza preliminar­e, nullità assoluta per l’omessa notifica

Rilevabile d’ufficio

- Patrizia Maciocchi

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminar­e fa scattare una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimen­to, come conseguenz­a dalla mancata citazione dell’imputato. A dirimere il contrasto sono state le Sezioni unite con la sentenza 7697. In un’ordinanza di rinvio la quarta sezione penale aveva rilevato l’esistenza di una giurisprud­enza contrastan­te sulla natura dell’invalidità.

Malgrado in passato le Sezioni unite si siano già espresse nel senso indicato dalla sentenza di ieri, non mancano le decisioni con le quali alcune sezioni semplici hanno affermato che l’omessa notifica non integrereb­be una nullità assoluta (articolo 179 del Codice di procedura penale) ma una nullità sanabile a regime intermedio (articolo 180 del codice di rito). Secondo la tesi del regime intermedio, la “via” più severa della nullità assoluta sarebbe prevista tassativam­ente solo per l’omessa “citazione” dell’imputato e non per l’omesso “avviso”, del quale è destinatar­io l’imputato che deve partecipar­e all’udienza preliminar­e, mentre la citazione riguarda il dibattimen­to .

Nel caso esaminato la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminar­e era stata fatta ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato e “consegnata” ad una zia. Un’omessa notifica che la Corte d’appello aveva considerat­o come causa di nullità a regime intermedio, sanata da un’eccezione proposta in ritardo. Le Sezioni unite citano numerosi argomenti a sostegno della necessità di assimilare l’avviso alla citazione. Tra questi ci sono gli affetti delle riforme legislativ­e e delle pronunce di legittimit­à e della Consulta, che hanno inciso sulla natura dell’udienza preliminar­e non più confinata a una funzione di semplice filtro. Del resto - precisano i giudici - sebbene l’epilogo dell’udienza preliminar­e non sia una condanna, l’imputato con la sua partecipaz­ione manifesta tutto l’ interesse a ottenere una pronuncia di non luogo a procedere. Inoltre l’assimilazi­one dell’avviso alla citazione non è una novità nella giurisprud­enza di legittimit­à: anche in materia di misure cautelari per

IL QUESITO Le Sezioni unite rispondono positivame­nte alla domanda sulla possibilit­à di assimilare il mancato avviso alla mancata citazione

l’udienza davanti al Tribunale del riesame non si parla di citazione ma di avviso. Lo stesso legislator­e con l’indicazion­e «omessa citazione», contenuta nell’articolo 179 del codice di rito, non ha inteso escludere ipotesi di “vocatio” dell’imputato diverse da quelle per il giudizio ma piuttosto comprender­le. Se avesse, infatti, voluto limitare la sanzione dell’articolo 179 alla citazione in giudizio in senso stretto gli sarebbe stato facile precisarlo, mentre sarebbe stato molto più difficile stilare l’elenco di tutte le ipotesi di convocazio­ne. Consideraz­ioni che portano le Sezioni unite a ribadire la nullità assoluta e non sanabile dell’omessa notifica.

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