Udienza preliminare, nullità assoluta per l’omessa notifica
Rilevabile d’ufficio
L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare fa scattare una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come conseguenza dalla mancata citazione dell’imputato. A dirimere il contrasto sono state le Sezioni unite con la sentenza 7697. In un’ordinanza di rinvio la quarta sezione penale aveva rilevato l’esistenza di una giurisprudenza contrastante sulla natura dell’invalidità.
Malgrado in passato le Sezioni unite si siano già espresse nel senso indicato dalla sentenza di ieri, non mancano le decisioni con le quali alcune sezioni semplici hanno affermato che l’omessa notifica non integrerebbe una nullità assoluta (articolo 179 del Codice di procedura penale) ma una nullità sanabile a regime intermedio (articolo 180 del codice di rito). Secondo la tesi del regime intermedio, la “via” più severa della nullità assoluta sarebbe prevista tassativamente solo per l’omessa “citazione” dell’imputato e non per l’omesso “avviso”, del quale è destinatario l’imputato che deve partecipare all’udienza preliminare, mentre la citazione riguarda il dibattimento .
Nel caso esaminato la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata fatta ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato e “consegnata” ad una zia. Un’omessa notifica che la Corte d’appello aveva considerato come causa di nullità a regime intermedio, sanata da un’eccezione proposta in ritardo. Le Sezioni unite citano numerosi argomenti a sostegno della necessità di assimilare l’avviso alla citazione. Tra questi ci sono gli affetti delle riforme legislative e delle pronunce di legittimità e della Consulta, che hanno inciso sulla natura dell’udienza preliminare non più confinata a una funzione di semplice filtro. Del resto - precisano i giudici - sebbene l’epilogo dell’udienza preliminare non sia una condanna, l’imputato con la sua partecipazione manifesta tutto l’ interesse a ottenere una pronuncia di non luogo a procedere. Inoltre l’assimilazione dell’avviso alla citazione non è una novità nella giurisprudenza di legittimità: anche in materia di misure cautelari per
IL QUESITO Le Sezioni unite rispondono positivamente alla domanda sulla possibilità di assimilare il mancato avviso alla mancata citazione
l’udienza davanti al Tribunale del riesame non si parla di citazione ma di avviso. Lo stesso legislatore con l’indicazione «omessa citazione», contenuta nell’articolo 179 del codice di rito, non ha inteso escludere ipotesi di “vocatio” dell’imputato diverse da quelle per il giudizio ma piuttosto comprenderle. Se avesse, infatti, voluto limitare la sanzione dell’articolo 179 alla citazione in giudizio in senso stretto gli sarebbe stato facile precisarlo, mentre sarebbe stato molto più difficile stilare l’elenco di tutte le ipotesi di convocazione. Considerazioni che portano le Sezioni unite a ribadire la nullità assoluta e non sanabile dell’omessa notifica.