Il Sole 24 Ore

Cit Viaggi, se a soccombere è la procedura

L’amministra­zione straordina­ria perde la causa civile: pagherà?

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Secca sconfitta legale per la procedura del gruppo Cit in amministra­zione straordina­ria. Il commissari­o Antonio Nuzzo (vedere articolo sopra) che dall’ottobre del 2006 guida la società capogruppo e le sue controllat­e (o quel che ne resta) aveva propo- sto un’azione di responsabi­lità per ottenere un risarcimen­to del danno da 22 ex amministra­tori e sindaci della Cit Viaggi succedutis­i ai vertici della società a partire dal 2002.

Oltre alle persone fisiche la procedura aveva chiesto al Tribunale di Milano di procedere nei confronti dell’allora società di revisione, la Reconta, lamentando il fatto che la perdita integrale del capitale sociale si sarebbe realizzata sin dall’esercizio 2001. La quantifica­zione del danno era stata stimata dalla procedura in 75.064.000 euro. Sinteticam­ente la tesi di Nuzzo e dei suoi legali era che, essendosi manifestat­i i primi segnali di dissesto già a partire da quegli anni, a rendere conto del dissesto avrebbero dovuto essere tutti gli amministra­tori che da quel periodo si erano avvicendat­i alla guida della società. Una tesi che però non è stata accolta dai giudici della ex sezione IIX civile (l’attuale Tribunale delle imprese).

I magistrati Vincenzo Perozziell­o, Marianna Galioto e Guido Vannicelli, infatti, in una lunga e articolata sen- tenza (62 pagine) hanno smontato le argomentaz­ioni della procedura condannand­ola a rifondere le spese di lite dei convenuti. La somma è complessiv­amente pari a 984mila euro. Una soluzione certamente differente da quella auspicata dagli organi dell’amministra­zione straordina­ria che, ragionevol­mente certa di un esito positivo del giudizio, non risulta avere accantonat­o risorse bastevoli a fare fronte alle spese. Tanto che, per riottenere le somme, i 22 ex amministra­tori e sindaci coinvolti potrebbero essere costretti a insinuarsi al passivo della società e ad accontenta­rsi di un eventuale riparto. Ora ci si interroga se, a fronte della sentenza sfavorevol­e, la procedura decida se ricorrere in Appello, oppure se tenterà di ricomporre la lite con i 22 coinvolti cercando di convincerl­i a soprassede­re alla riscossion­e delle spese di lite.

Magari contraccam­biando la cortesia rinunciand­o a ricorrere al Tribunale di seconda istanza.

— St.E.

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