Il trasferimento di Sicav estere rende più lento il trasferimento
Il 12 settembre 2016 ho inoltrato alla Banca popolare di Bergamo ( gruppo Ubi) una richiesta di trasferimento titoli a mio nome presso altro istituto. Il 14 settembre 2016 mi hanno confermato l’esecuzione dell’ordine. A tutt’oggi nulla risulta eseguito, come da situazione titoli in deposito. Per qaunto a mia conoscenza la legge Bersani prevede che i trasferimenti titoli da banca a banca debbano essere eseguiti senza alcun addebito di spese a carico dell’intestatario e in tempi riconducibili a una decina di giorni.
Dina Broglia
( via e- mail)
RISPONDE BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Con riferimento alla comunicazione della signora Dina Broglia, dalle verifiche effettuate ci preme
in primis evidenziare che la banca ha fornito risposta alla signora con una lettera del spiegando alla cliente che il servizio standardizzato di trasferimento di strumenti finanziari ha regole diverse definite anche in base alla tipologia dei titoli oggetto della richiesta e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti nel processo.
In particolare si fa riferimento al termine di dieci giorni lavorativi citato dalla cliente che risulta valido per strumenti quali ad esempio azioni e obbligazioni presenti e disponibili ai fini del trasferimento generalmente a un depositario centrale (Monte Titoli, Clearstream e così via).
Per quanto riguarda le Sicav estere, secondo la normativa vigente, occorre ricordare che utilizzano per l’espletamento delle attività amministrative sul territorio nazionale apposite società che rivestono il ruolo di soggetti incaricati dei pagamenti ai fini del regolamento delle disposizioni dei sottoscrittori interfacciandosi con la società di gestione. In considerazione dell’iter descritto il sistema ha previsto per il trasferimento di detti strumenti finanziari un tempo medio di esecuzione pari a 46 giorni lavorativi.
Posto quanto sopra è da sottolineare che il trasferimento in parola è stato perfezionato rispettando il termine previsto.
Pur rammaricandoci per l’insoddisfazione della cliente, non si ravvisano i fondamenti delle doglianze manifestate. La banca, tramite la filiale preposta alla gestione della relazione e trami- te le strutture di regolamento, resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento del caso.