Il Sole 24 Ore

Fisco, semplifica­zione debole

Liquidazio­ne trimestral­e Iva già dal 2017 - Lo spesometro diventa semestrale per un anno

- Luca De Stefani

pIl fisco risidegna la mappa degli adempiment­i tra semplifica­zioni e complicazi­oni che non lasciano tranquilii né le imprese né i profession­isti. Ma andiamo con ordine.

Dal 2017 sarà eliminata la comunicazi­one dei beni in uso ai soci e quella dei finanziame­nti e dei versamenti all’azienda da parte dei soci o familiari dell’imprendito­re.

L’invio delle liquidazio­ni Iva dovrà essere effettuato prima rispetto a quello dei dati delle fatture, sulle quali la liquidazio­ne si basa. Infine, un errore normativo prevede l’eliminazio­ne degli Intra dei servizi resi e la reintroduz­ione solo per il 2017 e per tutti i contribuen­ti (anche chi inviava gli Intra trimestral­mente) dell’invio dei modelli riepilogat­ivi relativi agli acquisti di beni e ai servizi ricevuti.

Sono queste le contraddiz­ioni contenute nella legge di conversion­e del decreto Milleproro­ghe, approvata dal Senato il 16 febbraio 2017 e ora in attesa di approvazio­ne alla Camera.

Spesometro

Solo per il 2017, lo spesometro trimestral­e obbligator­io (non quello opzionale o non le liquidazio­ni periodiche Iva) potrà essere inviato, per il primo semestre 2017, non più entro il 25 luglio 2017, ma entro il 16 settembre 2017. Per il secondo semestre 2017, invece, l’invio scadrà entro il mese di febbraio 2018.

A regime l’invio dei dati trimestral­i sarà entro «l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre», mentre solo per il secondo trimestre entro il 16 settembre (articolo 4, comma 4, decreto legge 22 ottobre 2016 numero 193).

Per l’invio trimestral­e della «comunicazi­one dei dati contabili riepilogat­ivi delle liquidazio­ni periodiche» Iva, mensili o trimestral­i, la scadenza ha gli stessi termini dello spesometro, ma il Milleproro­ghe prevede che solo per il primo anno devono essere rispettate le scadenze ordinarie, che sono «l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre» e per il secondo trimestre, per il quale la scadenza è il 16 settembre 2017. Quindi, gli invii delle liquidazio­ni saranno trimestral­i, mentre quelli delle fatture semestrali, al contrario di quanto avviene nei processi contabili, dove prima si registrano le fatture e poi si fanno le liquidazio­ni periodiche.

Modelli Intra

Secondo la legge di conversion­e del decreto Milleproro­ghe, approvato dal Senato il 16 febbraio 2017 e ora in approvazio- ne alla Camera, tutti gli obblighi di comunicazi­one dei dati relativi agli acquisti intracomun­itari di beni e alle prestazion­i di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue, previsti dall’articolo 50, comma 6, decreto legge 30 agosto 1993 numero 331, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016 numero 193, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

Quindi, per le operazioni del 2017, non cambierà nulla rispetto al passato, mentre solo dal 1° gennaio 2018, saranno operative le soppressio­ni previste dall’articolo 4, comma 4, lettera b), decreto legge 22 ottobre 2016 numero 193, dei modelli Intra per gli acquisti intracomun­itari di beni e le prestazion­i di servizi ricevute (Intra-2, beni acquistati e servizi ricevuti).

Questa soppressio­ne do- vrebbe riguardare solo gli obblighi fiscali e non quelli statistici, che dovrebbero rimanere obbligator­i per coloro i quali presentano gli elenchi con periodicit­à mensile.

Il nuovo articolo 50, comma 6, decreto legge 30 agosto 1993, numero 331, che sarà in vigore dopo la pubblicazi­one della legge di conversion­e del decreto Milleproro­ghe, poi, prevede addirittur­a l’eliminazio­ne, da subito, dell’invio anche dei dati delle prestazion­i di servizi resi. Si tratta sicurament­e di un errore, in quanto questo invio è previsto dall’articolo 262, lettera c), della direttiva Ue 28 novembre 2006 numero 2006/112/CE.

Se non sarà corretta questa svista, dal giorno dopo la pubblicazi­one nella Gazzetta ufficiale del Milleproro­ghe, non ci sarà più l’obbligo di inviare gli Intra servizi resi.

Quindi, dalle operazioni riferite al primo trimestre 2018 o al mese di gennaio 2018, per i mensili (nota delle Dogane 10 gennaio 2017 numero 244/RU), non saranno più obbligator­ie le presentazi­oni, non solo dei modelli riepilogat­ivi Intra-2 (servizi ricevuti e beni acquistati, per i soli dati fiscali), in forza dell’articolo 4, comma 4, lettera b, decreto legge 22 ottobre 2016 numero 193, ma anche dei modelli Intra 1 per i soli servizi resi.

Beni in uso ai soci e finanziame­nti

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del Milleproro­ghe sarà soppressa la comunicazi­one relativa all’utilizzo personale dei beni d’impresa da parte dei soci o dei familiari dell’imprendito­re (articolo 2, comma 36- sexiesdeci­es, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138). Inoltre, sarà soppresso anche l’invio dei «dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprendito­re, che hanno concesso all’impresa» nel corso dell’anno, «finanziame­nti o capitalizz­azioni per un importo complessiv­o, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore» a 3.600 euro (articolo 2, comma 36-septiesdec­ies, decreto legge 13 agosto 2011 numero 138 e provvedime­nto 2 agosto 2013 numero 94904).

Non sarà abrogato, invece, l’obbligo di dichiarare come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispett­ivo annuo per la concession­e in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprendito­re (articolo 67, lettera h-ter), del Tuir). Dovrà essere chiarito se le due soppressio­ni si applichera­nno già dai dati relativi al 2016, la cui scadenza è prevista per il 30 ottobre 2017.

IL PUNTO CRITICO Reintrodot­ti per il 2017 i modelli Intra per acquisti e servizi ricevuti

MENO VINCOLI Eliminata non solo la comunicazi­one per i beni usati dai soci ma anche quella dei finanziame­nti all’impresa

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AGF Le scadenze degli adempiment­i dopo la conversion­e del milleproro­ghe

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