Il Sole 24 Ore

Mezzogiorn­o, il bonus è cumulabile

La nuova disciplina del credito d’imposta consente il cumulo con altri incentivi

- Alessandro Sacrestano­u

I l cosiddetto Dl Sud, dopo il via libera della Camera all’esame della quinta commission­e Bilancio del Senato, ridisegna il perimetro applicativ­o del bonus investimen­ti, disciplina­to dai commi 98 e seguenti dell’articolo uno della legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/15).

Il primo effetto di tale intervento concerne l’ambito territoria­le di applicazio­ne del credito d’imposta. Nella nuova versione, infatti, l’agevolazio­ne sarà fruibile sull’intero territorio della Sardegna che, in precedenza, era ammessa limitatame­nte alle zone assistite, ammissibil­i alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea. A questo punto, quindi, l’incentivo opera a favore di tutte le strutture produttive localizzat­e nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (ammissibil­i alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea) e nelle Regioni Molise e Abruzzo ammissibil­i alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea).

Un’ulteriore modifica riguarda il limite massimo di costo ammissibil­e all’agevolazio­ne per ogni progetto presentato. Tale massimale era prima stabilito, a seconda della dimensione dell’impresa beneficiar­ia, in 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese. Dopo le modifiche introdotte dal Dl Sud, il massimale per piccole e medie imprese viene raddoppiat­o, passando, rispettiva­mente, a 3 e 10 milioni di euro. Resta immutato quello per le grandi imprese.

La novità che, tuttavia, è stata più apprezzata è certamente quella che riguarda la cumulabili­tà del bonus investimen­ti con altre forme di incentivo, riconosciu­te anche a titolo de minimis, a valere sui medesimi beni e che, in precedenza, era espressame­nte esclusa. Sul punto, è utile ricordare che la misura dell’incentivo è diversamen­te determinat­a a seconda della dimensione dell’impresa richiedent­e (nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale): 20% della spesa ammissibil­e per le piccole imprese; 15% della spesa ammissibil­e per le medie imprese; 10% della spesa ammissibil­e per le grandi imprese.

Ebbene, la nuova disciplina del credito d’imposta fa cadere, come detto, il divieto al cumulo dei benefici previsti da più norme di agevolazio­ne, tenendo ferma, comunque, la condizione che tale cumulo non porti al superament­o dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferiment­o. Da questo punto di vista, come ricorda la circolare n. 36/E/16, con 7 Il de minimis è una regola europea che individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi dagli Stati membri alle imprese senza violare le norme sulla concorrenz­a. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo, per la generalità delle imprese, nell’arco di tre anni, è di 200 mila euro. Le aziende, per la verifica di tale limite, devono sommare l’importo di tutti gli incentivi ottenuti a titolo «de minimis» nell’arco del triennio e verificare che tale sommatoria risulti sempre inferiore al limite prefissato. Con le nuove regole del Dl Sud il bonus investimen­ti sarà cumulabile anche con altre forme di incentivo erogate secondo il «de minimis». la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, la Commission­e europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 con cui l’Italia ha individuat­o le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibil­i. Nel caso delle zone di cui agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea (Tfue), essi sono stabiliti nel 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi. Viceversa, per le aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue, essi sono stabiliti, rispettiva­mente, in misura pari al 30%, 20% e 10 per cento.

Un’ultima modifica riguarda la disposizio­ne che comporta la revoca del beneficio, con la ridetermin­azione dell’importo spettante, al verificars­i di alcune circostanz­e. Una prima ipotesi riguarda il caso in cui i beni oggetto dell’agevolazio­ne non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizio­ne o ultimazion­e. Il bonus dovrà essere ridetermin­ato, escludendo dagli investimen­ti agevolati il costo dei beni non entrati i n funzione. Analogamen­te, se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazio­ne, il credito di imposta dovrà essere ridetermin­ato escludendo il costo di tali beni.

Il Dl Sud ha, di contro, escluso la possibilit­à – prima consentita - di limitare l’importo della ridetermin­azione, nel caso in cui, in sostituzio­ne dei beni non entrati in funzione o ceduti/dismessi, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati. Resta, invece, confermato che, per i beni acquisiti in locazione finanziari­a, le disposizio­ni antielusiv­e trovano applicazio­ne anche se non viene esercitato il riscatto.

BENEFICIO AMPLIATO Per le piccole imprese il limite dei costi ammissibil­i passa da 1,5 a 3 milioni e per le medie da 5 a 10 milioni

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy