Il Sole 24 Ore

La dichiarazi­one Iva apre al ravvedimen­to

La dichiarazi­one annuale, anche tardiva, apre la possibilit­à di compensare i debiti periodici

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Il credito che risulta dalla dichiarazi­one Iva da presentare entro il prossimo martedì 28 febbraio può essere usato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie. E questo anche nel caso di presentazi­one tardiva del modello. È una delle novità introdotte dal decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 4).

Il credito che risulta dalla dichiarazi­one Iva da presentare entro il prossimo martedì 28 febbraio può essere usato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie. E questo anche nel caso di presentazi­one tardiva del modello.

Le novità 2017

Il decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 4) ha previsto la possibilit­à di presentare la dichiarazi­one annuale tra febbraio e aprile. Tuttavia, tale disposizio­ne scatterà solamente dal prossimo anno. Per il 2016, infatti, resta ferma l’anticipazi­one della presentazi­one in forma autonoma entro il 28 febbraio.

L’invio tardivo

In caso di mancato invio, per evitare l’omissione della presentazi­one del modello, occorre trasmetter­lo entro il 29 maggio (90 giorni dal termine). In questi casi, come chiarito con la circolare 42/E del 2016, si applica la sanzione fissa di 250 euro (articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997), ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagna­ta da un carente o tardivo versamento.

La sanzione fissa può essere ridotta, mediante ravvedimen­to operoso, a 25 euro (un decimo), mentre la misura della riduzione sul mancato versamento dipende dal momento della regolarizz­azione.

I mancati versamenti

Il ravvedimen­to operoso può essere utilizzato anche a fronte di mancati versamenti relativi alle liquidazio­ni periodiche. Tuttavia, non possono essere usati eventuali crediti scaturiti nei periodi successivi, se non “congelati” in un modello TR.

Si pensi, ad esempio, al mancato versamento del debito relativo al mese di marzo 2016. Se aprile mostrasse un saldo a credito, non si può procedere con la compensazi­one “diretta” in liquidazio­ne, ma si può eventualme­nte usare l’eccedenza a credito maturata in uno dei trimestri successivi, se sussistono i requisiti, o nella dichiarazi­one annuale. In questi casi, nel quadro VL della dichiara- zione dell’anno e di quello successivo (in caso di utilizzo del credito annuale), si deve dar conto del versamento ravveduto e dell’utilizzo del credito.

In alcuni casi la compensazi­one col credito annuale potrebbe avvenire, per scelta o per obbligo (ad esempio perché con la compensazi­one, che pur essendo “Iva da Iva” è considerat­a esterna, si supera la soglia di cinquemila euro) dopo la presentazi­one della dichiarazi­one annuale.

In base alle istruzioni fornite dalle Entrate, nel modello inviato prima del ravvedimen­to non dovrebbe essere evidenziat­o (in VL29) il versamento saltato, in quanto que- sto troverà indicazion­e in una dichiarazi­one correttiva/integrativ­a. L’utilizzo del credito verrà invece segnalato nella dichiarazi­one relativa all’anno successivo. Se la compensazi­one supera la soglia di 15mila euro, deve essere preceduta da una dichiarazi­one dotata di visto di conformità. Si dovrebbe quindi vistare direttamen­te la dichiarazi­one prima del ravvedimen­to.

Il riferiment­o fatto nella circolare 42/E alla possibilit­à di presentare un’integrativ­a evidenzia come il ravvedimen­to sia possibile anche una volta spirato il termine di presentazi­one della dichiarazi­one, come si desume peraltro dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, e questo fino a che non si verifichin­o situazioni impeditive, come la ricezione dell’avviso bonario. Il ravvedimen­to effettuato dopo il 28 di febbraio costerà di più, sotto forma di minor riduzione del carico sanzionato­rio.

LA PENALITÀ Chi effettua l’invio entro 90 giorni deve versare la sanzione fissa pari a 250 euro, che può ridursi a un decimo

Ravvedimen­to nei 90 giorni

Per i ravvedimen­ti effettuati nei 90 giorni, ma oltre il termine di presentazi­one della dichiarazi­one (si pensi al debito di dicembre ravveduto a marzo), dovrebbe essere possibile applicare la riduzione della sanzione di un nono visto che, come osservato nella circolare 23/E/2015, i benefici previsti dal ravvedimen­to operoso sono decrescent­i in funzione del maggior tempo trascorso dalla commission­e della violazione. Sarebbe comunque opportuna una conferma esplicita, visto che la riduzione sarebbe maggiore di quella prevista per chi si ravvede entro il termine per la dichiarazi­one.

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