La dichiarazione Iva apre al ravvedimento
La dichiarazione annuale, anche tardiva, apre la possibilità di compensare i debiti periodici
Il credito che risulta dalla dichiarazione Iva da presentare entro il prossimo martedì 28 febbraio può essere usato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie. E questo anche nel caso di presentazione tardiva del modello. È una delle novità introdotte dal decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 4).
Il credito che risulta dalla dichiarazione Iva da presentare entro il prossimo martedì 28 febbraio può essere usato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie. E questo anche nel caso di presentazione tardiva del modello.
Le novità 2017
Il decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 4) ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione annuale tra febbraio e aprile. Tuttavia, tale disposizione scatterà solamente dal prossimo anno. Per il 2016, infatti, resta ferma l’anticipazione della presentazione in forma autonoma entro il 28 febbraio.
L’invio tardivo
In caso di mancato invio, per evitare l’omissione della presentazione del modello, occorre trasmetterlo entro il 29 maggio (90 giorni dal termine). In questi casi, come chiarito con la circolare 42/E del 2016, si applica la sanzione fissa di 250 euro (articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997), ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagnata da un carente o tardivo versamento.
La sanzione fissa può essere ridotta, mediante ravvedimento operoso, a 25 euro (un decimo), mentre la misura della riduzione sul mancato versamento dipende dal momento della regolarizzazione.
I mancati versamenti
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche a fronte di mancati versamenti relativi alle liquidazioni periodiche. Tuttavia, non possono essere usati eventuali crediti scaturiti nei periodi successivi, se non “congelati” in un modello TR.
Si pensi, ad esempio, al mancato versamento del debito relativo al mese di marzo 2016. Se aprile mostrasse un saldo a credito, non si può procedere con la compensazione “diretta” in liquidazione, ma si può eventualmente usare l’eccedenza a credito maturata in uno dei trimestri successivi, se sussistono i requisiti, o nella dichiarazione annuale. In questi casi, nel quadro VL della dichiara- zione dell’anno e di quello successivo (in caso di utilizzo del credito annuale), si deve dar conto del versamento ravveduto e dell’utilizzo del credito.
In alcuni casi la compensazione col credito annuale potrebbe avvenire, per scelta o per obbligo (ad esempio perché con la compensazione, che pur essendo “Iva da Iva” è considerata esterna, si supera la soglia di cinquemila euro) dopo la presentazione della dichiarazione annuale.
In base alle istruzioni fornite dalle Entrate, nel modello inviato prima del ravvedimento non dovrebbe essere evidenziato (in VL29) il versamento saltato, in quanto que- sto troverà indicazione in una dichiarazione correttiva/integrativa. L’utilizzo del credito verrà invece segnalato nella dichiarazione relativa all’anno successivo. Se la compensazione supera la soglia di 15mila euro, deve essere preceduta da una dichiarazione dotata di visto di conformità. Si dovrebbe quindi vistare direttamente la dichiarazione prima del ravvedimento.
Il riferimento fatto nella circolare 42/E alla possibilità di presentare un’integrativa evidenzia come il ravvedimento sia possibile anche una volta spirato il termine di presentazione della dichiarazione, come si desume peraltro dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, e questo fino a che non si verifichino situazioni impeditive, come la ricezione dell’avviso bonario. Il ravvedimento effettuato dopo il 28 di febbraio costerà di più, sotto forma di minor riduzione del carico sanzionatorio.
LA PENALITÀ Chi effettua l’invio entro 90 giorni deve versare la sanzione fissa pari a 250 euro, che può ridursi a un decimo
Ravvedimento nei 90 giorni
Per i ravvedimenti effettuati nei 90 giorni, ma oltre il termine di presentazione della dichiarazione (si pensi al debito di dicembre ravveduto a marzo), dovrebbe essere possibile applicare la riduzione della sanzione di un nono visto che, come osservato nella circolare 23/E/2015, i benefici previsti dal ravvedimento operoso sono decrescenti in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione. Sarebbe comunque opportuna una conferma esplicita, visto che la riduzione sarebbe maggiore di quella prevista per chi si ravvede entro il termine per la dichiarazione.