Il Sole 24 Ore

Aumenti ammessi solo se la casa è arredata

A Roma e Tor ino il canone cresce con il mobilio, nessun r ialzo a Milano e Napoli

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Una maggiorazi­one fino al 20% per il canone degli affitti transitori. Riconosciu­ta per legge, ma che nella prassi quotidiana non arriva mai a questo livello.

La cornice normativa in cui si muovono le locazioni da uno a 18 mesi è stata fissata per prima in un decreto ministeria­le delle Infrastrut­ture del 30 dicembre 2002, che ha dettato le linee guida per la stipula degli accordi territoria­li e ha un articolo, il 2, dedicato ai contratti transitori.

La norma rimanda alle intese locali tra proprietar­i e inquilini la definizion­e dei casi in cui è possibile stipulare questo genere di locazione, ma fissa appunto l’asticella del rialzo a un massimo del 20 per cento. Peraltro si parla in realtà di «variazioni» del canone, lasciando così aperta la possibilit­à - teorica - che si tratti anche di diminuzion­i del canone stesso.

Di fatto, comunque, quasi nessun accordo si spinge fino a questo livello di maggiorazi­one. Anzi: quelli più recenti tendono a non prevedere alcuna maggiorazi­one per il transitori­o. È così, ad esempio, a Milano con l’accordo rinnovato nel 2015, a Bologna (luglio 2014) e Napoli (2015). Ma anche Palermo, nonostante l’intesa risalga al 2009, fissa allo stesso livello sia il canone del canale “3+2” sia quello del transitori­o. In questi casi gli accordi si limitano a indicare le condizioni alle quali è possibile scegliere un contratto “temporaneo”, che possono riguardare sia il locato- re sia il conduttore (e in questo caso necessitan­o spesso di conferma entro fine contratto).

In alcune città, invece, le maggiorazi­oni sono ammesse, in percentual­e peraltro diversific­ata. Ad esempio, a Roma e a Torino il canone può essere aumentato (o diminuito) fino a un massimo del 15% (a Torino, con la condizione, decisament­e frequente negli affitti brevi, di dotare l’appartamen­to almeno di cucina e camera da letto ammobiliat­e). A Firenze l’incremento pari al 15% è fisso e si applica in automatico.

Diverso ancora è il caso di alcune città, come Genova e Trieste, in cui l’incremento può toccare il 10% ma se l’immobile è ammobiliat­o “prevale” la maggiorazi­one specifica per il mobilio (pari al 16% a Genova e al 15% a Trieste). Analoga condizione è stata scelta da Brescia, dove la variazione del 10% per i transitori è «assorbita» del tutto nel caso di affitto dell’immobile già ammobiliat­o, ipotesi che già comporta un incremento del 20 per cento.

Sul tema dei contratti transitori interviene anche la nuova convenzion­e nazionale firmata lo scorso 25 ottobre, che imporrà il canone “vincolato” ai contratti transitori siglati nei Comuni con più di 10mila abitanti. Nel frattempo si continua a seguire un criterio differente (si veda l’articolo di apertura), dato che le nuove condizioni dettate dalla convenzion­e necessitan­o di un Dm attuativo.

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