Il rimborso fa spazio all’integrativa
L’istanza per il recupero dell’imposta è ora utilizzabile in casi limitati, come l’Irap non dovuta
Dichiarazione integrativa a favore e istanza di rimborso “pari non sono”. Non si può pensare, quindi, che si possa utilizzare l’una al posto dell’altra.
La dichiarazione integrativa (sia a favore che a sfavore del contribuente) ha la stessa “natura” della dichiarazione originaria. Con la dichiarazione tributaria vengono comunicati all’amministrazione i fatti – o la qualificazione degli stessi – attraverso i quali si è giunti all’autoliquidazione del tributo. Quindi, con la dichiarazione integrativa si comunicano al fisco nuovi fatti o si qualificano diversamente quelli dichiarati originariamente.
Occorre inoltre osservare che la dichiarazione tributaria rappresenta il momento iniziale dell’attività di accertamento. Così è senz’altro corretto che, quando si presenta una dichiarazione integrativa, i termini di decadenza dell’azione di accertamento decorrano dal momento di presentazione della stessa, limitatamente ai soli fatti oggetto dell ’«integrazione» (articolo 1, comma 640, della legge 190/2014).
L’istanza di rimborso, invece, non ha nulla a che fare con tutto questo. Si tratta di un atto di volontà diretto al riequilibrio della sfera patrimoniale del contribuente. L’istanza di rimborso opera esclusivamente sul piano della riscossione di quanto dichiarato dal contribuente. Con l’istanza di rimborso non avviene affatto la rimozione dei fatti comunicati con la dichiarazione originaria – tant’è che l’attività di controllo e di accertamento dell’Agenzia continua a fondarsi sulla dichiarazione originaria – ma vi è soltanto la rimozione degli “effetti” causati dagli elementi indicati originariamente nella stessa dichiarazione.
Tramite l’istanza di rimborso, non viene fornita, in sostanza, una nuova versione del presupposto impositivo – cosa che può avvenire solo mediante la presentazione di una nuova e successiva dichiarazione – ma viene semplicemente richiesto il rimborso di quanto versato in eccesso. L’istanza di rimborso risulta quindi assoluta- mente ininfluente ai fini dell’attività di accertamento.
Si può ben comprendere dunque che i due istituti – dichiarazione integrativa e istanza di rimborso – non sono minimamente accostabili né si tratta di strumenti alternativi, fungibili.
Il fatto è che in passato all’istanza di rimborso – che non è soltanto quella disciplinata dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 – è stato attribuito in più occasioni (dalla Cassazione) il ruolo di istituto atto a rimuovere errori anche estranei alla dichiarazione originaria. Ma questo si doveva al fatto che non esisteva una specifica disciplina delle dichiarazioni integrative (fatte salve quelle da condono).
Da quando, però, attraverso il Dpr 322/1998, è stata “istituzionalizzata” per i tributi periodici la disciplina delle dichiarazioni integrative, è chiaro che l’istituto dell’istanza di rimborso deve essere riportato al suo ruolo originario, ossia di strumento volto alla rimozione di errori di versamento desumibili soltanto dai fatti enunciati dalla dichiarazione presentata e non anche da fatti estranei a quest’ultima.
Così si può ben comprendere che, alla luce delle regole sulle compensazioni e della nuova disciplina delle integrative a favore, l’ambito di operatività dell’istanza di rimborso risulti ora davvero molto limitato.
Sicuramente può essere utilizzata, come dispone proprio l’articolo 38 del Dpr 602/1973, in relazione all’ «inesistenza dell’obbligo di versamento». Quest’ultimo va inteso come conseguenza della mancanza del presupposto impositivo. Quindi, se manca il presupposto impositivo non c’è nulla da accertare, per cui si può ben comprendere che la dichiarazione integrativa – che riverbera effetti sul piano dell’accertamento – non può sortire alcun effetto. Così che, ad esempio, per rimuovere l’inesistenza dell’obbligo impositivo ai fini dell’Irap per mancanza di autonoma organizzazione, l’unico strumento idoneo è l’istanza di rimborso: non può essere affatto presentata la dichiarazione integrativa a favore del contribuente.