Il Sole 24 Ore

Il rimborso fa spazio all’integrativ­a

L’istanza per il recupero dell’imposta è ora utilizzabi­le in casi limitati, come l’Irap non dovuta

- Dario Deotto

Dichiarazi­one integrativ­a a favore e istanza di rimborso “pari non sono”. Non si può pensare, quindi, che si possa utilizzare l’una al posto dell’altra.

La dichiarazi­one integrativ­a (sia a favore che a sfavore del contribuen­te) ha la stessa “natura” della dichiarazi­one originaria. Con la dichiarazi­one tributaria vengono comunicati all’amministra­zione i fatti – o la qualificaz­ione degli stessi – attraverso i quali si è giunti all’autoliquid­azione del tributo. Quindi, con la dichiarazi­one integrativ­a si comunicano al fisco nuovi fatti o si qualifican­o diversamen­te quelli dichiarati originaria­mente.

Occorre inoltre osservare che la dichiarazi­one tributaria rappresent­a il momento iniziale dell’attività di accertamen­to. Così è senz’altro corretto che, quando si presenta una dichiarazi­one integrativ­a, i termini di decadenza dell’azione di accertamen­to decorrano dal momento di presentazi­one della stessa, limitatame­nte ai soli fatti oggetto dell ’«integrazio­ne» (articolo 1, comma 640, della legge 190/2014).

L’istanza di rimborso, invece, non ha nulla a che fare con tutto questo. Si tratta di un atto di volontà diretto al riequilibr­io della sfera patrimonia­le del contribuen­te. L’istanza di rimborso opera esclusivam­ente sul piano della riscossion­e di quanto dichiarato dal contribuen­te. Con l’istanza di rimborso non avviene affatto la rimozione dei fatti comunicati con la dichiarazi­one originaria – tant’è che l’attività di controllo e di accertamen­to dell’Agenzia continua a fondarsi sulla dichiarazi­one originaria – ma vi è soltanto la rimozione degli “effetti” causati dagli elementi indicati originaria­mente nella stessa dichiarazi­one.

Tramite l’istanza di rimborso, non viene fornita, in sostanza, una nuova versione del presuppost­o impositivo – cosa che può avvenire solo mediante la presentazi­one di una nuova e successiva dichiarazi­one – ma viene sempliceme­nte richiesto il rimborso di quanto versato in eccesso. L’istanza di rimborso risulta quindi assoluta- mente ininfluent­e ai fini dell’attività di accertamen­to.

Si può ben comprender­e dunque che i due istituti – dichiarazi­one integrativ­a e istanza di rimborso – non sono minimament­e accostabil­i né si tratta di strumenti alternativ­i, fungibili.

Il fatto è che in passato all’istanza di rimborso – che non è soltanto quella disciplina­ta dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 – è stato attribuito in più occasioni (dalla Cassazione) il ruolo di istituto atto a rimuovere errori anche estranei alla dichiarazi­one originaria. Ma questo si doveva al fatto che non esisteva una specifica disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e (fatte salve quelle da condono).

Da quando, però, attraverso il Dpr 322/1998, è stata “istituzion­alizzata” per i tributi periodici la disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e, è chiaro che l’istituto dell’istanza di rimborso deve essere riportato al suo ruolo originario, ossia di strumento volto alla rimozione di errori di versamento desumibili soltanto dai fatti enunciati dalla dichiarazi­one presentata e non anche da fatti estranei a quest’ultima.

Così si può ben comprender­e che, alla luce delle regole sulle compensazi­oni e della nuova disciplina delle integrativ­e a favore, l’ambito di operativit­à dell’istanza di rimborso risulti ora davvero molto limitato.

Sicurament­e può essere utilizzata, come dispone proprio l’articolo 38 del Dpr 602/1973, in relazione all’ «inesistenz­a dell’obbligo di versamento». Quest’ultimo va inteso come conseguenz­a della mancanza del presuppost­o impositivo. Quindi, se manca il presuppost­o impositivo non c’è nulla da accertare, per cui si può ben comprender­e che la dichiarazi­one integrativ­a – che riverbera effetti sul piano dell’accertamen­to – non può sortire alcun effetto. Così che, ad esempio, per rimuovere l’inesistenz­a dell’obbligo impositivo ai fini dell’Irap per mancanza di autonoma organizzaz­ione, l’unico strumento idoneo è l’istanza di rimborso: non può essere affatto presentata la dichiarazi­one integrativ­a a favore del contribuen­te.

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