Dichiarazioni «oltre l’anno» salve anche prima del Dl 193
pUno degli aspetti problematici della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente è quello di stabilire se le nuove regole del Dl 193/2016 possano operare anche retroattivamente.
Di fatto, risulta che molti contribuenti abbiano presentato la dichiarazione integrativa a favore “dopo l’anno” (cioè dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) anche prima del Dl 193/2016.
C’è da chiedersi, quindi, se tali dichiarazioni possano essere considerate valide.
Gli uffici periferici stanno escludendo tale possibilità e, si ritiene, tale impostazione verrà seguita anche a livello centrale.
Tuttavia, va rilevato che se i termini di decadenza dell’accertamento non sono ancora spirati, il contribuente può senz’altro ripresentare oggi una nuova dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno, fruendo anche delle nuove possibilità di compensazione (credito spen- dibile per pagare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa»).
Il problema, quindi, riguarda solo le integrative a favore presentate in passato dopo l’anno per le quali i termini di decadenza dell’accertamento risultano spirati.
In quest’ultimo caso, è evidente che le disposizioni sostanziali delle dichiarazioni integrative – ossia quelle relative alla compensazione dell’eventuale credito emergente – non potevano essere utilizzate. Ma quelle legate al procedimento certamente sì, posto che la nuova norma del Dl 193/2016 riveste, su questo piano, degli effetti di “chiarificazione”. È evidente, infatti, che la previsione dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016) era già applicabile anche per le integrative a favore. E questo nonostante quanto riportato in maniera oscillante dalle Sezioni unite 13378/2016 della Cassazione.
In pratica, la “vecchia norma” stabiliva che soltanto per la dichiarazione integrativa a favore presentata entro l’anno il credito fosse compensabile. Dopo no, come più volte si è riportato su Il Sole 24 Ore. Oggi questo principio viene chiarito dalla norma, ma il passaggio fondamentale risulta quello legato all’articolo 1, comma 640, della legge 190/2014, il quale stabilisce che se viene presentata una dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 slittano i termini di decadenza del- l’azione di accertamento (limitatamente ai soli fatti oggetto della dichiarazione integrativa). Ebbene, pur citando il solo comma 8, la norma si rivolgeva già a quel tempo anche alle dichiarazioni integrative a favore, essendo la “trasposizione” di quanto affermato dalle Entrate al paragrafo 8 della circolare 31/E/2013.
Questa è la chiara conferma che anche prima dell’intervento del Dl 193/2016 il contribuente poteva presentare una dichiarazione integrativa a favore entro i termini decadenziali dell’attività di accertamento: soltanto che se l’integrativa a favore veniva presentata dopo il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo il credito non era compensabile.
Se mai, visto che l’Agenzia non sembra favorevole a tale impostazione, potrà essere necessario rivolgersi ai giudici per far valere ciò che stabiliscono le stesse norme.
Peraltro, va notato che queste ultime – sia prima dell’intervento del Dl 193/2016 che dopo – non prevedono per le integrative a favore alcuna situazione ostativa, diversamente dalle poche oramai rimaste per il ravvedimento operoso.
LE DUE SITUAZIONI Se i termini d’accertamento non sono scaduti si può ripetere la spedizione, altrimenti è inibito solo l’utilizzo del credito