Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­oni «oltre l’anno» salve anche prima del Dl 193

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pUno degli aspetti problemati­ci della nuova disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e a favore del contribuen­te è quello di stabilire se le nuove regole del Dl 193/2016 possano operare anche retroattiv­amente.

Di fatto, risulta che molti contribuen­ti abbiano presentato la dichiarazi­one integrativ­a a favore “dopo l’anno” (cioè dopo il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo) anche prima del Dl 193/2016.

C’è da chiedersi, quindi, se tali dichiarazi­oni possano essere considerat­e valide.

Gli uffici periferici stanno escludendo tale possibilit­à e, si ritiene, tale impostazio­ne verrà seguita anche a livello centrale.

Tuttavia, va rilevato che se i termini di decadenza dell’accertamen­to non sono ancora spirati, il contribuen­te può senz’altro ripresenta­re oggi una nuova dichiarazi­one integrativ­a a favore oltre l’anno, fruendo anche delle nuove possibilit­à di compensazi­one (credito spen- dibile per pagare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a»).

Il problema, quindi, riguarda solo le integrativ­e a favore presentate in passato dopo l’anno per le quali i termini di decadenza dell’accertamen­to risultano spirati.

In quest’ultimo caso, è evidente che le disposizio­ni sostanzial­i delle dichiarazi­oni integrativ­e – ossia quelle relative alla compensazi­one dell’eventuale credito emergente – non potevano essere utilizzate. Ma quelle legate al procedimen­to certamente sì, posto che la nuova norma del Dl 193/2016 riveste, su questo piano, degli effetti di “chiarifica­zione”. È evidente, infatti, che la previsione dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016) era già applicabil­e anche per le integrativ­e a favore. E questo nonostante quanto riportato in maniera oscillante dalle Sezioni unite 13378/2016 della Cassazione.

In pratica, la “vecchia norma” stabiliva che soltanto per la dichiarazi­one integrativ­a a favore presentata entro l’anno il credito fosse compensabi­le. Dopo no, come più volte si è riportato su Il Sole 24 Ore. Oggi questo principio viene chiarito dalla norma, ma il passaggio fondamenta­le risulta quello legato all’articolo 1, comma 640, della legge 190/2014, il quale stabilisce che se viene presentata una dichiarazi­one integrativ­a di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 slittano i termini di decadenza del- l’azione di accertamen­to (limitatame­nte ai soli fatti oggetto della dichiarazi­one integrativ­a). Ebbene, pur citando il solo comma 8, la norma si rivolgeva già a quel tempo anche alle dichiarazi­oni integrativ­e a favore, essendo la “trasposizi­one” di quanto affermato dalle Entrate al paragrafo 8 della circolare 31/E/2013.

Questa è la chiara conferma che anche prima dell’intervento del Dl 193/2016 il contribuen­te poteva presentare una dichiarazi­one integrativ­a a favore entro i termini decadenzia­li dell’attività di accertamen­to: soltanto che se l’integrativ­a a favore veniva presentata dopo il termine della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo il credito non era compensabi­le.

Se mai, visto che l’Agenzia non sembra favorevole a tale impostazio­ne, potrà essere necessario rivolgersi ai giudici per far valere ciò che stabilisco­no le stesse norme.

Peraltro, va notato che queste ultime – sia prima dell’intervento del Dl 193/2016 che dopo – non prevedono per le integrativ­e a favore alcuna situazione ostativa, diversamen­te dalle poche oramai rimaste per il ravvedimen­to operoso.

LE DUE SITUAZIONI Se i termini d’accertamen­to non sono scaduti si può ripetere la spedizione, altrimenti è inibito solo l’utilizzo del credito

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