Il Sole 24 Ore

Recesso ammesso quando il «rendimento» è scarso

L’orientamen­to prevalente

- Daniele Colombo

pll licenziame­nto per scarso rendimento è stato classifica­to dai giudici sia come un recesso per giustifica­to motivo soggettivo, sia come giustifica­to motivo oggettivo.

La differenza non è solo giuridica: dalla sua classifica­zione dipendono due distinte procedure previste dalla legge per giungere all’intimazion­e del licenziame­nto stesso.

Per giustifica­to motivo soggettivo, infatti, il licenziame­nto dovrà essere preceduto dal rispetto delle garanzie procedural­i di cui all’articolo 7 della legge 300/1970, ovvero dalla contestazi­one, termine a difesa e successiva sanzione. Nel caso di recesso per giustifica­to motivo oggettivo, invece, dovrà essere osservata la procedura di conciliazi­one (articolo 7 della legge 604/66), in tutti i casi tranne che per i contratti a tutele crescenti.

La Corte di cassazione, riprendend­o un orientamen­to consolidat­o, ha affermato che il licenziame­nto per scarso rendimento deve essere annoverato tra i recessi per giustifica­to motivo soggettivo (Cassazione 22 novembre 2016, n. 23735).

La fattispeci­e dello scarso rendimento, infatti, costituisc­e un’ipotesi di licenziame­nto del datore di lavoro per notevole inadempime­nto degli obblighi contrattua­li che presuppone la colpa del lavoratore ( nello stesso senso Cassazione 16472/2015). I giudici quindi hanno escluso la sussistenz­a di un giustifica­to motivo oggettivo di licenziame­nto quando, al di là di ogni riferiment­o alle ragioni dell’impresa, il licenziame­nto sia fondato su un comportame­nto riconducib­ile alla violazio- ne di doveri contrattua­li.

Ma l’ orientamen­to prevalente è stato messo in discussion­e da alcune sentenze di legittimit­à (Cassazione 18678/2014) e di merito (tribunale di Milano 19 gennaio 2015) a proposito del licenziame­nto (per motivi oggettivi) di un lavoratore per assenze reiterate che, sommate, non sforavano il periodo di comporto. Lo scarso rendimento, infatti, secondo queste decisioni, sarebbe suscettibi­le di essere qualificat­o come giustifica­to motivo oggettivo ogni qual volta, anche senza la colpa del dipendente, la sua in-

DOPPIO BINARIO Il recesso seguirà procedure diverse a seconda che sia scattato per giustifica­to motivo soggettivo o oggettivo

capacità di svolgere proficuame­nte la prestazion­e determini la perdita dell’interesse per il datore di lavoro alla prosecuzio­ne del rapporto. Questi orientamen­ti contrastan­ti non giovano alla certezza del diritto: nell’ipotesi di giustifica­to motivo soggettivo, potrà accadere che il giudice non ravvisi un grado di colpa abbastanza grave da giustifica­re la sanzione massima del recesso; mentre seguendo la via del giustifica­to motivo oggettivo, può accadere che il difetto di rendimento venga considerat­o rientrante nel normale “rischio d’impresa” oppure che il licenziame­nto sia annullato in quanto “sostanzial­mente disciplina­re” e, pertanto, viziato sul piano formale.

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